Fonti delle Regioni ordinarie

Rubriche

T.A.R. ABRUZZO, Pescara, 02 luglio 2022, n. 291

L'esercizio del potere sotteso all'emanazione di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti, siano esse adottate ai sensi dell'art. 50 (situazione di imminente pericolo per l'igiene e la salute pubblica) che dell'art. 54 d.lgs. /2000 (grave pericolo per l'incolumità pubblica), trova la propria legittimazione nell'esistenza di una situazione di eccezionalità - la cui sussistenza deve essere suffragata da una istruttoria adeguata e da una congrua motivazione - non fronteggiabile con gli strumenti giuridici ordinari previsti dall'ordinamento, condizione, quest'ultima, unica in ragione della quale si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi.

CONS. STATO, sez. IV, 11 gennaio 2022, n. 179

L'art. 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.u.e.l., sostanzialmente riprendendo le previsioni del precedente art. 38, comma 2, della l. 8 giugno 1990, n. 142, disciplina i poteri di ordinanza del sindaco  non quale organo di vertice dell'amministrazione comunale (come invece disposto dall'art. 50 T.u.e.l.), ma in qualità di ufficiale di Governo  dettati dall'esigenza di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
Al riguardo, si registra un'evoluzione giurisprudenziale.

CONS. GIUST. AMM. SICILIA, sez. giurisd., 11 aprile 11 2022, n. 452

Sebbene l'ordinanza sindacale impugnata non faccia espresso riferimento alla disposizione dell'art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, nondimeno essendo stata adottata a seguito dei risultati di un sopralluogo effettuato dal Distretto Veterinario dell'ASP di Patti e dalla Polizia Municipale, in cui veniva rilevata "la presenza di alcuni gatti potenziale fonte di disturbo al riposo notturno per la produzione di rumori molesti" e veniva accertava "la abbondante presenza di deiezioni fonti di problemi igienico-sanitari", e, veniva, altresì, posto in luce lo stato di degrado dell'immobile di cui è parte l'unità abitativa di proprietà della ricorrente, nonché il conseguente pericolo per la sanità e l'igiene pubblica, il provvedimento sindacale è riconducibile senz'altro nell'alveo delle ordinanze contingibili e urgenti con la conseguenza che nessun rilievo può assumere il mancato richiamo dei presupposti normativi in base ai quali è stato adottato, anche tenuto conto della pacifica circostanza che spetta al Giudice innanzi al quale un provvedimento amministrativo è impugnato, procedere alla qualificazione del medesimo, indipendentemente dalle norme citate nel provvedimento.

CONS. STATO sez. VI, 19 ottobre 2022, n. 8894

Ai sensi dell’art. 4 co. 1 lett. a) della l. n. 36/2001: "Lo Stato esercita le funzioni relative: a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'articolo 12".

CONS. STATO, sez. V, 13 ottobre 2021, n. 6875

L'istituto dell'ordinanza contingibile e urgente, con la quale è consentito fronteggiare situazioni di emergenza anche al prezzo del sacrificio temporaneo di posizioni individuali costituzionalmente tutelate, non può essere impiegato per conferire un assetto stabile e definitivo agli interessi coinvolti; tuttavia, anche se le misure non sono definite nel loro limite temporale possono essere reputate legittime, qualora siano razionalmente collegate alla concreta situazione di pericolo accertata in rapporto alla situazione di fatto.

T.A.R. PUGLIA, Bari, 7 gennaio 2022, n. 43
Il regolamento comunale previsto dall’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti, può contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall’esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali etc.), ma non può imporre limiti generalizzati all’installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l’interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 723/2014).

CONS. GIUST. AMM. SICILIA, sez. giurisd., 24 giugno 2022, n. 764

I presupposti per l'emanazione delle ordinanze sono la contingibilità e l'urgenza.
Il requisito della contingibilità sussiste anche laddove sia dimostrata l'impossibilità di ricorrere ai rimedi ordinari (pur esistenti) per fronteggiare in concreto una situazione di pericolo (cfr. Cons. Stato, sez. II, 11 luglio 2020, n. 4474).
L'"urgenza" richiesta dalla norma consiste nella materiale impossibilità di procrastinare l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno a breve distanza di tempo (cfr. Cons. Stato, sez. II, 15 febbraio 2021, n. 1375; Cons. Stato, sez. V, 14 ottobre 2019, n. 6951).

CONS. STATO sez. II, 28 settembre 2022, n. 8341

Dall'assetto delle competenze dello Stato, delle Regioni e degli enti locali delineato dalla l. n. 36/2001, recante "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", si evince, secondo il richiamato indirizzo, che la potestà regolamentare attribuita a questi ultimi enti "non può svolgersi nel senso di un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della loro ubicazione o connotazione o di concrete (e, come tali, differenziate) esigenze di armonioso governo del territorio (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 dicembre 2013, n. 687).

T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Trieste, 4 febbraio 2022, n. 77
Il potere dei Comuni di adottare un regolamento in materia di telefonia mobile trova base giuridica e relativa disciplina, per quanto riguarda il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, nell’art. 16 della l. reg. 3 del 2011. Il comma 1, in particolare, prevede che i Comuni approvino “nel rispetto dei principi informatori di cui all' articolo 8, comma 6, della legge 36/2001 … il regolamento comunale per la telefonia mobile, di seguito denominato regolamento, anche come atto integrativo o parte del regolamento edilizio comunale”.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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