- Costanza Masciotta
- Fonti degli enti locali
Dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza da parte del sindaco (2/2018)
TAR ABRUZZO, L’Aquila, 22 marzo 2018, n. 107
L'Associazione Abruzzo Freeride Freedom aveva impugnato, chiedendone l'annullamento, l'ordinanza n. 20 del 2014, con cui il Comune di L'Aquila, senza prevedere alcun limite temporale, disponeva, modificando e integrando l'ordinanza n. 13 del 31.1.2014, "il divieto dell'esercizio del fuori pista nelle zone limitrofe o adiacenti alle piste da sci a tutela dell'incolumità di coloro che utilizzano le piste stesse, quando il bollettino Meteomont stabilisce un grado di pericolo uguale o maggiore a 3, rinviando, in caso di grado di pericolo inferiore a 3 , all'eventuali da Valanghe di Questo Comune", nonché l'ordinanza n. 13 del 31.1.2014, l'ordinanza n. 11 del 29.1.2014 già annullata in autotutela con atto n. 12 del 31.1.2014.
Le due ordinanze, rileva il giudice amministrativo, sono state adottate ai sensi degli artt. 50, comma 3, e 54, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, che disciplinano le ordinanze contingibili e urgenti che il Sindaco può adottare in qualità di ufficiale di governo.