Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

CONS. STATO, sez. VI, 30 gennaio 2024, n. 915

Il T.R.G.A., sezione Autonoma di Bolzano, con la sentenza n. 236/2019, appellata, aveva accolto parzialmente il ricorso di alcuni agricoltori, annullando due delibere del Consiglio comunale di Malles in Val Venosta che limitavano sostanzialmente l'utilizzo di alcuni prodotti fitosanitari ed erbicidi.

CONS. STATO, sez. VII, 14 marzo 2024, n. 2490

La deliberazione del Consiglio Comunale di Celle di San Vito (FG) n. 38 del 28 dicembre 2012, avente a oggetto l'approvazione definitiva della ricognizione generale delle terre demaniali di uso civico e del relativo regolamento comunale, è indubbiamente atto generale, soggetto a pubblicazione e non certo a notifica individuale a singoli destinatari.

CONS. stato, sez. V, 15 gennaio 2024, n. 454

Per consolidata giurisprudenza, le norme regolamentari vanno immediatamente impugnate solamente allorché siano suscettibili di produrre, in via diretta ed immediata, una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica di un determinato soggetto, mentre nel caso di volizioni astratte e generali, suscettibili di ripetuta applicazione e che esplichino effetto lesivo solo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo, la norma regolamentare non deve essere oggetto di autonoma impugnazione, la quale sarebbe peraltro inammissibile per difetto di una lesione attuale e concreta, ma deve essere impugnata unitamente al provvedimento applicativo di cui costituisce l'atto presupposto, in quanto solamente quest'ultimo rende concreta la lesione degli interessi (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 13 novembre 2019, n. 7797; V, 2 novembre 2017, n. 5071). Detto in altri termini, l'atto applicativo della norma regolamentare è quello che, per primo, rende attuale la lesione in nuce prefigurata dalla volizione astratta.

1. Suicidio assistito e attivismo regionale – Numerose sono ormai le Regioni che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale sul caso Cappato e ancora in attesa di una legge del Parlamento nazionale, si stanno attivando – attraverso interventi legislativi regionali – per fornire alle proprie strutture sanitarie indicazioni con riferimento alle procedure, ai tempi e ai ruoli per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente. La quasi totalità delle Regioni ha intrapreso questi percorsi su iniziativa legislativa popolare e, quindi, a fronte della raccolta di firme sulla base di un documento presentato dalla Associazione Coscioni con cui si sollecitano le Regioni a supplire con un proprio atto normativo al silenzio del legislatore nazionale.

Con la l.r. n. 36 del 19 dicembre 2023, originata dal disegno di legge n. 292, presentato dalla Giunta regionale in data 7 novembre 2023, la Regione Piemonte ha introdotto alcune modifiche alla l.r. 19 luglio 2023, n. 12 che disciplina l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta (di seguito anche “legge elettorale regionale”).

Si tratta di una modifica che interviene, a distanza di pochi mesi dall’approvazione del primo intervento organico della Regione Piemonte in materia elettorale, esaminato in una precedente scheda della presente Rubrica[1], con riferimento al quale si era peraltro reso necessario, per la presenza di alcuni errori materiali, un avviso di rettifica pubblicato nel BUR del 14 settembre 2023, n. 37.

Il Consiglio regionale del Piemonte ha provveduto, con legge 24 novembre 2023 n. 32, al riordino in un unico testo legislativo di tutte le disposizioni regionali relative al sistema della formazione professionale, del lavoro e dell’orientamento permanente, integrando – in una visione unitaria – le politiche regionali afferenti allo sviluppo e alla certificazione delle competenze professionali, all’orientamento, all’incremento dell’occupazione e all’inclusione socio-lavorativa.

L’intervento normativo organico in parola, definito “Testo unico” nel comunicato del Consiglio regionale[1], mira quindi a definire, attraverso una considerevole attività di semplificazione normativa operata mediante accorpamento e abrogazione integrale di undici leggi regionali e parziale di alcune leggi non settoriali, il nuovo sistema integrato delle politiche e dei servizi nelle materie de quibus.

1. La legge approvata da Regione Umbria il 15 febbraio 2024, n. 1 recante “Ulteriori modificazioni e integrazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21” conclude l’iter aggravato previsto per le modifiche statutarie iniziato con l’approvazione del testo in prima lettura il 27 giugno 2023 e riconsegna alla Regione uno Statuto in larga parte riformato sia nelle disposizioni programmatiche di principio, sia nella parte precettiva che interessa l’organizzazione regionale e il sistema delle fonti.

Legge regionale 9 febbraio 2023, n.  1 – Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili.

Legge regionale 10 febbraio 2023, n.  2 – Ratifica dell’intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Legge regionale 10 febbraio 2023, n.  3 – Modifica all’articolo 23 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia) in materia di autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

Il 22 ottobre 2023 si sono svolte le elezioni provinciali nelle due Province autonome di Bolzano e Trento.

Nella Provincia di Bolzano, la Südtiroler Volkspartei (SVP) si è conferma partito di maggioranza assoluta, pur perdendo due seggi (da 15 a 13) rispetto alla legislatura precedente. I risultati elettorali hanno reso necessario un accordo di coalizione ampio, che oltre alla SVP vede coinvolti Die Freiheitlichen, Fratelli d’Italia, Lega Alto Adige Südtirol e La Civica.

Nella Provincia di Trento, il presidente uscente Maurizio Fugatti è stato confermato con il 51,82%. Le liste che lo sostenevano hanno conquistato, in virtù del premio di maggioranza, la maggioranza dei seggi consiliari

Con questa breve nota, ci proponiamo di segnalare gli aspetti più rilevanti dei rispettivi programmi, con particolare riferimento alle modifiche statutarie che i nuovi esecutivi provinciali intendono promuovere.

L’attività legislativa della Regione Siciliana, nel periodo compreso tra novembre 2023 e gennaio 2024, è consistita nell’approvazione di ben diciassette leggi, una sola delle quali è stata oggetto di impugnazione da parte dello Stato ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

Si tratta della legge n. 1 del 2024 “Legge di stabilità regionale 2024-2026” impugnata con delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2024.

1. In primo luogo è impugnato l’articolo 8 contenente “Benefici retributivi a favore del personale dipendente di cui all’articolo 87 del CCRL 2016-2018” per violazione dell’articolo 97, primo e secondo comma, e dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione nella materia di legislazione concorrente del coordinamento della finanza pubblica, confliggendo anche con le norme fondamentali e i criteri stabiliti dalla legge n. 243 del 2012, in particolare con l’articolo 9 di detta legge, vincolante anche per le Regioni a statuto speciale (Corte Cost., sentt. nn. 221 del 2013, 217 e 215 del 2012).

Il disegno di legge in materia di reati informatici e rafforzamento della cybersicurezza nazionale, di iniziativa governativa, è stato presentato in prima lettura alla Camera (C. 1717) in data 16 febbraio 2024 e mira a introdurre una serie di modifiche relative al rafforzamento delle funzioni di garanzia della cybersicurezza nazionale (artt. 1-10) e relative a una ridefinizione della normativa penale concernente i reati informatici che si possono configurare in questo settore (artt. 11-17).

Tale proposta normativa si inserisce in un contesto di sempre maggiore attenzione per i rischi correlati ai reati informatici e alla cybersicurezza nazionale rispetto a cui l’adozione della direttiva (UE) 2022/2555, cd. direttiva NIS2, superando e abrogando la precedente direttiva NIS, richiede di garantire un livello comune elevato di cybersicurezza nell’Unione, al fine di rispondere alle crescenti minacce poste dalla digitalizzazione e rafforzare la sicurezza dei soggetti coinvolti nel processo.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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