Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Con la sentenza n. 111, pubblicata il 5 giugno 2023, la Corte costituzionale (redattore F. Viganò), ha accolto le questioni di legittimità costituzionali avanzate dal Tribunale di Firenze, relativamente agli articoli 64, terzo comma, cod. proc. pen. e 495 cod. pen., per contrasto con l’art. 24 Cost.

Il Tribunale di Firenze doveva decidere sulla responsabilità penale di un imputato per il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla propria identità o le proprie qualità previsto dall’art. 495 cod. pen., che - accompagnato in Questura per l’identificazione nell’ambito di un procedimento penale - aveva dichiarato alla polizia di non avere mai subito condanne, senza essere stato avvertito della facoltà di non rispondere. Successivamente era emerso che, in realtà, quella persona era stata già condannata due volte in via definitiva. Il giudice rimettente aveva osservato che il codice di procedura penale, così come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione, richiede che ogni persona sottoposta a indagini sia avvertita della propria facoltà di non rispondere soltanto alle domande relative al fatto di cui è accusata, ma non alle domande relative alle circostanze personali elencate all’art. 21 disp. att. cod. proc. pen.: e cioè, tra l’altro, se abbia un soprannome, quali siano le sue condizioni patrimoniali, familiari, sociali, se eserciti uffici o servizi pubblici o ricopra cariche pubbliche, e ancora se abbia già riportato condanne penali. Il Tribunale aveva, allora, chiesto alla Corte costituzionale se questa disciplina fosse compatibile con la dimensione costituzionale del cosiddetto diritto al silenzio, che è parte del diritto di difesa riconosciuto, tra l’altro, dall’art. 24 Cost., dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e dall’art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP), adottato in seno alle Nazioni Unite.

Il 5 dicembre 2022 il Tribunale ordinario di Roma, sezione diritti della persona e immigrazione civile, ha pubblicato la sentenza n. 17909/2022, nell’ambito della controversia che vede opposta l’associazione di promozione sociale CasaPound Italia (d’ora in poi “CasaPound”) alla società di diritto irlandese Meta Platforms Ireland Ltd (già Facebook Ireland Ltd, d’ora in poi “Meta”). Il Tribunale di Roma ha rigettato le domande proposte dal movimento neofascista CasaPound e, per l’effetto, ha revocato una precedente ordinanza cautelare a favore di quest’ultimo.

Con la sentenza n. 8268 del 22 marzo 2023, la Suprema Corte di Cassazione a Sezione Unite Civili veniva chiamata a pronunciarsi sulla questione dell’accertamento dei rapporti tra l’azione di disconoscimento della paternità (azione con cui si contesta lo status di figlio) e quella di dichiarazione giudiziale di paternità (azione che tende a conseguire lo status di figlio). In specie, ai sensi dell’art. 363 c.p.c., la Procura generale della Corte di Cassazione chiedeva l’enunciazione del seguente principio di diritto: «il giudizio di disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto a quello in cui viene richiesto l’accertamento di altra paternità così che, nel caso della loro contemporanea pendenza, si applica l’istituto della sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c.».

Con la sentenza n. 38162 del 30 dicembre 2022, la Suprema Corte di Cassazione a Sezione Unite Civili è tornata ad occuparsi del riconoscimento del provvedimento straniero che attesta il rapporto filiale tra il cd. genitore d’intenzione e il bambino nato da maternità surrogata.

Di recente, tale materia è stata oggetto di numerose pronunce sia da parte delle più autorevoli Corti nazionali[1] che sovranazionali[2], dal momento che la maternità surrogata implica complesse questioni di diritto.

 

Con la legge 14 giugno 2021, n. 14, l’Italia ha autorizzato l’istituzione della zona economica esclusiva (ZEE)[1]. L’art. 1(3) della legge del 14 giugno prevede che i limiti esterni della zona economica esclusiva italiana siano determinati sulla base di accordi con gli Stati il cui territorio è adiacente o fronteggia quello dell’Italia, soggetti alla procedura di autorizzazione alla ratifica del Presidente della Repubblica secondo l’art. 87 Cost.

Sentenza n. 253/2022 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 20/12/2022 – Pubblicazione in G.U. 21/12/2022 n. 51

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 253/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29-bis della legge della Regione Molise n. 7/1997. Pronunciandosi su una questione di costituzionalità sollevata dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Molise, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale per il 2020, il giudice delle leggi ha accolto le censure formulate in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera l), Cost., mentre ha dichiarato inammissibile, per assenza di adeguata argomentazione, la censura relativa alla lesione dell’art. 117, terzo comma, Cost.

Sentenza n. 251/2022 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 19/12/2022 – Pubblicazione in G.U. 21/12/2022 n. 51

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 251/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia n. 23/2021. Con la disposizione impugnata il legislatore lombardo è intervenuto sull’art. 154, comma 3, della legge regionale n. 31/2008, estendendo le possibilità di ampliamento degli immobili rurali destinati ad agriturismo. Nel suo ricorso la difesa erariale lamentava la violazione del principio di leale collaborazione e degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, anche in riferimento agli artt. 135, 143 e 145 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Ord. n. 250/2022 – giudizio sull’ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

Deposito del 16/12/2022 – Pubblicazione in G. U. 21/12/2022, n. 51

 

Motivo della segnalazione

Con l’ordinanza segnalata la Corte costituzionale dichiara ammissibile un conflitto di attribuzioni sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale ordinario di Lecce, in riferimento ad ordinanze del medesimo Tribunale con cui era stato deciso il pignoramento dell’assegno vitalizio per una somma eccedente quella indicata dal regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati e, in particolare, per l’intero importo dell’assegno vitalizio spettante all’ex parlamentare debitore, a beneficio del creditore procedente, l’Agenzia delle entrate – Riscossione della Provincia di Lecce.

Sent n. 110/2023 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 05/06/2023 – Pubblicazione in G.U. del 07/06/2023, n. 23

Motivo della segnalazione
La sentenza in commento è resa nell’ambito di un ricorso in via principale, promosso dallo Stato nei confronti degli artt. 4; 7, commi da 5 a 14 e 18; e 11 della legge della Regione Molise 24 maggio 2022, n. 8 (Legge di stabilità regionale anno 2022).
L’impugnazione dello Stato si rivolge a quattro distinte questioni, tutte accolte dal Giudice delle leggi, che ha l’occasione sia di confermare importanti principi, più o meno recentemente già sanciti, sia di intervenire in maniera innovativa sul tema del rapporto tra contenuto vago/oscuro della legge e principio di uguaglianza. Dal punto di vista delle fonti, proprio l’ultimo aspetto richiamato merita particolare attenzione in quanto nell’annullare la disposizione impugnata la Corte utilizza il parametro dell’art. 3 cost., sub specie di difetto di ragionevolezza, in maniera autonoma e più ampia che in passato.

Sent. n. 245/2022 – giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito del 09/12/2022 – Pubblicazione in G. U. 14/12/2022, n. 50

 

Motivo della segnalazione

Questa sentenza della Corte costituzionale si confronta con il tema del rapporto tra decreto-legge e legge di conversione, su sollecitazione di una questione, sollevata dalla quinta sezione civile della Corte di cassazione, avente ad oggetto una disposizione del d.l. n. 225 del 2010, inserita in sede di conversione, nella parte in cui introduce, in particolare, i periodi secondo e terzo del comma 5-quinquies dell’art. 5 della legge n. 225 del 1992 (la legge istitutiva del servizio nazionale della protezione civile). Il parametro è costituito dall’art. 77, comma 2, Cost..

Titolo completo: È costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. Immigrazione) in quanto costituisce una forma di automatismo legislativo che, in presenza di condanna per alcuni reati particolarmente lievi, osta al rinnovo del permesso di soggiorno, precludendo all’amministrazione l’esame sulla effettiva sussistenza di ragioni di sicurezza

Sent. n. 88/2023 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito dell’8 maggio 2023 – Pubblicazione in G.U. del 10/05/2023, n. 19

Motivo della segnalazione
La Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi su due questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, relativamente all’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede che il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (spaccio di sostanze stupefacenti di “minore entità”), nonché il reato di cui all’art. 474 c.p. (commercio di prodotti con segni contraffatti) siano automaticamente ostativi al rilascio ovvero al rinnovo del permesso di soggiorno. Tale disposizione, ad opinione del rimettente, determinerebbe un automatismo legislativo che, in caso di condanna per reati di particolare tenuità, osta al rinnovo del permesso di soggiorno, in violazione dei canoni di proporzionalità e adeguatezza, così come ricavabili dagli art. 3 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU.

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