Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Nel periodo di riferimento, si segnalano due sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, entrambe emanate dalla Grande Sezione:

- la sentenza del 14 settembre 2010, C-550/07 P, Akzo Nobel Chemicals Ltd. e Akros Chemicals Ltd. c. Commissione europea, con la quale la Corte di giustizia ha chiarito che la tutela della riservatezza delle comunicazioni tra cliente e avvocato non si estende anche alle comunicazioni con il consulente legale interno alla impresa. ( commento di N. Lazzerini)

- la sentenza del 22 giugno 2010 nelle cause riunite C-188/10 e C-189/10, Aziz Melki e Sélim Abdeli, con la quale la Corte di giustizia, riaffermando il primato del diritto dell’Unione europea sul diritto nazionale, ha dichiarato che l’art. 267 TFUE osta ad una normativa nazionale che introduce un procedimento incidentale di legittimità costituzionale in base al quale, laddove il giudice nazionale dubiti, al contempo, della compatibilità di una norma nazionale con il diritto dell’Unione europea e con la Costituzione nazionale, è preclusa la possibilità di rivolgere una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia. ( commento di N. Lazzerini )

Nel periodo di riferimento, si segnala l’adozione di due atti normativi di particolare interesse:

- Decisione 2010/405/UE del Consiglio del 12 luglio 2010 che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale ( commento di N. Lazzerini ).

-  Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 sull’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (  commento di N. Lazzerini ).

Con la sentenza n. 227 del 21 giugno 2010, la Corte costituzionale italiana ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera r), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui prevede il rifiuto obbligatorio di consegna del cittadino italiano, ma non anche del cittadino di un altro Stato membro dell’Unione europea che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori nel territorio italiano.

Nella parte relativa alle “Fonti Internazionali” la Rubrica si propone di monitorare gli atti normativi che, direttamente o indirettamente, presentano ricadute in materia internazionale, evidenziando le più significative novità nei rapporti tra fonti nazionali e tematiche internazionali. Essa intende, in particolare, portare l’attenzione sugli atti emanati dal legislatore nazionale al fine di adempiere agli obblighi internazionali dello Stato italiano, nonché sugli atti normativi che, pur adottati per rispondere ad esigenze interne, acquisiscono portata tale da incidere su problematiche di rilievo internazionale.

Una delle principali novità introdotte dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, è il riconoscimento del valore giuridico vincolante della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'art. 6, par. 1, TEU non solo riconosce che la Carta ha 'lo stesso valore dei Trattati': esso contiene, inoltre, un riferimento alle Spiegazioni aggiornate della Carta, i cui contenuti devono essere tenuti 'in debito conto' dai giudici dell'Unione e nazionali nell'interpretazione delle disposizioni della Carta medesima. Si propone, quindi, il testo delle Spiegazioni, accompagnato da una breve nota che ne evidenzia alcuni profili critici.

Nel quadrimestre 15 febbraio - 15 giugno, si segnalano i seguenti atti normativi:

  • Direttiva 2010/18/UE del Consiglio dell'8 marzo 2010 che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAMPE, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE. Direttiva 2010/18/UE

  • Regolamento n. 265/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 marzo 2010 che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata. Regolamento 265/2010/UE
  • Regolamento 439/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. Regolamento 439/2010/UE

In tale Sezione si offre, come di consueto, una panoramica sulle stato di avanzamento delle procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia. Il periodo interessato copre le sedute del 18.03.2010, 05.05.2010, 03.06.2010. A tale ultima data, la Commissione ha deciso, per quanto riguarda l'Italia, 12 archiviazioni, di cui 9 relative a procedure già aperte e 3 ancora allo stadio di reclamo. Il numero delle procedure di infrazione a carico dell'Italia si attesta, quindi a 132: di queste, 104 riguardano casi di violazione del diritto dell'Unione e 28 la mancata o incorretta trasposizione di direttive dell'Unione.

  Panoramica sullo stadio raggiunto dalle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia

A) ACCORDI MULTILATERALI

Secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari, stabilito in base all'articolo K3 del trattato UE del 26 luglio 1995 - Bruxelles, 19 giugno 1997 -  In vigore dal 19 maggio 2009 (G.U. 12 giugno 2009 n. 134).

Convenzione sull'Istituto forestale europeo - Joensuu, 28 agosto 2003 - In vigore dal 4 luglio 2009 (G.U. 28 luglio 2009 n. 173).

 Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione - New York, 31 ottobre 2003 - In vigore dal 4 novembre 2009  (G.U. 20 novembre 2009 n. 271).

L’articolo 1 autorizza il Presidente della Repubblica ad accettare gli emendamenti allo Statuto del Fondo monetario internazionale deliberati, in forza dell’articolo XXVIII dello Statuto medesimo, dal Consiglio dei Governatori con le risoluzioni n. 63-2 del 28 Aprile 2008 e n. 63-3 del 5 Maggio 2008.

In particolare, alla lettera A della risoluzione 63-2 il Consiglio dei Governatori ha previsto l’aumento delle quote dei Membri del Fondo come risultanti dal primo allegato alla risoluzione stessa. A questo fine l’articolo 3 della legge n. 144 autorizza il Governo a provvedere all’aumento della quota di partecipazione prevista dalla risoluzione per la partecipazione dell’Italia al Fondo monetario internazionale.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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