Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Periodo di riferimento: luglio 2023 – novembre 2023

 1. Premessa

Nel periodo di riferimento considerato, non risultano adottati dal Garante per la protezione dei dati personali (“Garante”) atti normativi ovvero provvedimenti di carattere generale.

Tuttavia, si ritiene di dare conto in questa sede della pubblicazione del “Decalogo per la realizzazione di servizi sanitari nazionali attraverso sistemi di Intelligenza Artificiale” (di seguito “Decalogo”). Con questo documento il Garante si propone di fare chiarezza sui trattamenti di categorie particolari di dati, tra cui rilevano quelli sulla salute, svolti da soggetti che perseguono compiti di interesse pubblico, nell’ambito dell’erogazione di servizi sanitari attraverso sistemi di Intelligenza Artificiale.

Aggiornato al 04.03.2023

Nel periodo di interesse della presente nota, si segnala il Regolamento per l’esercizio della vigilanza collaborativa in materia di anticorruzione e trasparenza svolta dall’Autorità nazionale anticorruzione di cui alla delibera 7 dicembre 2022, n. 594[1].

Con questo regolamento, l’Autorità ha voluto implementare le attività a supporto dei RPCT attraverso la pianificazione di azioni  continuative per la risoluzione di problematiche specifiche riferite alla definizione e all’attuazione della  strategia di prevenzione della corruzione da parte degli enti e all’osservanza degli obblighi di trasparenza. In particolare, l’Autorità ha adottato «criteri omogenei» e «un iter procedimentale uniforme per l’esercizio della funzione di vigilanza collaborativa svolta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di prevenzione della corruzione».

Periodo di riferimento: marzo 2023 – giugno 2023

1. Introduzione

Nel periodo di riferimento considerato, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato un provvedimento di natura regolamentare, vale a dire la Delibera n. 140/23/CONS, recante la «Verifica del piano di rimodulazione giornaliera ed oraria degli uffici postali nel periodo estivo per l’anno 2023[1]»,

Di seguito si illustreranno brevemente iter di approvazione e contenuti della delibera.

Periodo di riferimento: luglio 2023 – ottobre 2023

 1. Introduzione

Nel periodo di riferimento considerato, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato due nuovi provvedimenti di natura regolamentare, vale a dire: la Delibera n. 189/23/CONS, recante «Modifiche al Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 di cui alla delibera n. 680/13/cons»; nonché la Delibera  n. 194/23/CONS, recante «Modifica del quadro regolamentare in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche o fornitori di servizi di media audiovisivi e per l’attuazione dell’articolo 42, comma 9, del TUSMA con riferimento alle piattaforme di condivisione di video».

Nelle pagine seguenti si illustreranno brevemente iter di approvazione e contenuti dei citati provvedimenti regolamentari.

Periodo di riferimento: novembre 2022 – febbraio 2023

1. Premessa

Nel periodo di riferimento considerato (novembre 2022 – febbraio 2023) non si registrano atti normativi ovvero provvedimenti di carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali (“Garante”).

Nonostante ciò, si ritiene di dare conto del provvedimento collegiale di carattere particolare del Garante, n. 9852214 del 2 febbraio 2023[1], con cui lo stesso ha disposto con effetto immediato, nei confronti della società statunitense Luka Inc. che sviluppa e gestisce l’applicazione Replika, la limitazione provvisoria del trattamento dei dati personali degli utenti stabiliti in Italia.

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, 6 ottobre 2023, n. 5440

Il provvedimento impugnato si qualifica, nel richiamo all’art. 54 TUEL, come ordinanza contingibile e urgente, misura extra ordinem e di chiusura prevista nei casi in cui sia necessario provvedere senza indugio nella ricorrenza di casi non normati ovvero caratterizzati da imprevista urgenza.
L’art. 54 del TUEL, in particolare, consente al sindaco, quale ufficiale del Governo, di adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
Al riguardo, secondo l’insegnamento del Consiglio di Stato, le ordinanze contingibili e urgenti richiedono, quali presupposti, la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica e privata incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, la provvisorietà e temporaneità dei loro effetti, la proporzionalità complessiva dei provvedimenti nel rapporto tra il pericolo che si intende fronteggiare e il contenuto della misura imposta, che non deve esorbitare dal minimo esigibile per scongiurare il pericolo.

CONS. STATO, sez. V, 13 settembre 2023, n. 8297
Secondo la costante giurisprudenza in materia (ex multis Cons. Stato sez. V, 02/05/2023, n. 4459; Cons. Stato, sez. II, 11/07/2020, n. 4474; conforme, III, 29/05 2015, n. 2697) i presupposti per l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente risiedono nella sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, nonché nella provvisorietà e temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità.

CASS. CIVILE, sez. trib., 20 luglio 2023, n. 21826

È opportuno evidenziare che, qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di un regolamento o di una Delib. comunale o regionale, è necessario, in virtù del principio di specificità del ricorso stesso ex art. 366 c.p.c., che il testo di detti atti sia interamente trascritto o allegato, non operando, con riguardo alle norme giuridiche secondarie (rispetto alle quali va tenuto distinto il caso delle fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale), il principio iura novit curia, e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti o delle delibere tra i doveri del giudice, che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti (cfr. Cass. 14 ottobre 2016, n. 20778; Cass., sez. trib., 14 ottobre 2016, n. 20779; Cass. n. 12547/2016, n. 2014/1391, n. 12786/2006, n. 2006/18661).

 

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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