- Michele Magnoni
- Fonti dell'Unione europea e internazionali
Legge 182/2009: ratifica ed esecuzione accordo marittimo tra Governo della repubblica italiana e Governo della Repubblica araba d’Egitto, fatto a Roma il 3 Dicembre 2008 (1/2010)
In forza della Legge 182/2009 il Presidente della Repubblica è stato autorizzato a ratificare l’Accordo marittimo concluso nel 2008 tra Italia ed Egitto. Tale accordo è inteso a favorire la navigazione tra i due Paesi. Gli Stati parte si impegnano infatti a prevedere regimi favorevoli per le navi battenti bandiera dell’altra Parte, per i relativi equipaggi ed operatori di bordo. Disposizioni di favore sono previste, in particolare, ai fini della circolazione e del riconoscimento della nazionalità delle navi, la circolazione della persone fisiche membri di equipaggio, il trasferimento dei profitti realizzati dalle rispettive società di navigazione e le procedure da attivare a seguito di sinistro.
- Michele Magnoni
- Fonti dell'Unione europea e internazionali
Panoramica sullo stadio raggiunto dalle procedure di infrazione aperte nei confronti dell’Italia (1/2010)
A seguito della recente entrata in vigore del Trattato di Lisbona si rende necessario procedere ad un aggiornamento della consueta informazione relativa al funzionamento della procedura di infrazione: oltre ai cambiamenti relativi alla numerazione delle disposizioni del Trattato rilevanti, si deve dare conto anche di una novità di ordine sostanziale.
Nel quadrimestre 15 ottobre – 15 febbraio si segnalano i seguenti atti normativi:
- Accordo tra l’Unione europea ed il Giappone relativo alla assistenza giudiziaria in materia penale
- Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (entrata in vigore)
- Decisione della Commissione del 30 novembre 2009 che determina le prime regioni per l’inizio delle attività del sistema d’informazione visti (VIS)
Segue l'approfondimento dei singoli atti normativi nelle pagine successive.
- Michele Magnoni
- Fonti dell'Unione europea e internazionali
Prime applicazioni giurisprudenziali della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1/2010)
Una delle conseguenze più rilevanti dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona è sicuramente il riconoscimento della natura vincolante e del rango di fonte primaria del diritto UE della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: l’art. 6(1) del nuovo TUE prevede, infatti, che
1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.
In realtà, questa non è l’unica novità in materia di tutela dei diritti fondamentali: la dimensione tradizionale – negativa – della protezione e quella più innovativa – positiva – della promozione acquistano un’inedita visibilità e spessore nei nuovi Trattati. Si moltiplicano, infatti, i riferimenti a valori etici o comunque non market-oriented. L’Unione europea, inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 6(2) TUE e dal Protocollo 14 al Trattato di Lisbona aderirà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo: dopo l’adesione, l’Unione europea si troverà verosimilmente in una posizione analoga a quella dei suoi Stati membri rispetto agli obblighi della CEDU.
- Michele Magnoni
- Fonti dell'Unione europea e internazionali
Sentenza della Corte (Grande sezione) del 19 gennaio 2010, Seda Kücükdeveci c. Swedex GmbH & Co. KG, C-555/07 (1/2010)
Con la sentenza Kücükdeveci, resa il 19 gennaio 2010, la Corte di giustizia è tornata a pronunciarsi sulla esistenza (e sull’ambito applicativo) di un principio generale di non discriminazione in base all’età all’interno dell’ordinamento dell’Unione europea. Tale pronuncia presenta vari profili di interesse, relativi, in particolare, alla efficacia orizzontale dei principi generali e alla applicazione ratione temporis della Carta dei diritti fondamentali.
- Michele Magnoni
- Fonti dell'Unione europea e internazionali
Decisione del Consiglio europeo del 9 febbraio 2010 recante nomina della Commissione europea (1/2010)
(2010/80/UE)
Con decisione del 9 febbraio 2010 il Consiglio europeo ha provveduto alla nomina dei membri della Commissione per il periodo dal 10 febbraio 2010 al 31 ottobre 2014. La Commissione in tal modo nominata si sostituisce, quindi, alla Commissione nominata il 22 novembre 2004 e rimasta in carica dopo la scadenza del suo mandato - il 31 ottobre 2009 - in attesa che fosse ultimato il processo di nomina della nuova Commissione, in base alle disposizioni del Trattato sull'Unione europea come modificate dal Trattato di Lisbona.
- Monica Rosini
- Fonti degli Enti locali
Dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza da parte del sindaco (3/2010)
Sent. TAR SICILIA, sez. Catania, 9.7.2010, n. 2954
Il Tar Sicilia condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, pur non essendo dubitabile che l'emanazione di un'ordinanza ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.lg. 2000 n. 267 presupponga l'esistenza di una situazione eccezionale e imprevedibile, tale presupposto va interpretato nel senso che "ciò che rileva non è la circostanza, estrinseca, che il pericolo sia correlato a una situazione preesistente ovvero a un evento nuovo e imprevedibile, ma la sussistenza della necessità e della urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi pubblici da tutelare, a prescindere sia dalla prevedibilità che dalla stessa imputabilità all'amministrazione o a terzi della situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere". In definitiva, il decorso del tempo non consuma il potere di ordinanza, perché ciò che rileva è la dimostrazione dell'attualità del pericolo e della idoneità del provvedimento a porvi rimedio, sicché l'immediatezza dell'intervento urgente del sindaco va rapportata all'effettiva esistenza di una situazione di pericolo al momento di adozione dell'ordinanza (T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 2 luglio 2008, n. 1441).
- Monica Rosini
- Fonti degli Enti locali
Dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza da parte del sindaco (in merito alla collocazione di una stazione radio base) - (3/2010)
Sent. CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, 28.6.2010, n. 4135
Di fronte all’adozione da parte del sindaco di una ordinanza contingibile ed urgente per impedire la collocazione di una stazione radio base, in attesa degli accertamenti di stabilità ritenuti necessari, a causa del rischio sismico gravante sul territorio interessato, la sesta sezione del Consiglio di Stato ribadisce che la potestà del sindaco di adottare provvedimenti cosiddetti “contingibili ed urgenti” – a norma del citato art. 54 d.lg. n. 267/2000 – può essere esercitata solo al fine di affrontare situazioni a carattere straordinario ed imprevedibile, in rapporto alle quali non sia possibile utilizzare gli ordinari strumenti, approntati dall’ordinamento giuridico (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. V, 11.12.2007, n. 6366, 8.5.2007, n. 2109; Cons. St., sez. VI, 5.4.2007, n. 1551). Tali situazioni – spesso individuate in corrispondenza di calamità naturali, catastrofi ed altri grandi eventi in grado di compromettere, in assenza di misure eccezionali, la vita e i beni dei cittadini, ovvero gli insediamenti e l’ambiente – non risultano in alcun modo ravvisabili nella mera sussistenza di rischio sismico, a cui il legislatore abbia già collegato ordinarie misure di prevenzione e tecniche costruttive ben precise; anche eventuali carenze documentali al riguardo – ove non collegate a specifiche e puntualmente documentate carenze strutturali, cui fossero collegabili situazioni di pericolo imminente (meramente enunciate, senza alcun principio di prova, nel caso di specie) – non potevano che essere ricomposte all’interno del procedimento unitario, previsto per le installazioni in questione dal codice delle comunicazioni elettroniche.
- Monica Rosini
- Fonti degli Enti locali
Ambiti di normazione comunale relativi all’ammodernamento e potenziamento di stazioni radio base per telefonia mobile (3/2010)
Sent. CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, 15.9.2010, n. 6880
Il potere regolamentare comunale, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 36 del 2001, non può spingersi fino al punto di ritenere che al Comune sia consentito di introdurre limiti generalizzati di esposizione ai campi magnetici diversi da quelli previsti dallo Stato, ovvero di costituire deroghe pressoché generalizzate rispetto a tali limiti statali per il tramite di generalizzate interdizioni localizzative, essendo al più consentita l’individuazione di specifiche e diverse misure precauzionali, la cui idoneità al fine della “minimizzazione” emerga dallo svolgimento di compiuti ed approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze di carattere scientifico (Cons. St., VI, 16 dicembre 2009, n. 8103).
- Monica Rosini
- Fonti degli Enti locali
Il potere di regolamentazione della circolazione e la sosta dei veicoli tra competenze del sindaco e dei dirigenti (3/2010)
Sent. CASSAZIONE CIVILE, 9.6.2010, n. 13885
Ai sensi del d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107, spetta al dirigente comunale competente, e non al sindaco, emanare provvedimenti diretti a regolamentare la circolazione e la sosta dei veicoli nel centro abitato, a nulla rilevando in contrario che il combinato disposto di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 285 del 1992 (nuovo Codice della Strada), attribuisca al sindaco la regolamentazione della circolazione nei centri abitati. Tale combinato disposto deve essere letto in coordinamento con il citato d.lg. n. 267, art. 107, norma successiva rispetto al codice della strada, che attribuisce ai dirigenti l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale. Rientrano quindi nelle competenze dei dirigenti anche i provvedimenti che il d.lgs. n. 285 del 1992, artt. 6 e 7, attribuiscono espressamente al sindaco, trattandosi di atti che per un verso non implicano l'esercizio di funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo ma di gestione ordinaria (nella specie per regolamentare la circolazione e la sosta nel centro abitato per ragioni di sicurezza e di ordinato flusso del traffico) e per altro verso non rientrano nelle deroghe di cui al citato d.lgs. n. 267 del 2000, artt. 50 e 54.
Sono pertanto viziate da incompetenza le ordinanze sindacali che hanno regolamentato l'uso e fissato i tempi di validità di una Zona a Traffico Limitato.
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