Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Motivo della segnalazione

A seguito dell’entrata in vigore della novella approvata dall’Assemblea il 27 luglio del 2022, il Regolamento del Senato ha ridefinito l’organizzazione del sistema delle Commissioni permanenti, riducendo da 14 a 10 il numero di tali organi. In tale quadro è stata altresì modificata la numerazione della Commissione politiche dell’Unione europea, la quale è ora diventata la 4a Commissione permanente (anziché la 14a).
Nessuna modifica è stata invece introdotta dal Regolamento della Camera in relazione all’organizzazione del sistema delle Commissioni permanenti. La Commissione politiche dell’Unione europea conserva, pertanto, la precedente numerazione (Commissione XIV). 

 

Rispettivamente, il 18 e il 19 aprile 2023, la XIV Commissione permanente della Camera e la 4a Commissione permanente del Senato hanno completato l’esame della proposta di regolamento COM(2022) 677, la quale mira ad aggiornare il quadro normativo europeo in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio. Nell’ambito della procedura di Early Warning System, le due Commissioni hanno espresso pareri negativi (doc. XVIII-bis, n. 4 alla Camera e un doc. XVIII-bis, n. 6 al Senato) circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Sia la Camera che il Senato hanno contestato la scelta dello strumento normativo: ai fini del raggiungimento dell’obiettivo dell’armonizzazione delle normative nazionali in materia di imballaggi risultava sufficiente un intervento mediante direttiva. Inoltre, da entrambe le Camere è stato ritenuto eccessivo il ricorso agli atti delegati su elementi ritenuti non essenziali della proposta legislativa, in violazione dunque dei requisiti previsti dall’art. 290 TFUE. Criticità sono state poi segnalate anche sul terreno della valutazione d’impatto svolta dalla Commissione europea, la quale non è stata ritenuta supportata da adeguati dati di carattere scientifico e carente sul fronte delle motivazioni.

Il parere del Senato ha espresso perplessità circa l’inserimento fra le basi giuridiche del Regolamento delle disposizioni dei Trattati in materia di politica ambientale, dovendosi ricorrere solamente alla base giuridica in materia di mercato interno. La Camera, invece, obietta sulla scelta della Commissione di ritenere il livello di governo statale non idoneo a risolvere le complesse questioni esistenti nel mercato degli imballaggi, a fronte degli ottimi risultati raggiunti da diversi Paesi, tra cui l’Italia nel rispetto degli obiettivi sul tasso di smaltimento e riciclo degli imballaggi, in linea, già oggi, con i target fissati per il 2030. In aggiunta a ciò, la XIV Commissione della Camera lamenta anche il mancato margine di flessibilità lasciato agli Stati dalla proposta, laddove fissa non solo obiettivi molto ambiziosi, ma anche le tecnologie per conseguirli, prevenendo la possibilità, per i Paesi già virtuosi, di adottare modelli alternativi di smaltimento degli imballaggi. Inoltre, secondo il parere della Camera, la proposta della Commissione europea ignora che le filiere di gestione dei rifiuti sono influenzate in modo molto significativo dalle diverse caratteristiche socio economiche nazionali, imponendo invece un modello uniforme.

Anche la gradualità prevista dalla proposta non è stata ritenuta sufficiente a garantire il rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto dei termini molto stringenti e vincolanti imposti per l’entrata in vigore della nuova disciplina, in assenza di un periodo transitorio, e del livello di ambizione degli obiettivi fissati dalla proposta di regolamento, sia in termini economici sia in termini ambientali. Da questo punto di vista, nel parere della XIV Commissione della Camera si ravvisa una violazione del principio di proporzionalità anche imputabile agli eccessivi oneri imposti ai sistemi produttivi nazionali a fronte dei benefici attesi. 

 

Motivo della segnalazione

Nel corso della seduta del 23 novembre 2022 della 4a Commissione permanente del Senato (ex Commissione 14a), il Presidente, sen. Terzi di Sant’Agata, ha informato la Commissione relativamente ai risultati della XVIII riunione plenaria della Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari dell’Unione europea (COSAC).

Il 9 maggio 2023 la XIV Commissione della Camera ha adottato un documento (doc. XVIII-bis, n. 6) in cui esprime rilievi critici sia sulla proporzionalità, sia sulla sussidiarietà a proposito della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit e che abroga la direttiva 2014/61/UE (normativa sull'infrastruttura Gigabit) (COM(2023) 94 final). In particolare, la proposta violerebbe il principio di proporzionalità in quanto dalla analisi di impatto della Commissione europea non risulta dimostrato che le misure introdotte, alla luce degli elevati oneri amministrativi nazionali che determinano, siano effettivamente commisurate all’obiettivo di ottimizzare i costi e di promuovere reti ad altissima capacità. Allo stesso modo, nella valutazione prodotta dalla Commissione europea, mancano evidenze univoche circa l’impatto e i costi delle misure proposte rispetto ad altre, meno invasive delle competenze nazionali, come la mera armonizzazione delle funzionalità delle piattaforme digitali e della modulistica relative ai procedimenti autorizzatori; ugualmente, anziché procedere con regolamento si sarebbe potuto preferire l’attualmente strumento giuridico, una direttiva, per lasciare maggiori spazi di flessibilità agli Stati. Rispetto ai rilievi sulla sussidiarietà, invece, intervenuti con leggero ritardo sui termini per l’early warning mechanism, la XIV Commissione obietta che non sono dimostrati né la necessità né il valore aggiunto della proposta di regolamento. Da un lato, la proposta incide in modo eccessivo sull’organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche, in particolare sul governo del territorio e sui servizi pubblici. In particolare, le nuove misure avrebbero un forte impatto sugli enti locali, specie laddove si introducono meccanismi si semplificazione e di liberalizzazione, come nell’ambito delle opere edilizie “con ripercussioni profonde su interessi pubblici quali la sicurezza, la salute pubblica e la tutela dell’ambiente”. Per la Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera si potrebbero invocare sia la clausola di salvaguardia di cui all’art. 36 TFUE, attivabile per motivi “di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale”; sia la clausola sulle identità nazionali (Art. 4.2 TUE) per il suo presunto impatto sul sistema delle autonomie regionali e locali, essendo dubbio per la XIV Commissione della Camera che la proposta rispetti “le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell’integrità territoriale, di mantenimento dell’ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale”. 

Motivo della segnalazione

Nel corso della seduta del 1° febbraio 2023, la 4ª Commissione permanente del Senato ha esaminato la proposta di regolamento COM(2022) 457, la quale istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno (c.d. “legge europea per la libertà dei media”, European Media Freedom Act – EMFA).

Nell’ambito della procedura di early warning e seppur in ritardo rispetto al termine delle otto settimane (art. 6, protocollo n. 2 annesso al Trattato di Lisbona), la XIV Commissione della Camera (doc. XVIII-bis, n. 5) e la 4a Commissione del Senato (doc. XVIII-bis, n. 7), rispettivamente, il 9 e il 19 maggio 2023, hanno eccepito la violazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1242 per rafforzare i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e integrare gli obblighi di comunicazione, e abroga il regolamento (UE) 2018/956 (COM(2023) 88 final). I rilievi delle due Commissioni sono in larga parte convergenti, se non sovrapponibili, e i rilievi sulla sussidiarietà si intrecciano con quelli sulla proporzionalità della proposta. Entrambe eccepiscono che gli obiettivi fissati dalla Commissione europea in termini di abbattimento delle emissioni sono estremamente ambiziosi e irraggiungibili nell’orizzonte temporale ipotizzato (in particolare entro il 2030). Si richiede ai produttori di veicoli pesanti nell’Unione, che già adottano tecnologie all’avanguardia anche in termini di sostenibilità ambientale delle emissioni prodotte, un investimento economico ingente, non commisurato ai benefici sull’ambiente, considerando che i veicoli pesanti nelle altre regioni del mondo contribuirebbero all’emissione di CO2 secondo i ritmi e le quantità odierne. Inoltre, il parere della Camera evidenzia anche il rischio di un “gap infrastrutturale” giacché “il numero dei nuovi veicoli richiesti dalla normativa proposta e il numero dei punti di ricarica di carburanti alternativi non sarebbero sufficienti, nei tempi indicati dalla proposta, a garantire il trasporto di merci e passeggeri su strada, soprattutto sulle lunghe distanze”. Entrambi i pareri, poi, criticano la scelta della Commissione di considerare quale criterio principale per il calcolo quello delle emissioni allo scarico sottostimando largamente il danno ambientale prodotto dai veicoli elettrici sia nel caso il cui la produzione di energia elettrica per l’alimentazione non  abbia un’origine rinnovabile, sia, in generale, per l’impatto ambientale degli accumulatori. Infine, sia il parere espresso alla Camera che quello del Senato considerando la motivazione della Commissione carente e a tratti “tautologica”. 

Motivo della segnalazione

Mediante il parere approvato dalla sua XIV Commissione il 12 dicembre 2022, anche la Camera dei deputi si è unita al numeroso gruppo di Camere e Parlamenti nazionali che si sono espressi sulla Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2022 che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE(COM(2022)457 final).

Motivo della segnalazione

Il 20 febbraio 2023, nell’ambito dell’esame ex art. 127 r.C., la XIV Commissione della Camera dei deputati ha espresso alla IX Commissione-Trasporti un parere favorevole con un serie condizioni e osservazioni sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (COM (2022) 812 final) e sulla sua modifica, intervenuta alcuni mesi dopo (COM (2022) 384 final).

Con delibera n. 22144 del 22 dicembre 2021 (http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2021/d22144.htm), adottata ad esito della consultazione con il mercato avviata l'8 ottobre 2021, la Consob ha approvato una serie di modifiche alle disposizioni in materia di prospetto e offerta al pubblico contenute nel Regolamento Emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (la Relazione illustrativa contenente gli esiti della consultazione è disponibile nella sezione del sito della Consob dedicata alle consultazioni concluse http://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_concluse, la delibera è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 309, del 30 dicembre 2021).

1. In sede di conversione del d.l. n. 34 del 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, avvenuta con l. n. 77 del 2020, è stato inserito l’articolo 114-ter, rubricato “misure urgenti per la distribuzione del gas naturale nei comuni montani”.

Tale disposizione novella l’articolo 23 del d.lgs. n. 164 del 2000 (recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”, c.d. Decreto Letta) con l’inserimento del comma 4-bis, in forza del quale “Le estensioni e i potenziamenti di reti e di impianti esistenti nei comuni già metanizzati e le nuove costruzioni di reti e di impianti in comuni da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché nei comuni che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015, nei limiti delle risorse già assegnate, si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica aggiorna conseguentemente i tempi per le attività istruttorie sulle domande di cui alle deliberazioni adottate in materia. A tale fine l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ammette a integrale riconoscimento tariffario i relativi investimenti”.

L’ARERA, a seguito di remand, riesamina i criteri di aggiornamento del metodo tariffario del terzo periodo regolatorio ai fini del riconoscimento dei costi efficienti dell’energia elettrica

Con deliberazione 30 dicembre 2021, 639/2021/R/idr, ARERA aveva approvato i “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”.

Tra l’altro, il Regolatore era intervenuto sulla disciplina tariffaria relativa al riconoscimento dei costi dell’energia elettrica.

Giova premettere che le prime misure volte al contenimento dei costi dell’energia elettrica erano state introdotte dall’Autorità a partire dal 2014 con il MTI, ossia il metodo tariffario idrico per gli anni 2014 e 2015, a compimento del primo periodo regolatorio 2012-2015.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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