Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Titolo completo "È dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 18-bis, comma 1, lett. c), della legge n. 69 del 2005, nella parte in cui non prevede che la Corte d’appello possa rifiutare la consegna di una persona ricercata, cittadina di uno Stato terzo che legittimamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la Corte d’appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia"

Sent. n. 178/2023 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 28 luglio 2023 – Pubblicazione in G.U. del 02/08/2023, n. 31

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 178 del 2023 la Corte costituzionale torna a confrontarsi con la legittimità di alcune disposizioni di attuazione della disciplina del mandato di arresto europeo, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia (sentenza 6 giugno 2023, C-700/21, O. G.), resa in risposta del rinvio pregiudiziale che essa stessa aveva promosso per mezzo dell’ordinanza n. 217 del 2021.
Il Giudici della Consulta sono investiti dalla Corte d’appello di Bologna della questione di legittimità costituzionale dell’art. 18-bis della legge n. 69 del 2005, «nella parte in cui non prevede il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell’Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la Corte di appello disponga che la pena o la misura di sicurezza irrogata nei suoi confronti dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro dell’Unione europea sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno». La disposizione, identificabile specificamente nel comma 1, lett. c, dell’articolo citato sarebbe lesiva tanto degli «artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, all’art. 7 CDFUE, all’art. 8 CEDU e all’art. 17, paragrafo 1, PIDCP, quanto degli artt. 2, 3, e 27, terzo comma, Cost.».

Titolo completo "Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 18-bis della legge n. 69 del 2005, nella parte in cui non prevedono, quale motivo di rifiuto della consegna, nell’ambito delle procedure di mandato d’arresto europeo, ragioni di salute che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta"

Sent. n. 177/2023 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 28 luglio 2023 – Pubblicazione in G.U. del 02/08/2023, n. 31

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 177 del 2023 la Corte costituzionale torna a confrontarsi con la legittimità di alcune disposizioni di attuazione della disciplina del mandato di arresto europeo, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia (sentenza 18 aprile 2023, C-699/21, E. D.L.), resa a seguito di rinvio pregiudiziale, che essa stessa aveva sollevato mediante l’ordinanza n. 216 del 2021.
In particolare, i Giudici della Consulta sono investiti dalla Corte d’appello di Milano della questione di legittimità degli artt. 18 e 18-bis della legge n. 69 del 2005, in riferimento tanto all’art. 3, quanto agli artt. 2, 32 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono quale motivo di rifiuto della consegna, nell’ambito delle procedure di mandato d’arresto europeo, «ragioni di salute croniche e di durata indeterminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta».

Com’è noto, abbiamo un (non invidiabile) primato, e cioè due diversi “manuali” per la redazione delle leggi: Camera, Senato e Presidenza del Consiglio seguono le “Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi” del maggio 2001, mentre Regioni e Province autonome seguono le “Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi”, manuale promosso dalla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome, con il supporto scientifico dell’OLI (Osservatorio legislativo interregionale), del dicembre 2007.

Nel 2007 questo non invidiabile primato ha rischiato di essere cancellato, perché un accordo (in sede di Conferenza unificata) del 29 marzo tra Governo, Regioni e autonomie locali prevedeva all’art. 14 l’impegno dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome ad unificare i manuali statali e regionali in materia di drafting di testi normativi.  

Il nuovo regolamento della Consob in materia di crowdfunding

Con la delibera n. 22720 del 1° giugno 2023 la Consob, sentita la Banca d’Italia, ha adottato il “Regolamento in materia di servizi di crowdfunding in attuazione del Regolamento (UE) 2020/1503 sui fornitori di servizi di crowdfunding alle imprese e degli articoli 4-sexies.1 e 100-ter del Tuf”.

L’adozione della delibera in questione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 10 giugno 2023, n. 134, fa seguito a una pubblica consultazione con il mercato che si è svolta dal 2 al 17 marzo 2023 (la Relazione illustrativa contenente gli esiti della consultazione è disponibile nella sezione del sito internet della Consob dedicata alle consultazioni concluse, https://www.consob.it/web/area- pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_concluse).

In tal modo la Consob ha concluso, per quanto di propria competenza, il processo di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2020/1503 e alla direttiva (UE) 2020/1504, che hanno introdotto un regime normativo unico a livello europeo per i prestatori europei di servizi di crowdfunding per le imprese.

 Il nuovo regolamento della Banca d’Italia in materia di vigilanza sulle SIM

1. Lo scorso gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 10 del 13 gennaio 2023) il provvedimento della Banca d’Italia del 23 dicembre 2022, recante il “Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM”, che recepisce le novità introdotte dalla Direttiva (UE) 2019/2034 in materia di vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (IFD), nonché dal Regolamento (UE) 2019/2033 in materia di requisiti prudenziali delle imprese di investimento (IFR).

In pari data, ed al fine di completare il recepimento della richiamata normativa europea, è stato pubblicato anche il provvedimento della Banca d’Italia del 23 dicembre 2022,  “Atto di modifica del regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF”, modificativo, appunto del regolamento della Banca d’Italia del 5 dicembre 2019, laddova si disciplina in particolare il governo societario, la remunerazione e i controlli interni nella prestazione di servizi e attività di investimento.                      

Il primo dei due atti normativi in questione è stato adottato sentita la Consob, il secondo in parte sentita la Consob ed in parte d’intesa con la medesima.

1. Con la sentenza del 6 ottobre 2023, n. 14973, Il Tribunale amministrativo del Lazio, Sezione Seconda Stralcio, con riferimento alla disciplina delle regole di comportamento delle imprese di assicurazione, ha ribadito il principio dell’ammissibilità dell’eterointegrazione delle norme primarie, non risultando sempre necessaria l’emanazione di relative norme di attuazione. Principio che, del resto, era stato già affermato con la sentenza del TAR Lazio, sez. II ter, n. 1598/2018 (a suo tempo schedata nel n. 2/2018 di questa Rivista), successivamente confermata dal Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza n. 5468/2020 (a suo tempo schedata nel n. 3/2020 di questa Rivista).

Con la sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, la Corte costituzionale è entrata nel dibattito susseguente alla sentenza cd. Lexitor della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (decisione dell’11 settembre 2019 in causa C-383/1, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE), prendendo nettamente posizione - in senso contrario a quanto previsto dal legislatore nazionale - sulla delicata questione del regime temporale degli effetti della decisione europea.

La complessità della vicenda impone una sia pur sintetica illustrazione dei suoi snodi fondamentali.

Il Tar si pronuncia sulla disapplicazione dell’articolo 23, comma 4-bis, del d.lgs. n. 164 del 2000 operata da ARERA*

1. Nella scheda concernente l’ARERA a suo tempo pubblicata nel n. 3/2022 di questa Rubrica  (https://www.osservatoriosullefonti.it/rubriche/arera-banca-d-italia-consob-ivass/4375-osf-3-2022-aai4 ), era stata data evidenza dell’avvenuta disapplicazione, da parte dell’ARERA, dell’articolo 114-ter del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 77/2020.

Tale disposizione, inserita in sede di conversione,  ha novellato l’articolo 23 del D.Lgs. n. 164 del 2000 (“Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”, c.d. Decreto Letta) con l’inserimento del comma 4-bis, così formulato: “Le estensioni e i potenziamenti di reti e di impianti esistenti nei comuni già metanizzati e le nuove costruzioni di reti e di impianti in comuni da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché nei comuni che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015, nei limiti delle risorse già assegnate, si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica aggiorna conseguentemente i tempi per le attività istruttorie sulle domande di cui alle deliberazioni adottate in materia. A tale fine l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ammette a integrale riconoscimento tariffario i relativi investimenti” (nel prosieguo si farà riferimento alla disposizione indicandola come articolo 114-ter).

I provvedimenti con cui ARERA ha ritenuto di dover disapplicare l’articolo 114-ter, cit. sono le deliberazioni 25 ottobre 2022, 525/2022/R/gas, recante “Disposizioni in materia di applicazione del tetto al riconoscimento tariffario degli investimenti nelle località in avviamento” (disponibile su https://www.arera.it/it/docs/22/525-22.htm ), e la deliberazione 25 ottobre 2022, 528/2022/R/gas, recante “Criteri per la formulazione delle osservazioni ai bandi di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nelle località individuate dall’articolo 114-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34” (disponibile su https://www.arera.it/it/docs/22/528-22.htm ).

La scheda contiene opinioni personali dell'Autore che non impegnano l'Amministrazione di appartenenza

 

1. Nella scheda concernente l’ARERA a suo tempo pubblicata nel n. 2/2022 di questa Rubrica era stata trattata la vicenda del riesame, da parte dell’Autorità, dei criteri di aggiornamento del metodo tariffario idrico del terzo periodo regolatorio ai fini del riconoscimento dei costi efficienti dell’energia elettrica.

In tale occasione, appunto, si era osservato come il Tar Lombardia, Milano, Sez. I,, in sede cautelare, avesse ordinato all’Autorità “un riesame dell’effettiva idoneità dei provvedimenti impugnati ad assicurare la copertura integrale dei costi efficienti di investimento e di esercizio” (ordinanze nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022). I pregiudizi lamentati dai gestori erano essenzialmente di due tipi: a) un pregiudizio economico, in quanto il metodo tariffario non consentiva di vedersi conguagliato per intero nella tariffa 2023 il costo dell’energia elettrica sopportato nel 2021; b) un pregiudizio finanziario, stante l’onere di anticipare i maggiori costi dell’energia che avrebbero trovato riconoscimento nelle tariffe degli anni successivi (attraverso il meccanismo del conguaglio).

Con il Regolamento n. 54 del 29 novembre 2022, “recante la disciplina dei procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’IVASS di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262”, l’IVASS ha introdotto una nuova normativa in materia, sostituendo il precedente regolamento emanato in materia n. 3 del 5 novembre 2013.

L’Istituto, in occasione della revisione periodica degli atti di regolamentazione adottati - così come previsto dagli artt. 23, comma 3, l. 262/2005 (c.d. “Legge sul Risparmio”), e 9 del detto Regolamento IVASS n. 3/2013 - ha valutato: i) l’adeguatezza del precedente regolamento, risalente al 2013, rispetto ai suoi obiettivi e al mutato quadro normativo nazionale e internazionale; ii) la sua eventuale perdurante utilità; iii) l’opportunità o la necessità di una sua revisione attraverso interventi di integrazione, modifica o abrogazione al fine di confermarne o migliorarne l’efficacia.

Periodo di riferimento: novembre 2022 – febbraio 2023

I. Introduzione

Nel periodo di riferimento considerato, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato due rilevanti provvedimenti di natura regolamentare, vale a dire la Delibera n. 3/23/CONS, recante il nuovo «Regolamento in materia di individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell'equo compenso per l'utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all'articolo 43-bis della legge 22 aprile 1941 n.633»[1] e la Delibera n. 37/23/CONS, recante il «Regolamento in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona ai sensi dell’articolo 30 del Decreto Legislativo 8 novembre 2023, n. 208 (Testo Unico dei servizi di media audiovisivi)»[2].

Nella presente segnalazione si illustreranno brevemente iter di approvazione e contenuti delle rispettive delibere.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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