Fonti delle Regioni ordinarie

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Parere CONS. STATO, sez. I, Adunanza di sezione, 21 febbraio 2022, n. 418

L'art. 6 del d. lgs. n. 267/2000, comma 4, recita "Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie";

CASS. CIVILE, sez. 13 aprile 2022, n. 12106
La modifica costituzionale dell'art. 114 Cost., e la L. n. 131 del 2003, che alla stessa ha dato attuazione, hanno riconosciuto ai Comuni autonomia statutaria e regolamentare e pertanto gli stessi, seppure tenuti in relazione ai poteri organizzativi al rispetto dei principi fondamentali sui quali si fonda la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, (primo fra tutti quello della necessaria distinzione fra attività di indirizzo politico ed attività di gestione), ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 89, "disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi...." ed esercitano la potestà regolamentare in tema di "b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;....c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;... e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva " (art. 89 T.U.E.L., comma 2), con i soli limiti che derivano, una volta assicurato il rispetto dei principi generali già richiamati e delle disposizioni dettate dal T.U.E.L., "dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti" (art. 89 T.U.E.L., comma 5).

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, 28 ottobre 2021, n. 6777

Nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione: salva restando la possibilità per lo statuto comunale competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio (L. n. 142 del 1990, "ex" art. 36 e 35; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 6, comma 2, testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali) - di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare l'uno o l'altro intervento in relazione alla natura o all'oggetto della controversia: Cass. sez. un. 12868/2005; 186/2001) (Cassazione Civile, sez. I, 20 marzo 2014, n. 6555).

CONS. STATO, sez. V, 9 giugno 2022, n. 4713
Il Regolamento uffici e servizi, ex art. 89 d.lgs. n. 267 del 2000, è un Regolamento sui generis, di competenza della Giunta (art. 48, comma 3, d.lgs. n. 267 del 2000; cfr., nella specie, anche l’art. 36 dello Statuto del Comune di Fabriano) “proprio per porre in evidenza che la organizzazione degli uffici degli enti locali è vicenda intrinsecamente collegata con il potere operativo” (Cons. Stato, V, 3 settembre 2018, n. 5143).

CASS. CIVILE, sez. trib., 27 gennaio 2022, n. 2377
Ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune l'autorizzazione alla lite non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione; ma lo statuto comunale (atto a contenuto normativo, direttamente conoscibile dal giudice) o anche i regolamenti municipali, nei limiti in cui ad essi espressamente rinvii lo stesso statuto, possono affidarla ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, od anche, con riguardo all'intero contenzioso, al dirigente dell'ufficio legale, così come possono esigere detta autorizzazione (della giunta o del competente dirigente), altrimenti non necessaria.

 

CASS. CIVILE, sez. lav., 14 giugno 2022, n. 19192

Il regolamento comunale degli uffici e dei servizi non può intervenire sulla materia delle posizioni organizzative, disciplinata dal contratto collettivo. Invero, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1 ̶ il cui testo non è stato interessato dagli interventi normativi di riforma del pubblico impiego privatizzato ̶ ha riservato agli atti unilaterali della amministrazione pubblica ̶ adottati sulla base dei principi generali fissati da disposizioni di legge e secondo i rispettivi ordinamenti ̶ le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, la individuazione degli uffici di maggiore rilevanza e dei modi di conferimento della loro titolarità, la determinazione delle dotazioni organiche complessive.

Nel corso di una audizione nell’ambito dell’iter della legge di bilancio per il 2022, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (d’ora in poi: la Conferenza) ha espresso l’esigenza di una normativa che regoli il proprio funzionamento e stabilisca le proprie prerogative. La Conferenza ha anche illustrato una vera e propria proposta di legge (quasi suggerendone un – invero improprio – inserimento nella legge di bilancio). Il testo di questa proposta è di un certo interesse e merita di essere riportato per intero:

Negli ultimi mesi, complici anche la necessità di raggiungere gli obiettivi fissati dal PNRR e colmare i numerosi gap evidenziati durante il periodo di emergenza pandemica, si sono registrate significative novità in tema di telemedicina e di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha infatti espresso parere favorevole allo schema di decreto interministeriale contenente le linee guida per l’attuazione del FSE. In particolare, l’accelerazione sul tema è dovuta anche allo stanziamento previsto dal PNRR all’investimento 1.3.1 della Missione 6 Componente 2 di 1,38 miliardi di euro per il potenziamento del FSE.

I. L'adozione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (nel prosieguo anche PNRR) e la recente revisione degli articoli 9 e 41 Cost. rappresentano l’occasione per riproporre all’attenzione del dibattito giuspubblicistico il fenomeno della rigenerazione urbana, nelle sue finalità e negli strumenti a questo riconducibili. Una importante prospettiva d’indagine, attraverso cui è possibile tracciare le linee di tendenza dell’anzidetto fenomeno, è rappresentata dalla produzione normativa primaria delle Regioni. 

I Consigli regionali della Toscana e dell’Emilia Romagna hanno recentemente modificato i propri regolamenti interni riguardo alla partecipazione dei membri alle sedute da remoto.

In particolare si tratterà qui delle previsioni introdotte con i regolamenti n°33 del 31 maggio 2022 in Toscana e con la deliberazione dell’Assemblea legislativa n°82 del 24 maggio 2022 in Emilia Romagna.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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