Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

T.A.R. PUGLIA, Bari, 7 gennaio 2022, n. 43
Il regolamento comunale previsto dall’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti, può contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall’esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali etc.), ma non può imporre limiti generalizzati all’installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l’interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 723/2014).

CONS. GIUST. AMM. SICILIA, sez. giurisd., 24 giugno 2022, n. 764

I presupposti per l'emanazione delle ordinanze sono la contingibilità e l'urgenza.
Il requisito della contingibilità sussiste anche laddove sia dimostrata l'impossibilità di ricorrere ai rimedi ordinari (pur esistenti) per fronteggiare in concreto una situazione di pericolo (cfr. Cons. Stato, sez. II, 11 luglio 2020, n. 4474).
L'"urgenza" richiesta dalla norma consiste nella materiale impossibilità di procrastinare l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno a breve distanza di tempo (cfr. Cons. Stato, sez. II, 15 febbraio 2021, n. 1375; Cons. Stato, sez. V, 14 ottobre 2019, n. 6951).

CONS. STATO sez. II, 28 settembre 2022, n. 8341

Dall'assetto delle competenze dello Stato, delle Regioni e degli enti locali delineato dalla l. n. 36/2001, recante "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", si evince, secondo il richiamato indirizzo, che la potestà regolamentare attribuita a questi ultimi enti "non può svolgersi nel senso di un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della loro ubicazione o connotazione o di concrete (e, come tali, differenziate) esigenze di armonioso governo del territorio (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 dicembre 2013, n. 687).

T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Trieste, 4 febbraio 2022, n. 77
Il potere dei Comuni di adottare un regolamento in materia di telefonia mobile trova base giuridica e relativa disciplina, per quanto riguarda il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, nell’art. 16 della l. reg. 3 del 2011. Il comma 1, in particolare, prevede che i Comuni approvino “nel rispetto dei principi informatori di cui all' articolo 8, comma 6, della legge 36/2001 … il regolamento comunale per la telefonia mobile, di seguito denominato regolamento, anche come atto integrativo o parte del regolamento edilizio comunale”.

T.A.R. LAZIO, Roma, 27 giugno 2022, n. 8761

I regolamenti - deliberati da organi che esprimono l’indirizzo politico e amministrativo dell’ente - partecipano della stessa natura della legge (sono fonti del diritto) e, come al legislatore (al quale, peraltro, è riconosciuta libertà nel fine) non si domanda spiegazione delle scelte di cui v’è traduzione nelle specifiche disposizioni, allo stesso modo l’ente locale che adotta il regolamento non è tenuto ad un onere motivazionale nell’esercizio della sua discrezionalità, in quanto anch’essa collocata ad un livello politico (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione V, n.7904/2020).

CONS. STATO sez. VI, 26 settembre 2022, n. 8259

L'art. 8 l. 22 febbraio 2001, n. 36 (nella versione precedente alla modifica introdotta dall'articolo 38, comma 6, d.l. 76/2020, convertito dalla l. 120/2020, dovendosi applicare, ratione temporis, la precedente formula normativa riferita all'epoca di svolgimento del procedimento per il quale è qui controversia) inoltre, nel disciplinare il riparto di competenze tra le Regioni, le Province e i Comuni in materia, stabilisce che i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

CASS. CIVILE, sez. trib., 05 novembre 2021, n. 31850; CASS. CIVILE, sez. trib., 29 ottobre 2021, n. 30655
Qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di un regolamento o di una delibera comunale o regionale, è necessario, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso, che il testo di detti atti sia interamente trascritto o allegato, non operando, con riguardo alle norme giuridiche secondarie (rispetto alle quali va tenuto distinto il caso delle fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale), il principio iura novit curia, e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti o delle delibere tra i doveri del giudice, che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti.

T.A.R. LOMBARDIA, Milano, 11 aprile 2022, n. 1064

Con la seconda censura si assume la violazione dello Statuto comunale di Gallarate nella parte in cui prevede che il Consiglio comunale si riunisce in seduta d’urgenza soltanto per deliberare su argomenti indifferibili, nell’ambito dei quali non si potrebbe far rientrare la deliberazione impugnata.
Il motivo è inammissibile per difetto di legittimazione attiva della ricorrente.

CONS. STATO, sez. VI, 15 settembre 2022, n. 7991

Nella fattispecie non è individuabile alcun divieto generalizzato all'installazione di SRB.
Difatti, la disciplina paesaggistica dettata dal Regolamento urbanistico di Orbetello si limita a prevedere che ogni intervento sulle aree protette, compresi quelli relativi all'installazione di infrastrutture per le telecomunicazioni, sia sottoposto alla valutazione dell'autorità competente alla tutela del vincolo, la quale ben può esprimersi favorevolmente, laddove non ravvisi pregiudizi al bene da salvaguardare.
Non è configurabile, poi, alcun dovere dell'amministrazione di attivarsi per verificare l'esistenza di una localizzazione alternativa, spettando all'operatore privato individuare il sito su cui collocare l'impianto e sottoporlo alla valutazione di competenza dell'autorità paesaggistica.

CASS. CIVILE, sez. trib., 24 gennaio 2022, n. 1951

In sede di legittimità, non opera, con riguardo ai regolamenti comunali, il principio "iura novit curia" e la conoscenza di tali norme giuridiche secondarie non rientra, pertanto, tra i doveri del giudice che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti (Cass. 10 ottobre 2008, n. 24922; Cass. 29 maggio 2006, n. 12786). Pertanto, qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di un regolamento comunale, è necessario - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso - che le norme del regolamento invocate siano interamente trascritte o allegate, non operando, con riguardo alle norme giuridiche secondarie (rispetto alle quali va tenuto distinto il caso delle fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale), il principio "iura novit curia", e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti comunali (così come di quelli provinciali) tra i doveri del giudice, che, solo ove ‘disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti (Cass. 29 agosto 2006, n. 18861).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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