Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

CONS. STATO, sez. V, 15 marzo 2023, n. 2732
Il soggetto destinatario di ordinanza contingibile e urgente, preordinata alla immediata messa in sicurezza dei luoghi in ragione dell'esigenza di tutela della pubblica ed immediata incolumità, non deve essere necessariamente il proprietario dell'area, essendo sufficiente che ne abbia la materiale disponibilità, la quale rappresenta il necessario (ma anche sufficiente) presupposto (logico e materiale) per l'esecuzione degli interventi per la rimozione della situazione di pericolo (impregiudicato, in ogni caso, il diritto di rivalsa nei confronti del legittimo proprietario: cfr. Cons. Stato, Sez. II 22 gennaio 2020, n. 536).

CONS. STATO, sez. VI, 23 maggio 2023, n. 5089

Alla luce della normativa di riferimento e delle precisazioni fornite dalla giurisprudenza, deve ritenersi che previsioni regolamentari (dettate a livello comunale alla stregua della pertinente disciplina statale e regionale), recanti divieti di localizzazione in talune aree del territorio comunale, siano illegittime, salvo che:
i) la interdizione di allocazione di impianti in specifiche aree del territorio comunale risponda a particolari esigenze di interesse pubblico, tendendo alla tutela di interessi sensibili, di regola costituzionalmente rilevanti;
ii) non siano pregiudicate le esigenze di celere sviluppo, di efficienza e di funzionalità della rete di comunicazione elettronica, non impedendosi - per effetto del limite o del divieto posto dall'ente locale - la capillare distribuzione del servizio all'interno del territorio;
iv) non siano derogati i valori soglia definiti dalla legislazione statale.

CONS. STATO, sez. VI, 9 maggio 2023, n. 4647

I comuni possono incidere sulla localizzazione degli impianti di telefonia mobile a patto che la regolamentazione non abbia l'effetto di vietare indiscriminatamente l'istallazione di essi su tutto il territorio comunale. In altri termini è precluso alle amministrazioni comunali d'introdurre nei piani regolatori e negli altri strumenti pianificatori - regolamento comunale per gli impianti - divieti o limitazioni generalizzati o, comunque, estesi ad intere zone comunali con l'effetto di non assicurare i livelli essenziali delle prestazioni che l'amministrazione è tenuta a garantire su tutto il territorio nazionale (Cons. Stato, Sez. VI, 23 gennaio 2018, n. 444; si veda anche Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2022, n. 4689).

CONS. STATO, sez. VI, 31 marzo 2023, n. 3335

L'art. 5, comma 2 lettera b, del Regolamento comunale del Comune di Lecce prevede che: "2. Ai fini del comma 1, è comunque vietata: ... b) l'installazione di impianti per telefonia mobile e degli impianti di trasmissione televisive digitali terrestri (sistema DVB-H - Digital Video Broadcasting and Handheld) sugli immobili di cui alla lettera a), numeri .... 6)", e cioè, per quanto di rilievo, "all'interno delle aree sensibili elencate nell'allegato A e definite nei limiti nelle cartografie dell'allegato B".

CONS. STATO, sez. VI, 31 marzo 2023, n. 3350

L'art. 8, comma 6, L. n. 36/2001 prevede che i comuni "possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico". La suddetta previsione non è in alcun modo suscettibile di giustificare il divieto di installazione di una stazione radio base in assenza di un regolamento comunale che identifichi "in modo specifico" i siti eventualmente ritenuti sensibili.
Nel caso di specie, non è rinvenibile alcun regolamento del Comune di Ceriale che imponga un divieto di installazione delle stazioni radio base entro una determinata distanza da taluni siti sensibili specificamente individuati.
L'assenza di una disposizione regolamentare in materia di eventuali distanze minime da siti sensibile rende illegittimo il diniego opposto dal comune.

CONS. STATO, sez. V, 9 marzo 2023, n. 2518

L’ordinanza sindacale non fa riferimento alcuno agli artt. 50, comma 3, e 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, né tanto meno a situazioni di turbativa dell’ordine e sicurezza pubblica. Per tali ragioni essa non può pertanto essere ricondotta alle attribuzioni del sindaco quale ufficiale di governo ai sensi delle medesime disposizioni.

CONS. STATO, sez. IV, 2 marzo 2023, n. 2208

Com’è noto le ordinanze di necessità ed urgenza presuppongono in generale, per costante giurisprudenza, che ci si trovi di fronte ad una situazione di pericolo non fronteggiabile con mezzi ordinari: per tutte, C.d.S. sez. IV 25 marzo 2022 n.2193 e sez. V 12 giugno 2017 n. 2847. Per quanto riguarda più specificamente il caso di specie, l’esercizio del relativo potere non è precluso dall’esistenza di una serie di rimedi tipici per far fronte alle situazioni di emergenza di una data specie, in particolare dai rimedi previsti dal d. lgs. 152/2006 in tema di abbandono di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, essendo del tutto possibile che nel caso concreto questi rimedi risultino inadeguati (in proposito, per tutte, C.d.S. sez. IV 26 giugno 2021 n.4802, in particolare al § XII 4.3, sez. IV 31 maggio 2021 n.4145, relativa proprio ad un caso di rifiuti abbandonati, e sez. IV 1 giugno 2021 n.4200, relativa ad un caso di compresenza, nello stesso sito, di una situazione di inquinamento e di una distinta situazione di abbandono di rifiuti).

CONS. STATO, sez. VI, 14 marzo 2023, n. 2665

Alla stregua del quadro normativo di riferimento, la pronuncia osserva, da un lato, che l'assimilazione delle infrastrutture di reti pubbliche di TLC alle opere di urbanizzazione primaria implica la loro compatibilità, in via generale, con ogni destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale; dall'altro, che i criteri per la localizzazione, suscettibili di essere adottati dalle amministrazioni comunali, non possono essere adoperati quale misura, più o meno surrettizia, di tutela della popolazione da immissioni elettromagnetiche, che l'art. 4 L. n. 36 del 2001 riserva allo Stato.

CONS. STATO, sez. V, 16 gennaio 2023, n. 1390

Le ordinanze di necessità e urgenza, quali espressione di un potere amministrativo extra ordinem, volto a fronteggiare situazioni di urgente necessità, laddove all'uopo si rivelino inutili gli strumenti ordinari posti a disposizione dal legislatore, presuppongono necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo (o anche solo potenziale, secondo quanto di seguito specificato), la cui sussistenza deve essere suffragata da un'istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, tali da giustificare la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi (ex multis da ultimo Cons. Stato Sez. V, Sent., 10-11-2022, n. 9846).

CONS. STATO, sez. V, 3 aprile 2023, n. 3427

L’'art. 4, comma 3 del d. lgs. n. 23/2011 prevede, con distinta e cadenzata previsione:
a) che con apposito regolamento, "da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del [...] decreto [legislativo], ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400", avrebbe dovuto essere approvata, "d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali", la normativa secondaria recante "la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno";
b) che, successivamente, i singoli comuni - "in conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento" - avrebbero potuto (in termini dichiaratamente facoltativi, e senza pregiudizio, in difetto, della adozione degli atti comunque previsti dalla normativa primaria) "disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo": e ciò mediante "proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446";
c) che, in tal caso, l'adozione del regolamento locale sarebbe dovuta avvenire "sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive".
La regola è perspicua, nel senso che la preventiva consultazione - obbligatoria nell'an ancorché, in difetto di espressa previsione, non vincolante nel quid - costituisca un requisito formale di legittimità del regolamento comunale.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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