Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Requisiti di idoneità degli esponenti aziendali di banche e altri intermediari vigilati: i recenti “Orientamenti di vigilanza” della Banca d’Italia concernenti le modalità di applicazione della normativa di rango legislativo e regolamentare vigente in materia

1. Il 13 novembre 2023 la Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito web, nella parte dedicata agli “Orientamenti di vigilanza”, gli “Orientamenti in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche meno significative, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento, delle società fiduciarie e dei sistemi di garanzia dei depositanti”.

Il documento offre una rassegna delle evidenze emerse dall’analisi delle verifiche di idoneità condotte nel biennio 2021-22, che hanno rappresentato il primo “banco di prova” per l’applicazione della nuova normativa in materia di idoneità degli esponenti aziendali (c.d. fit and proper - FAP), e fornisce altresì elementi utili ad agevolare il superamento delle criticità effettivamente rilevate e la progressiva convergenza verso le buone prassi.

Sebbene si tratti di indicazioni prive di un valore pienamente precettivo, in quanto riconducibili piuttosto nell’ambito della soft-law, non può dubitarsi di una loro qualche rilevanza giuridica. Gli Orientamenti in questione, infatti, nella parte in cui identificano gli approcci conformi alle o difformi dalle aspettative di vigilanza, contribuiscono a chiarire in concreto svariati profili applicativi della normativa FAP.  

Il Consiglio di Stato, nel pronunciarsi sulla regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, ritorna criticamente sulle tematiche concernenti l’applicazione alla potestà regolamentare delle authorities del principio di legalità “in senso sostanziale” e “in senso formale”, e della teoria dei “poteri impliciti”

1. Con una serie di sentenze (le nn. 10548 e n. 10550 del 2023, a cui sono seguite le nn. 10734, 10775 del 2023 e le nn. 1466 e 2255 del 2024), la seconda sezione del Consiglio di Stato ha definito nel merito i giudizi instaurati da alcuni gestori di impianti di trattamento di rifiuti in cui veniva contestata la deliberazione ARERA 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, nella parte in cui sono state dettate disposizioni per l’individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi”. Gli operatori avevano altresì impugnato gli atti regionali applicativi e proposto motivi aggiunti, in quasi tutti i giudizi, avverso il Programma nazionale di gestione dei rifiuti, approvato dal Ministero dell’Ambiente e della Transizione Ecologica (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), con d.m. n. 257 del 2022.

2. È doveroso premettere che l’articolo 1, comma 527, l. n. 205 del 2017 (Legge di Bilancio 2018) “Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure”, ha affidato all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico – ridenominata Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) dal successivo comma 528 – una serie di funzioni nel settore della gestione dei rifiuti, con l’importante precisazione che tale attribuzione avveniva “con i medesimi poteri e nel quadro dei princìpi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”.

Periodo di riferimento: novembre 2023 – gennaio 2024

I. Introduzione

Nel periodo di riferimento considerato, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato un rilevante provvedimento di natura regolamentare, vale a dire la Delibera n. 7/24/CONS, rubricata «Linee-Guida volte a garantire il rispetto delle disposizioni del testo unico da parte degli influencer e istituzione di un apposito tavolo tecnico»[1]. Di seguito verranno illustrati i principali contenuti del provvedimento, evidenziandone contenuti e ambito applicativo.

II. Quanto al perimetro soggettivo del parametro regolamentare

Il provvedimento introduce un insieme di regole indirizzate agli influencer operanti in Italia ai quali si applicherà la disciplina del Testo unico Servizi Media audiovisivi. Pertanto, gli influencer sono considerati soggetti equiparati ai fornitori di servizi media audiovisivi. In altre parole, con le Linee guida si assiste a un processo di ulteriore assottigliamento della distinzione tra media tradizionale (in primis la televisione), piattaforme digitali e influencer, in un’ottica di convergenza delle regole che riflette, a sua volta, il dirompente e costante processo convergenza fra media. Come è noto, oggi le norme del Testo Unico sui Servizi di Media riguardano anche le piattaforme di condivisione video (YouTube e piattaforme simili). Con l’approvazione delle nuove Linee Guida sull’influencer marketing emerge un inedito paradigma che attribuisce a tale categoria la natura di media, estendendone una parte degli obblighi di natura regolamentare, ancorché tale estensione riguardi soltanto la categoria di influencer che abbia guadagnato un’audience sufficiente ampia[2].

Periodo di riferimento: dicembre 2023 – marzo 2024

1. Premessa

Nel periodo di riferimento considerato, non risultano adottati dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, “Garante”) atti normativi ovvero provvedimenti di carattere generale.

Si registra, tuttavia, un provvedimento particolarmente rilevante, adottato dal Garante il 21 dicembre[1] scorso che – a seguito delle numerose richieste di chiarimento ricevute – è stato sospeso[2] per le ragioni che vedremo in dettaglio più avanti. Si tratta del Documento di indirizzo “Programmi e servizi di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati” (di seguito, “documento di indirizzo”). Come suggerito dallo stesso nomen iuris non si tratta di un atto binding – almeno nella forma – ma che si rivolge in modo precettivo ai Titolari del trattamento (datori di lavoro pubblici e privati) e che, a pieno titolo, si candida a inserirsi tra gli esempi di ricorso da parte del Garante alla «funzione provvedimentale per fini normativi»[3].

Accade, sovente, che gli atti di soft law (linee guida, documenti di indirizzo, provvedimenti interpretativi) che non hanno valore precettivo anticipino soluzioni normative o le orientino, talvolta però – come nel caso del documento di indirizzo in esame - gli atti emanati dalle Autorità Indipendenti si collocano nella zona grigia tra atti normativi in senso proprio e atti amministrativi generali[4]. È noto che gli atti qualificabili come soft law non implichino obbligo di applicazione da parte dei soggetti a cui si rivolgono, tuttavia, il documento di indirizzo de qua pone dei chiari obblighi in capo ai datori di lavoro pubblici e privati.

CONS. STATO, sez. V, 5 gennaio 2024, n. 190

L’appellante lamenta l'assenza di un pericolo per la pubblica incolumità e dell'urgenza di provvedere, dal momento che l'oggetto principale della causa attiene alla verifica della sussistenza dei presupposti previsti per l'emanazione di un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54 T.U.E.L.

CONS. STATO, sez. V, 3 gennaio 2024, n. 105

Il collegio rammenta che le ordinanze di necessità e urgenza sono espressione di un potere amministrativo extra ordinem, volto a fronteggiare situazioni di urgente necessità: esse presuppongono, pertanto, l'impossibilità o l'inutilità del ricorso agli strumenti ordinari previsti dalla legislazione vigente, a fronte della necessità di fronteggiare una situazione, non tipizzata dalla legge, di pericolo concreto, o anche solo potenziale, secondo quanto di seguito specificato; la sussistenza di tale pericolo deve emergere da un'istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, tali da giustificare la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi (ex multis da ultimo Cons. Stato Sez. V, Sent., 10-11-2022, n. 9846).

CONS. STATO, sez. VII, 2 gennaio 2024, n. 5

L’Amministrazione civica, con il secondo motivo di appello, deduce: […] Mancata notificazione dello stesso al Ministero dell'Interno.

[…]  Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2799/2017 si era già pronunciato su una eccezione analoga «quanto all'eccepita inammissibilità del ricorso per mancata evocazione in giudizio del Ministero dell'Interno (che l'amministrazione appellante ricollega al fatto che l'ordinanza impugnata rientrerebbe nel novero di quelle di necessità ed urgenza adottate dal Sindaco, quale ufficiale di governo) è sufficiente osservare che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le più recenti Cons. Stato, sez. V, 21 febbraio 2017 n. 774; 24 luglio 2016, n. 3369; 22 marzo 2016, n. 1189), presupposti per l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, e la provvisorietà e la tempestività dei suoi effetti, caratteristiche tutte che nel caso di specie  (anche a voler prescindere dalla natura regolamentare dell'ordinanza stessa) difettano totalmente».

CONS. STATO, sez. V, 20 febbraio 2024, n. 1674

L’Intesa del 7 settembre 2017 raggiunta in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni-enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 936, della legge n. 208 del 2015 (a mente del quale «Entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età.

Corte Giustizia Tributaria, I grado Frosinone sez. I, 13 dicembre 2023, n. 457

In materia di tributi locali, il Comune ha la facoltà e non l'obbligo di non esigere il pagamento dei tributi locali da parte delle vittime di usura, sicché nelle ipotesi in cui nel regolamento comunale non sia espressamente esplicitata tale facoltà, nei confronti delle vittime di usura o estorsione non sussiste alcuna ipotesi di esonero o rimborso.

CONS. STATO, sez. VI, 14 dicembre 2023, n. 10789

Ex art. 4 co. 1 lett. a) della l. n. 36/2001: "Lo Stato esercita le funzioni relative: a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'articolo 12".

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Osservatorio sulle fonti

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