Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

CONS. STATO sez. V, 22 marzo 2023, n. 2911
Il Consiglio di Stato evidenzia come l'oggetto delle petizioni e proposte inoltrate ai sensi degli artt. 33 e 34 dello Statuto del comune di Varese Ligure, nonché l'ambito dell'obbligo di provvedere sulle stesse, vadano coordinati con i principi generali del procedimento amministrativo espressi nella legge n. 241 del 1990, non derogabili da fonte subordinata. Fra questi, è principio generale quello in base al quale l'autotutela non è doverosa, salvo eccezioni espressamente previste dalla legge.


Nella fattispecie, oggetto di petizione e proposta è la revoca di una delibera già adottata, ossia l'adozione di un atto di autotutela. L'oggetto della petizione/proposta consiste, invero, nella sostanza, nella richiesta di revoca della delibera del consiglio comunale n. 26 del 29 giugno 2021, con la quale è stata conferita alla società Sviluppo Varese s.r.l. la concessione del S.I.I.
Non essendo l'autotutela doverosa, non può essere ravvisato un obbligo di provvedere in capo al comune in ordine alla richiesta della stessa, né può considerarsi, dunque, formato alcun silenzio inadempimento.
Dall'ambito degli artt. 33 e 34 dello statuto comunale esulano, quindi, le istanze di autotutela, come quella di specie.

CASS. CIVILE, sez. I, 14 marzo 2023, n.7335

La rappresentanza processuale del comune spetta istituzionalmente al sindaco, di modo che nessuna deliberazione della giunta comunale è richiesta per la validità del conferimento del mandato difensivo, salvo che esista nello statuto comunale esplicita disposizione in tal senso, ma sarebbe stato onere della parte eccipiente fornire congrua documentazione al riguardo, essendo escluso che incomba sul Comune l'onere di produrla, trattandosi di atto consultabile presso gli uffici comunali.

 

T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, 2 novembre 2022, n.1055

È precluso alle amministrazioni comunali di introdurre nei piani regolatori e negli altri strumenti pianificatori - regolamento comunale per gli impianti - divieti o limitazioni generalizzati o, comunque, estesi ad intere zone comunali con l'effetto di non assicurare i livelli essenziali delle prestazioni che l'amministrazione è tenuta a garantire su tutto il territorio nazionale.

T.A.R. SARDEGNA, Cagliari, 20 gennaio 2023, n. 26; 20 gennaio 2023, n. 27
Il Collegio reputa sussistente la denunciata violazione dell’art. 10 dello Statuto del Comune di Narcao, secondo cui “Le sedute del consiglio comunale possono essere di prima o di seconda convocazione. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale dovrà indicare il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute. (Prec. Per la validità delle sedute di prima convocazione è richiesta la presenza della metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco. Per la validità delle sedute di seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il sindaco. È fatto, comunque, salvo il rispetto di maggioranze diverse inderogabilmente previste da norme di legge vigenti)”.

T.A.R. PIEMONTE, Torino, 16 gennaio 2023, n. 53
Non risulta rinvenibile nell’ordinamento alcun principio generale per il quale sussiste l’obbligo di trattare in prima convocazione, o con maggioranze qualificate, atti di pianificazione urbanistica. È desumibile, invece, il diverso principio secondo il quale in materia di ordinamento degli enti locali il funzionamento dei consigli comunali è disciplinato dal relativo regolamento nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto (art. 38, D.Lgs. n. 267/2000).

T.A.R. CAMPANIA, Salerno, 12 gennaio 2023, n. 66

Non può infatti obliterarsi che lo Statuto comunale è da qualificarsi come atto normativo secondario che – seppur capace, entro certi limiti, di innovare l'ordinamento - nell'ambito della gerarchia delle fonti va considerato come fonte subprimaria, incapace di derogare o di modificare una legge e collocata appena al di sopra delle fonti regolamentari (T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. II, 16 maggio 2008, n. 493); di modo che una disposizione statutaria in alcun modo può essere invocata per sottrarsi all’applicazione di un obbligo nascente da una previsione legislativa.

La recente “direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2023” si occupa della razionalizzazione dell’attività istruttoria del Governo in materia di «esame delle leggi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle questioni di legittimità costituzionale» ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

Tale direttiva è stata adottata su proposta dell’attuale Ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli e costituisce un ulteriore e terzo intervento, in materia di controllo di costituzionalità delle leggi regionali, dopo quello realizzato dalla cd. «prassi Bassanini» (1997), sotto l’originario regime di controllo preventivo statale, e dalla cd. «direttiva Lanzillotta» (2006), in vigenza del riformato Titolo V.

1. La legge regionale n. 12 del 19 luglio 2023 «Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale» rappresenta il primo intervento sostanziale di Regione Piemonte in materia elettorale. Si tratta di una riforma organica di 35 articoli che soppianta il frammentato quadro normativo previgente; quest’ultimo – applicato in forza del regime transitorio di cui all’art. 5 della legge cost. n. 1/1999 – si componeva delle leggi statali n. 43/1995 e n. 108/1968 e, solo in minima parte[1], della legge regionale n. 21/2009. Benché sin dalla relazione preparatoria che accompagna la proposta di legge traspaia la volontà della maggioranza proponente di non stravolgere il sistema previsto dalle leggi statali sopra richiamate, non mancano modifiche ed integrazioni di carattere innovativo, alcune delle quali spingono nella direzione di una uniformazione della legge elettorale piemontese con quelle delle altre Regioni ordinarie. Ma quali sono le principali novità che la legge n. 12 porta con sé?

Con legge regionale n. 26 del 20 dicembre 2022, la Regione Piemonte ha apportato alcune modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 4 del 16 gennaio 1973, con cui si disciplina l’iniziativa popolare e degli enti locali e il referendum abrogativo e consultivo.

La Corte costituzionale torna ad occuparsi della potestà statutaria delle Regioni e del rapporto tra il Presidente della giunta regionale e l’organo consiliare. La questione prende le mosse da una modifica promossa dalla Regione Puglia attraverso un emendamento alla legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32, recante «Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)», nella parte in cui introduce il terzo e il quarto periodo all’art. 5, comma 2, della legge della Regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale). Le disposizioni sottoposte al giudizio della Corte prevedevano, tra le altre cose, la necessaria presa d’atto del Consiglio regionale in caso di dimissioni del Presidente della giunta regionale, il prolungamento da 3 a 6 mesi del termine entro il quale dovevano essere indette nuove elezioni a partire dalla “presa d’atto”, la previsione che solamente in caso di dimissioni volontarie il termine della presa d’atto fosse fissata in 30 giorni.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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