T.A.R. LAZIO, Roma, 27 giugno 2022, n. 8761
I regolamenti - deliberati da organi che esprimono l’indirizzo politico e amministrativo dell’ente - partecipano della stessa natura della legge (sono fonti del diritto) e, come al legislatore (al quale, peraltro, è riconosciuta libertà nel fine) non si domanda spiegazione delle scelte di cui v’è traduzione nelle specifiche disposizioni, allo stesso modo l’ente locale che adotta il regolamento non è tenuto ad un onere motivazionale nell’esercizio della sua discrezionalità, in quanto anch’essa collocata ad un livello politico (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione V, n.7904/2020).