Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

1. La legge regionale n. 12 del 19 luglio 2023 «Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale» rappresenta il primo intervento sostanziale di Regione Piemonte in materia elettorale. Si tratta di una riforma organica di 35 articoli che soppianta il frammentato quadro normativo previgente; quest’ultimo – applicato in forza del regime transitorio di cui all’art. 5 della legge cost. n. 1/1999 – si componeva delle leggi statali n. 43/1995 e n. 108/1968 e, solo in minima parte[1], della legge regionale n. 21/2009. Benché sin dalla relazione preparatoria che accompagna la proposta di legge traspaia la volontà della maggioranza proponente di non stravolgere il sistema previsto dalle leggi statali sopra richiamate, non mancano modifiche ed integrazioni di carattere innovativo, alcune delle quali spingono nella direzione di una uniformazione della legge elettorale piemontese con quelle delle altre Regioni ordinarie. Ma quali sono le principali novità che la legge n. 12 porta con sé?

Con legge regionale n. 26 del 20 dicembre 2022, la Regione Piemonte ha apportato alcune modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 4 del 16 gennaio 1973, con cui si disciplina l’iniziativa popolare e degli enti locali e il referendum abrogativo e consultivo.

La Corte costituzionale torna ad occuparsi della potestà statutaria delle Regioni e del rapporto tra il Presidente della giunta regionale e l’organo consiliare. La questione prende le mosse da una modifica promossa dalla Regione Puglia attraverso un emendamento alla legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32, recante «Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)», nella parte in cui introduce il terzo e il quarto periodo all’art. 5, comma 2, della legge della Regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale). Le disposizioni sottoposte al giudizio della Corte prevedevano, tra le altre cose, la necessaria presa d’atto del Consiglio regionale in caso di dimissioni del Presidente della giunta regionale, il prolungamento da 3 a 6 mesi del termine entro il quale dovevano essere indette nuove elezioni a partire dalla “presa d’atto”, la previsione che solamente in caso di dimissioni volontarie il termine della presa d’atto fosse fissata in 30 giorni.

1. Nel tentativo di saggiare lo “stato di avanzamento” della legislazione di Regione Lombardia in materia di disabilità, saranno brevemente analizzate la l.r. 30 novembre 2022, n. 23 che riconosce la figura del caregiver familiare, identificandola nella persona che per scelta volontaria assiste e si prende cura di un parente infermo o disabile e, secondariamente, la l.r. 6 dicembre 2022, n. 25 che riconosce il diritto alla vita indipendente e all’inclusione delle persone con disabilità.

Con la l.r. 6 settembre 2023, n. 23 (“Disposizioni in materia di associazionismo intercomunale, fusioni di Comuni e intese programmatiche di area (IPA)”), approvata nella seduta Consiglio Regionale del 29 agosto u.s., la Regione Veneto ha introdotto una serie di modifiche alle leggi che disciplinano le associazioni e le fusioni tra Comuni nonché i livelli di governance territoriale.

1. La legge approvata da Regione Veneto il 4 novembre 2022, n. 24 reca disposizioni concernenti le concessioni di grandi derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico, dirette all’attuazione della delega contenuta nell’art. 12 del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, quest’ultimo a sua volta emanato per attuare la Direttiva 96/92/CE in materia di norme comuni per il mercato interno dell’energia.

1. Il 12 luglio 2023 il Consiglio regionale dell’Emilia Romagna ha emanato la legge n. 7 recante “Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2023. Altri interventi di adeguamento normativo”. Il complessivo obiettivo della legge, enunciato nel primo articolo, è quello di semplificare il sistema normativo regionale non solo in ossequio al principio di miglioramento della qualità della legislazione (di cui alla l.r. n. 18/2011) ma anche in attuazione del principio di revisione periodica della normativa previsto dalle politiche di better regulation europee espresse, in particolare, dal Regulatory Fitness and Performance Programme-REFIT (Programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione)[1]. Per rispondere a tale obiettivo, l’intervento normativo agisce attraverso l’abrogazione espressa di leggi e di singole disposizioni normative regionali in parte già implicitamente abrogate o, ad ogni modo, non più operanti e nemmeno applicate. Accanto a queste esigenze di semplificazione, la legge si propone inoltre di introdurre disposizioni di modifica connesse a specifiche esigenze di adeguamento normativo di leggi regionali quali la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 con cui si disciplina la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell’Unione europea[2].

Con legge regionale 7 novembre 2022, n. 18, Sostituzione del Presidente da parte del vicepresidente in caso di cessazione anticipata degli organi – modifiche agli articoli 32, 43, comma 1, lettera b), e 69, comma 1, lettera a), della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), il Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna ha modificato il proprio Statuto, inserendo un ultimo comma all’articolo 32, Sfiducia, dimissioni, impedimento o morte del Presidente della Giunta regionale, il quale prevede che “In tutti i casi di cessazione anticipata dalla carica del Presidente della Giunta, le relative funzioni sono esercitate dal vicepresidente, che lo sostituisce anche in caso di assenza e impedimento temporaneo”.

1. Con l’approvazione delle Delibere nn. 164, 180, e 279 rispettivamente del 17 aprile, 27 aprile e 15 maggio 2023 la Giunta di Regione Lombardia si è occupata di disciplinare l’acquisizione e l’avvio di procedure di telemedicina nel territorio lombardo, nella cornice delle riforme e degli investimenti previsti dalla Missione 6 «Salute» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La Missione 6 (di seguito, per brevità, M6) si articola, infatti, nella Componente 1 dedicata alle «Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale» e nella Componente 2 diretta all’«Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario». È proprio nell’alveo della Componente 1, Riforma 2 «Casa come primo luogo di cura e telemedicina» che può rinvenirsi l’Investimento 1.2.3 «Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici» da cui originano gli interventi della Giunta lombarda.

2. Appare quindi necessario dar conto dei diversi soggetti che cooperano nell’attuazione di tale investimento, partendo dalle indicazioni del PNRR. Il Piano individua come titolare di tutti gli interventi della M6 il Ministero della Salute e, specificatamente per l’Investimento 1.2.3, subentra in qualità di organo decisionale responsabile anche il Ministro delegato per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale. Ulteriori ruoli di rilievo spettano poi ad Agenas (l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), che è soggetto responsabile per l’attuazione e, infine, alle Regioni, che si configurano quali soggetti attuatori con un margine di apprezzamento in tema di programmazione. Tale attività programmatoria si estrinseca nei Piani Operativi Regionali (di seguito, POR) e nei c.d. Action plan, che contengono il cronoprogramma di ogni singola linea di investimento.

Con legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32, Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023), la Regione Puglia ha modificato i termini – ampliandoli – di convocazione dei comizi per la rinnovazione del Consiglio e per l’elezione del Presidente della Giunta nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale previsti dallo Statuto e, in particolare, nell’ipotesi di dimissioni del Presidente.

L’art. 4 della legge regionale 26 maggio 2023, n. 24 recante Interventi normativi sulle leggi regionali n. 19/1986, n. 28/1986, n. 7/1996, n.19/2002, n. 15/2006, n. 22/2010, n. 45/2012, n. 2/2013, n. 24/2013, n. 30/2016, n. 9/2018, n. 5/2021, n. 8/2023, n. 9/2023 e disposizioni normative, approvata il 22 maggio u.s. dal Consiglio Regionale della Calabria, ha apportato una significativa modifica all’articolo 5, co. 3, della legge regionale 24 novembre 2006, n. 15 (Riordino territoriale ed incentivazione delle forme associative di Comuni).

La previgente formulazione del novellato comma prevedeva che l’istituzione di un nuovo Comune, mediante fusione di uno o più comuni, dovesse essere preceduta da un referendum “sulle delibere consiliari di fusione”. L’intervento normativo in parola sostituisce l’inciso poc’anzi richiamato con la parola “consultivo”, in tal modo specificando la natura del referendum ed espungendo il riferimento alle delibere di fusione dei Consigli comunali.

L’obiettivo politico perseguito dal legislatore regionale sarebbe, secondo alcuni[1], quello di accelerare il progetto di fusione che riguarda Cosenza, Rende e Castrolibero (c.d. “Grande Cosenza”). Si tratta del più recente progetto di accorpamento fra comuni della Regione Calabria, che ha visto concretizzarsi la prima esperienza di fusione nel 1968 – ancor prima della formale istituzione dell’ente regionale – con la costituzione del Comune di Lamezia Terme, in seguito alla soppressione dei comuni di Nicastro, Sambiase e Santa Eufemia Lamezia in provincia di Catanzaro, ad opera della legge 4 gennaio 1968, n. 6.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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