Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

1. Premesse

Con la sentenza n. 613 pubblicata in data 8 gennaio 2024, la Corte Suprema di Cassazione Sezione Unite Civili si è pronunciata sul tema, di particolare rilevanza nomofilattica, attinente alla portata applicativa della disciplina recata dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ovvero del Regolamento UE n. 1215 del 2015 (Reg. Bruxelles I bis) in materia di azione di garanzia. In specie, le Sezioni Unite hanno risolto la questione inerente all’applicabilità (o meno) del criterio speciale di giurisdizione di cui all’art. 6, n. 2 della Convenzione di Bruxelles del 1968 ed all’art. 8, n. 2 del Regolamento n. 2012/1215/UE nel caso di azione di garanzia proposta non in via di chiamata in causa ma con domanda autonoma proposta in un separato giudizio.

Lo scorso 21 dicembre 2023, con decreto n. 434/2023, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha approvato il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (d’ora in avanti, “PNACC” o, in alternativa, “il Piano”)[1]. Sulla scorta di quanto già avvenuto in altri Stati membri dell’UE[2], anche l’Italia ha così provveduto a dotarsi di un programma di politiche di adattamento alla crisi climatica, destinate ad applicarsi sia nel lungo che nel breve periodo. L’adozione di tale provvedimento, a lungo caldeggiata[3], non poteva in effetti attendere oltre, sia alla luce del preoccupante innalzamento delle temperature raggiunto in Italia nel 2023[4], sia a fronte degli obblighi assunti a livello sovranazionale. L’Italia ha infatti da tempo aderito all’impegno di ridurre le emissioni inquinanti, nei termini delineati sia dalla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (anche nota con l’acronimo “UNFCCC”) del 1992[5] che dal Protocollo di Kyoto[6].

1. Premesse

La Cassazione, con la sentenza n 3924 depositata il 13 febbraio, si pronunciava nuovamente sull’interpretazione e applicazione della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, in riferimento agli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. La vicenda riguardava, in particolare, il rapporto esistente tra la decisione del Tribunale italiano per i minorenni di immediato rimpatrio nella residenza abituale e le determinazioni di merito in punto di responsabilità genitoriale del Tribunale danese[1]

Con tre recenti sentenze emesse contro lo Stato italiano, la Corte europea dei diritti dell’uomo è tornata a parlare del diritto di visita del padre non garantito dalle giurisdizioni interne, che la Corte ha definito “un problema sistemico” del nostro paese (A. e altri c. Italia, par. 102).

In caso di separazione dei genitori, come riconosciuto dal diritto internazionale e dallo stesso Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, l’interesse che dovrebbe prevalere è il superiore interesse del minore, il quale dovrebbe essere protetto nella sua integrità fisica e psicologica anche attraverso il mantenimento, laddove possibile, di un legame paritetico con entrambi i genitori. Con la riforma del 2006 del Codice civile italiano è stata introdotta in Italia la disciplina relativa all’affidamento condiviso che prevede il diritto del figlio, anche in caso di separazione personale dei genitori, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Titolo completo "La Corte salva la norma sul Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini nazisti che realizza un corretto bilanciamento tra garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti e principio del rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali"

Sent. n. 159/2023 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 21/07/2023 – Pubblicazione in G. U. 26/07/2023, n. 30

Motivo della segnalazione

La sentenza in esame ha ad oggetto la risoluzione di questioni di costituzionalità sollevate dal Tribunale di Roma in sede civile, ufficio esecuzioni immobiliari, in rapporto all’art. 43, comma 3, del d.l. n. 36 del 2022, come convertito. Si tratta di una disposizione dedicata all’«Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945», per la lesione di diritti inviolabili della persona, disposizione la quale ha previsto, a fronte dell’istituzione del Fondo, che le procedure esecutive fondate su titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni prodotti dalla succitata lesione non possano essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente promossi siano estinti.

Sent. n. 157/2023 – giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

Deposito del 20/07/2023 – Pubblicazione in G. U. 26/07/2023, n. 30

Motivo della segnalazione

La sentenza qui segnalata ha ad oggetto un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura nei confronti della Camera dei deputati in riferimento ad una deliberazione con cui la Camera aveva negato l’autorizzazione – richiesta dalla ricorrente ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 – all’utilizzazione in un procedimento disciplinare di captazioni informatiche, effettuate nell’ambito di un procedimento penale, di conversazioni di un deputato (Cosimo Maria Ferri), nella sua qualità di magistrato fuori ruolo. La Camera, riqualificando indebitamente come “indirette” (in quanto preordinate a captare anche conversazioni dell’on. Ferri) intercettazioni reputate invece dalla Sezione disciplinare “casuali” (o, come la Corte preferisce definirle, “occasionali”), avrebbe esercitato in maniera illegittima le proprie attribuzioni, così interferendo sull’esercizio delle funzioni costituzionalmente riconosciute al CSM.

Sent. n. 151/2023 - giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 18/07/2023 - Pubblicazione in G. U. del 19/07/2023

Motivo della segnalazione

Il Tribunale ordinario di Siena, in composizione monocratica, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6 del d.l. n. 162 del 2022, poi convertito, con modificazioni, nella legge n. 199 del 2022, in riferimento agli artt. 73, terzo comma, 77, secondo comma, Cost., nonché al «coordinato disposto» degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7, paragrafo 1, CEDU e all’art. 15, paragrafo 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici.
Dopo la ricognizione del contesto normativo di riferimento, la Corte ha preliminarmente dichiarato non fondata la questione relativa alla violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost., affermando innanzi tutto, che la diversità di ambiti materiali in cui interviene il decreto-legge non esclude che si possano individuare due settori più generali oggetto del provvedimento governativo, caratterizzati dagli interventi ricadenti nell’ambito del sistema penale (per ciò che riguarda la disciplina dell’ergastolo ostativo, il contrasto e la prevenzione dei raduni illegali e, appunto, il differimento dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022) e dell’organizzazione sanitaria (con riguardo all’anticipazione del termine finale per la vaccinazione obbligatoria anti SARS-CoV-2).

Sent. n. 149/2023 - giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 18/07/2023 - Pubblicazione in G. U. del 19/07/2023

Motivo della segnalazione

Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria aveva sollevato, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevede che la domanda per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri possa essere presentata solo da datori di lavoro stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, invece che da datori di lavoro stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.
Il giudice a quo espone di essere investito del ricorso proposto dal datore di lavoro per l’annullamento del provvedimento con cui la Prefettura di Genova – Sportello unico per l’immigrazione – aveva rigettato la domanda di emersione, presentata in suo favore ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, perché il richiedente non era titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo.
La norma censurata risulta alla Corte manifestamente irragionevole, in quanto stabilisce un requisito di accesso alla procedura di emersione degli stranieri dal lavoro irregolare eccessivamente restrittivo.

Sent. n. 203 del 2023 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 10/11/2023 -  Pubblicazione in G. U. 15/11/2023  n. 46

Motivo della segnalazione

La decisione in epigrafe è emessa nell’ambito di un giudizio in via principale sollevato dallo Stato nei confronti della Regione Puglia per sospetta incostituzionalità dell’art.96, comma 1, della L.R. 32/2022.
A giudizio della difesa statale, tale norma, contenuta appunto nella legge di stabilità regionale 2023, incidendo sui meccanismi di indizione delle nuove elezioni in caso di scioglimento del Consiglio regionale o dimissioni del Presidente della Giunta, e -segnatamente- introducendo la precondizione della presa d’atto da parte del Consiglio Regionale, si poneva in contrasto con gli artt.art.123 e 126, terzo comma, della Costituzione, ed, altresì, con lo stesso Statuto regionale (art.22, comma 4, della L.R. Puglia 7/2004).
La questione si riferisce, dunque, al rapporto trilaterale e gerarchico che si instaura tra Costituzione, Statuto e legge regionale, in questo caso, in relazione alla materia elettorale. Con una semplificazione, in quanto la norma regionale è supposta violare tanto la Costituzione quanto lo Statuto non sussistendo invece contrasti tra Statuto e Costituzione, dal momento che il primo non devia dal sistema “normale” individuato in Costituzione, ossia l’elezione diretta del Presidente della Regione.
Invero, l’art. 122, quinto comma, Cost. non obbliga le regioni a tale scelta, poiché attribuisce loro la potestà di disciplinare la materia anche in maniera diversa. Sul piano delle fonti, comunque, per divergere dalla via ordinariamente prevista in Costituzione non è sufficiente una legge regionale ordinaria ma è necessaria una modifica o, ab origine, una previsione di carattere statutario.

Sent. n. 197/2023 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 30/10/2023;   Pubblicazione in G. U. 02/11/2023  n. 44

Motivo della segnalazione

La decisione riguarda la legittimità costituzionale dell’art. 577, terzo comma del codice penale, introdotto nell’intento di reagire al crescente fenomeno della violenza domestica e di genere, che spesso culmina nel femminicidio (art.11, comma 1, lett. c) l. 69/2019).
La legge in parola, significativamente indicata come codice rosso, si inserisce in un contesto più ampio di legislazione volta al medesimo fine, contenuta nella legge di riforma del processo penale (l. n.134/2021) e nelle recenti l. 122/2023 e l.168/2023, tesa a contrastare un fenomeno che, tuttavia, pare non dar segni concreti di regresso tanto da spingere attenta e sensibile dottrina, anche costituzionalistica, ad attivarsi per mobilitare la discussione pubblica e scientifica sulle possibili ulteriori risposte normative (v. la rubrica Quali prospettive di intervento in tema di violenza di genere? in www.lecostituzionaliste.it).
Nella sostanza, la questione di fondo concerne, appunto, la volontà di fornire protezione a soggetti deboli (sull’evoluzione della nozione v. L. Azzena, Divieto di discriminazione e posizione dei soggetti «deboli». Spunti per una teoria della debolezza, in C. Calvieri (a cura di), Divieto di discriminazione e giurisprudenza costituzionale, Torino, 2006, 35 ss.) attraverso meccanismi perlopiù indirizzati all’inasprimento delle pene, anche incidendo sull’apporto valutativo del giudice soprattutto per l’irrigidimento che tale novella comporta -segnatamente- conseguente al divieto di operare un bilanciamento con talune delle altre circostanze di natura attenuante il reato.

Titolo completo "È ammissibile il conflitto di attribuzioni tra Poteri dello Stato promosso dalla Camera dei deputati contro le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione con cui sono sottratte alla propria giurisdizione domestica le controversie inerenti agli affidamenti di appalti banditi dall’Amministrazione interna"

Sent. n. 179/2023 – giudizio sull’ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzioni tra Poteri dello Stato
Deposito del 28 luglio 2023 – Pubblicazione in G.U. del 02/08/2023, n. 31

Motivo della segnalazione

La Corte costituzionale è investita del giudizio per conflitto di attribuzioni tra Poteri dello Stato promosso dalla Camera dei deputati con ricorso depositato in data 28 febbraio 2023, avverso le sentenze del Consiglio di Stato n. 4150 del 2021 e della Corte di cassazione n. 15236 del 2022, le quali hanno sottratto alla cognizione del giudice domestico le controversie in materia di affidamenti di appalti banditi dalla rispettiva Amministrazione interna.
Chiamata a pronunciarsi, in via liminare, sulla sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo del conflitto, la Corte rileva, in primo luogo, l’astratta legittimazione della Camera dei deputati a promuovere conflitto, in difesa delle proprie attribuzioni costituzionali, «tra le quali rientra il potere di adottare i regolamenti di cui all’art. 64 Cost. e, più in generale, le funzioni di cui agli art. 55 ss. Cost.». Così come parimenti legittimati a resistere nel conflitto sarebbero il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione, in quanto competenti, in posizione di indipendenza e imparzialità, a dichiarare definitivamente la volontà del potere (giurisdizionale) a cui appartengono.
Seppur in sede di valutazione della mera ammissibilità del conflitto, la Corte ribadisce, in alcuni sintetici passaggi, quanto da essa astrattamente affermato sin dalla sentenza n. 120 del 2014, nell’indicare la via del conflitto, quale strumento deputato a sindacare la legittimità dell’estensione della copertura dell’autonomia parlamentare che si estrinseca per mezzo dell’uso del potere regolamentare e normativo, fondato nell’art. 64 Cost.
La decisione costituisce, dunque, un ulteriore (e non definitivo) tassello nella spinosa vicenda dell’autodichia parlamentare, nella specie di quella relativa ai “soggetti terzi” rispetto al personale dipendente.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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