Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Periodo di riferimento: luglio 2023 – ottobre 2023

 1. Introduzione

Nel periodo di riferimento considerato, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato due nuovi provvedimenti di natura regolamentare, vale a dire: la Delibera n. 189/23/CONS, recante «Modifiche al Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 di cui alla delibera n. 680/13/cons»; nonché la Delibera  n. 194/23/CONS, recante «Modifica del quadro regolamentare in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche o fornitori di servizi di media audiovisivi e per l’attuazione dell’articolo 42, comma 9, del TUSMA con riferimento alle piattaforme di condivisione di video».

Nelle pagine seguenti si illustreranno brevemente iter di approvazione e contenuti dei citati provvedimenti regolamentari.

Periodo di riferimento: novembre 2022 – febbraio 2023

1. Premessa

Nel periodo di riferimento considerato (novembre 2022 – febbraio 2023) non si registrano atti normativi ovvero provvedimenti di carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali (“Garante”).

Nonostante ciò, si ritiene di dare conto del provvedimento collegiale di carattere particolare del Garante, n. 9852214 del 2 febbraio 2023[1], con cui lo stesso ha disposto con effetto immediato, nei confronti della società statunitense Luka Inc. che sviluppa e gestisce l’applicazione Replika, la limitazione provvisoria del trattamento dei dati personali degli utenti stabiliti in Italia.

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, 6 ottobre 2023, n. 5440

Il provvedimento impugnato si qualifica, nel richiamo all’art. 54 TUEL, come ordinanza contingibile e urgente, misura extra ordinem e di chiusura prevista nei casi in cui sia necessario provvedere senza indugio nella ricorrenza di casi non normati ovvero caratterizzati da imprevista urgenza.
L’art. 54 del TUEL, in particolare, consente al sindaco, quale ufficiale del Governo, di adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
Al riguardo, secondo l’insegnamento del Consiglio di Stato, le ordinanze contingibili e urgenti richiedono, quali presupposti, la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica e privata incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, la provvisorietà e temporaneità dei loro effetti, la proporzionalità complessiva dei provvedimenti nel rapporto tra il pericolo che si intende fronteggiare e il contenuto della misura imposta, che non deve esorbitare dal minimo esigibile per scongiurare il pericolo.

CONS. STATO, sez. V, 13 settembre 2023, n. 8297
Secondo la costante giurisprudenza in materia (ex multis Cons. Stato sez. V, 02/05/2023, n. 4459; Cons. Stato, sez. II, 11/07/2020, n. 4474; conforme, III, 29/05 2015, n. 2697) i presupposti per l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente risiedono nella sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, nonché nella provvisorietà e temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità.

CASS. CIVILE, sez. trib., 20 luglio 2023, n. 21826

È opportuno evidenziare che, qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di un regolamento o di una Delib. comunale o regionale, è necessario, in virtù del principio di specificità del ricorso stesso ex art. 366 c.p.c., che il testo di detti atti sia interamente trascritto o allegato, non operando, con riguardo alle norme giuridiche secondarie (rispetto alle quali va tenuto distinto il caso delle fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale), il principio iura novit curia, e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti o delle delibere tra i doveri del giudice, che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti (cfr. Cass. 14 ottobre 2016, n. 20778; Cass., sez. trib., 14 ottobre 2016, n. 20779; Cass. n. 12547/2016, n. 2014/1391, n. 12786/2006, n. 2006/18661).

 

CASS. CIV., sez. lav., 23 novembre 2023, n. 32628
Il ricorrente lamentava la mancata applicazione o violazione del regolamento del Comune di La Maddalena contenente la disciplina dei compensi professionali dovuti all'avvocato comunale.
Essendo l’atto qualificato come regolamento, la Suprema Corte ritiene necessario verificare se esso si occupi di materie la cui disciplina la legge (fonte del diritto in linea di principio immediatamente superiore al regolamento) ha attribuito alla potestà regolamentare del Comune di La Maddalena.
L’art. 7 del D.Lgs. n. 267 del 2000 stabilisce che "Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni".
Ne deriva che la legge ha chiaramente stabilito che i regolamenti comunali possono disciplinare esclusivamente le materie attribuite alla loro competenza e, soprattutto, "l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni".

CASS. CIV., sez. I, 18 agosto 2023, n. 24817

Nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva diversa previsione dello statuto comunale, competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 6.
Qualora, tuttavia, lo Statuto preveda l'autorizzazione della Giunta per l'esperimento di azioni giudiziarie, la presenza della stessa costituisce un atto necessario.

CASS. CIVILE, sez. I, 19 settembre 2023, n. 26801

La pronuncia richiama la pronuncia Cass., SS.UU, n. 12868 del 2005, ai sensi della quale, nell'attuale quadro costituzionale, lo statuto comunale “si configura, come la dottrina è generalmente orientata a ritenere, come atto formalmente amministrativo, ma sostanzialmente come atto normativo atipico, con caratteristiche specifiche, di rango paraprimario o subprimario, posto in posizione di primazia rispetto alle fonti secondarie dei regolamenti e al di sotto delle leggi di principio, in quanto diretto a fissare le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente ed a porre i criteri generali per il suo funzionamento, da svilupparsi in sede regolamentare (...). Ne risulta così accentuata l'immanenza della potestà statutaria al principio di autonomia sancito dall'art. 5 Cost. e la configurazione dello statuto come espressione della esistenza stessa e della identità dell'ordinamento giuridico locale". Il rapporto tra fonte legislativa e statutaria, dunque, è ricomposto tramite il ricorso al criterio della gerarchia, limitatamente ai principi, ed a quello della competenza in rapporto a tutte le altre disposizioni di legge. Quella stessa pronuncia, peraltro, stabilì che "La conoscenza dello statuto del Comune, atto a contenuto normativo di rango paraprimario o subprimario, appartiene, in considerazione anche della forma di pubblicità cui tale fonte è soggetta, alla scienza ufficiale del giudice, il quale è pertanto tenuto - in applicazione del principio iura novit curia, discendente dall'art. 113 c.p.c. - a disporne l'acquisizione, anche d'ufficio, ed a farne applicazione ai fatti sottoposti al suo esame, pur prescindendo dalle prospettazioni delle parti".
La Corte rimarca che il vigente Statuto comunale della Città di Bari, nel dettare, al Titolo I, i Principi generali, definisce, all'art. 1, Bari come "comunità aperta", prevedendo, tra l'altro, che "1. La città di Bari, capoluogo della Regione Puglia, è una comunità aperta a uomini e donne, anche di diversa cittadinanza e apolidi. 2. Bari, luogo tradizionale di incontri e di scambi ha la vocazione di legare civiltà, religioni e culture diverse, in particolare quelle del Levante e quelle Europee". Il successivo art. 3, inoltre, elenca i Principi fondamentali, tra i quali è utile ricordare quelli di cui ai punti 2 (il Comune "Sostiene e promuove l'affermazione dei diritti umani, la cultura della pace, della cooperazione internazionale e dell'integrazione etnico-culturale, ispirandosi ai principi dell'unità e dell'integrazione dell'Unione Europea") e 8 (il Comune "Tutela e valorizza le diverse realtà etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche presenti nella città, rifacendosi ai valori della solidarietà e dell'accoglienza, in conformità alle tradizioni storiche della città e alla sua vocazione di città aperta").
È innegabile, peraltro, che queste affermazioni di valori "non possono avere una portata solo retorica o di richiamo a trascorsi storici più o meno illustri e risalenti. (...) In generale, i richiami storici e teleologici contenuti in un testo normativo sono privi di immediato valore precettivo ma, se specifici, costituiscono un criterio sia di interpretazione di atti e condotte che di individuazione dell'identità di un ente".

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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