Fonti delle Regioni ordinarie

Rubriche

Aggiornato al novembre 2018

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Marana Avvisati

  1. Premessa

Nel periodo di riferimento considerato l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato una nuova delibera di carattere regolamentare, la n. 490/18/CONS, del 16 ottobre 2018, recante «Modifiche al Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS»[1].

Dopo una breve descrizione dei diversi orientamenti in dottrina sull’esercizio del potere normativo secondario in materia di copyright da parte del regolatore indipendente, si descriveranno le nuove misure adottate dal Regolamento in commento. 

Aggiornato al 15 marzo 2018

Parte a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Fabio Dell’Aversana

Nel corso degli ultimi mesi l’attività di natura regolamentare dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha toccato due aspetti non secondari.
In primo luogo, l’Autorità è intervenuta al fine di rimodulare il contributo che incombe sugli operatori economici colpiti da situazioni di difficoltà. Tale misura ha riguardato, in particolare, le società residenti nelle zone colpite dalle calamità naturali che si trovino nelle condizioni di cui al decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148.

Aggiornato al 15 marzo 2018

Parte a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Fabio Dell’Aversana

Nel periodo oggetto di osservazione ai fini della presente nota, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato un unico regolamento.
Ci si riferisce, in particolare, al Regolamento concernente il rimborso delle spese sostenute dal Presidente, dai Componenti e dal Segretario Generale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 18 febbraio 2015 come modificato dal Consiglio nell’adunanza del 17 gennaio 2018 .

T.A.R. CAMPANIA, Salerno, 3 settembre 2018, n. 1238

Il giudizio ha ad oggetto la legittimità dell'ordinanza del 29 settembre 2005, con cui il Sindaco del Comune di Nocera Inferiore aveva intimato, tra gli altri, all'odierna ricorrente, di rimuovere ed avviare a smaltimento i rifiuti presenti sull'area parzialmente di sua proprietà.
L'ordinanza richiamava, quali fondamenti normativi, tra gli altri, l'art. 14 del d.lgs. 22/1997 e gli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000.

Parere CONS. STATO, sez. I, 7 marzo 2018, n. 812

Il parere è reso in riferimento al ricorso straordinario al Capo dello Stato avente ad oggetto il provvedimento contingibile e urgente n. 35 del 9 novembre 2016, con cui il sindaco del Comune di Carmagnola ha ordinato il divieto di accattonaggio nelle aree prospicienti i luoghi di culto e nei pressi degli esercizi commerciali, all’interno degli stessi, nelle aree prospicienti gli ospedali e case di cura, nelle intersezioni stradali e nel restante territorio comunale, prevedendo altresì, in caso di violazione di quanto ordinato, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di € 100 oltre al disposto dell’articolo 650 c. p..

T.A.R. PIEMONTE, Torino, 26 luglio 2018, n. 903

Il provvedimento impugnato è stato adottato dal Sindaco di Trana in espressa applicazione dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale ".
Sulla scorta di tale disposizione, la giurisprudenza ha chiarito che la possibilità di ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente è legata alla sussistenza di un pericolo concreto che imponga di provvedere in via d'urgenza, con strumenti extra ordinem, per fronteggiare emergenze sanitarie o porre rimedio a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale e imminente per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, non fronteggiabili con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento.

CONS. STATO, sez. V, 27 settembre 2018, n. 5546

Il Cons. Stato non ritiene censurabili le affermazioni della sentenza gravata concernenti la sussistenza dei presupposti per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente riconducibile alla tipologia di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), in riferimento alla situazione descritta nell'atto impugnato, dovuta alla presenza, nel deposito cimiteriale, di un elevato numero di resti mortali mummificati, la cui permanenza determina, in effetti, una situazione di pericolo per l'igiene e la salute pubblica.
Le affermazioni censurabili sono invece quelle riguardanti l'imputabilità all'amministrazione comunale della situazione di pericolo come venutasi a determinare nel corso del tempo e l'obbligo di provvedere in capo alla stessa Città di Guidonia Montecelio, sicché l'ordinanza impugnata è illegittima non nell'an ma nel quomodo, o meglio nell'individuazione del soggetto tenuto a provvedere all'ordine di sgombero del deposito cimiteriale ed (eventuale) avvio a cremazione dei cadaveri mummificati, ivi contenuto.

C.G.A. SICILIA, sez. giurisd., 24 ottobre 2018, n. 574

L'ordinanza impugnata, n. 18 del 2012, è stata adottata dal Sindaco del Comune di Patti ai sensi dell'art. 69 1.r. n. 16/1963, recante l'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, nonché ai sensi degli artt. 381. n. 142/1990 e 54 d.lgs. n. 267/2000, così come recepiti nella Regione Siciliana, i quali, anche se con espressioni in parte modificate, riconoscono al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
Il provvedimento qui impugnato si fonda su una doppia motivazione, l'esistenza di un uso pubblico e la necessità di usare la strada come via di fuga, se anche non fosse provato il primo presupposto, il secondo sarebbe da solo sufficiente a fondare l'atto.

T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, 1 ottobre 2018, n. 930

Il TAR accoglie il ricorso avverso l’ordinanza n. 4 del 2018 con la quale il sindaco del Comune di Flero ha ordinato che "gli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimenti e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS R.D. 773/1931, sia autorizzati ex art. 86 che 88 TULPS in qualunque esercizio collocati, vengano interrotti nelle seguenti fasce orarie: 07.30 - 9.30 - 12.00 - 14.00- 19.00 - 21.00". Il giudice amministrativo conviene con la ricorrente nel ritenere del tutto generiche e disancorate da qualsivoglia accertamento istruttorio le premesse dell'ordinanza laddove riferiscono: i) della Sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico che costituisce un importante problema di salute pubblica; ii) che la sindrome da dipendenza da gioco d'azzardo sarebbe stata inquadrata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come vera e propria patologia in senso clinico; iii) che nel nostro paese tale sindrome patologica risulta in aumento tanto da avere indotto il Governo ad emanare il D.L. 158/2012 inserendo i malati da GAP all'interno dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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