Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Legge regionale 8 aprile 2022, n. 2 – Disposizioni in materia di linee funiviarie di trasporto in servizio pubblico realizzate e gestite dalla Regione. Modificazione alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 20

Legge regionale 28 aprile 2022, n. 3 – Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2022 e disposizioni urgenti

Legge regionale 9 maggio 2022, n. 4 – Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti per il quinquennio 2022/2026

La legge in esame aggiorna il piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) con riferimento al prossimo quinquennio, secondo quanto previsto dall’art. 199, l. n. 152/2006 e dalla l.r. n. 31/2007. L’adozione di un rinnovato quadro in materia di gestione dei rifiuti si è resa in particolar modo necessaria a seguito del recepimento delle direttive europee nn. 2018/849, 2018/850, 2018/851, 2018/852 con d.lgs. n. 116/2020.

Da marzo 2022 a giugno 2022 il Consiglio regionale sardo ha adottato 7 leggi.

Anzitutto con la Legge regionale 09 marzo 2022, n. 4 e con la Legge regionale 09 marzo 2022, n. 3 sono stati approvati il Bilancio di previsione 2022-2024 e la legge di stabilità 2022. 

Con la Legge regionale 11 aprile 2022, n. 9 sono stati previsti vari interventi in materia di enti locali della Sardegna (con la modifica delle leggi regionali n. 4 del 2012 e n. 3 del 2009). 

Nella stessa data sono state approvate anche la legge n. 8 , la quale dispone un piano di aiuti all'Associazione allevatori della Regione Sardegna (AARS); la n. 7 che prevede una serie di modifiche e integrazioni all’articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2017 in materia di disciplina delle aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici; la n. 6 a sostegno (e promozione) della coltivazione e della filiera della canapa industriale e, infine, la n. 5 che dispone modifiche alla legge regionale n. 23 del 1998 in materia di zone temporanee di ripopolamento e cattura e loro gestione.


Nel mese di marzo 2022 la I Commissione della Camera ha ripreso l’attività sulla proposta di legge n. 2238 cost., ferma dall’ottobre 2020.

Nel testo originario si prevedeva la modifica dell’art. 57 Cost., prevedendo l’elezione del Senato «a base circoscrizionale», nonché la modifica della compagine elettorale del Presidente della Repubblica, con riduzione da tre a due delegati regionali, al fine di dare una risposta concreta alla riduzione del numero dei parlamentari. Nella seduta della Commissione dell’8 marzo 2022, il relatore ha presentato due emendamenti, uno sostitutivo, eliminando il riferimento all’elezione a base regionale; l’altro soppressivo, in modo da non modificare il consesso elettorale del Presidente  della  Repubblica.

Questo contributo costituisce un primo tentativo di riorganizzazione e analisi dei dati riguardanti la produzione legislativa nella XVIII legislatura la cui esperienza si è conclusa il 12 ottobre scorso. I dati che si vanno a presentare sono stati tratti da “La produzione normativa: cifre e caratteristiche” dell’Osservatorio legislativo e parlamentare della Camera dei Deputati, dalla documentazione e dalle schede di analisi prodotte dalla fondazione OpenPolis, dalle schede statistiche del Senato della Repubblica. Si tratta di dati che confermano alcune tendenze di fondo che caratterizzano la produzione legislativa del nostro paese e evidenziano alcuni aspetti di novità concernenti l’uso e il ricorso a singole fonti nel periodo considerato. La XVIII legislatura copre il periodo che va dal 23 marzo 2018 al 12 ottobre 2022 e ha visto il susseguirsi di alcune importanti crisi, quale quella sanitaria, economica, internazionale, i cui effetti si sono intrecciati e concatenati e hanno avuto un notevole impatto sul sistema delle fonti. Un altro fattore che deve essere qui soltanto accennato è quello dell’incidenza dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sul sistema delle fonti.

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Titolo completo: Alcune considerazioni sulla produzione legislativa in materia di obbligo vaccinale, green pass e deroghe al divieto di mobilità e quarantena precauzionale disposte per garantire l’esercizio del diritto di voto dei grandi elettori in occasione dell’elezione del Presidente della Repubblica

Introduzione

A livello europeo i regolamenti UE n. 953 e 954 del 14 giugno 2021, al fine di agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di CoViD-19, hanno tracciato il quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione dei certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla CoViD-19[1].

E’ indubbio che i due regolamenti UE abbiano potuto incidere potenzialmente anche sul dibattito interno agli Stati, lasciando in ogni caso un ampio margine decisionale agli Stati membri di imporre misure maggiormente restrittive nel caso in cui la rispettiva situazione epidemiologica lo richiedesse.

Premessa

La resilienza cibernetica pare porsi come un concetto catalizzatore ossia, in senso non necessariamente deteriore, una catchword in rapporto di generalità rispetto al concetto di sicurezza cibernetica.

Prendendo le mosse dalle fonti nazionali ed europee esistenti sul tema, indicate nel paragrafo successivo, si potrebbe affermare che mentre l’espressione ‘sicurezza cibernetica’ attiene ad alcuni aspetti tecnici specifici, quali la prevenzione e la risposta a minacce informatiche che possono danneggiare dati e infrastrutture informatiche, la resilienza cibernetica pare fare riferimento ad una dimensione normativa e organizzativa di maggiore ampiezza attinente alla gestione e protezione di reti e infrastrutture, alla identificazione e rilevazione delle minacce, alla risposta e ripristino della funzionalità dei servizi e alla governance cibernetica a garanzia della efficacia e efficienza delle reti e infrastrutture.

L’8 febbraio 2022 la Camera ha definitivamente approvato, in seconda deliberazione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il disegno di legge di riforma costituzionale volto a integrare il valore dell’ambiente nell’elenco dei principi fondamentali (art. 9) e nella prima parte (art. 41) della Costituzione. Il testo era già stato approvato dal Senato ad ampia maggioranza ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2022, come legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, recante Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente.

Con la sentenza n. 67 dell’11 marzo 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, c. 6-bis, del d.l. 13.3.1988, n. 69 (convertito nella l. 13.5.1988, n. 153, istitutiva dell’assegno al nucleo familiare), secondo cui, a differenza di quanto stabilito per i cittadini italiani, il coniuge e i figli del cittadino straniero non residenti in Italia non integrano il nucleo familiare quale definito all’art. 2, c. 6, dello stesso decreto (a meno che lo Stato di cittadinanza dello straniero riservi un trattamento di reciprocità ai cittadini italiani ovvero sia stata stipulata una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia). Al contrario del giudice remittente (la Sezione lavoro della Corte di Cassazione), la Consulta ha ritenuto dotate di effetto diretto le disposizioni di diritto UE evocate come parametri interposti e, non sussistendo un’ipotesi di doppia pregiudizialità relativa alla Carta dei diritti fondamentali, ha affermato che il giudice remittente – che aveva prioritariamente adito la Corte di giustizia - avrebbe dovuto disapplicare senza porre la questione di costituzionalità.

Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 21 giugno 2022, Ligue des droits humains, causa C-817/19, ECLI:EU:C:2022:491

[1]

Nella sentenza  Ligue des droits humains, la Corte di giustizia è stata chiamata a pronunciarsi, tra l’altro, circa la validità della direttiva PNR alla luce dei diritti fondamentali sanciti dagli artt. 7 e 8 della Carta, nonché dell’art. 52, par. 1, della stessa. La Corte di giustizia si sofferma in particolare sul rispetto del principio di proporzionalità e sul carattere necessario delle ingerenze risultati dalla direttiva PNR ai diritti fondamentali citati. La Corte di giustizia, al termine del proprio lungo ragionamento, arriva alla conclusione  che il trasferimento, il trattamento e la conservazione dei dati PNR previsti da tale direttiva possono essere considerati come limitati allo stretto necessario ai fini della lotta contro i reati di terrorismo e i reati gravi, a condizione che i poteri previsti da detta direttiva siano interpretati secondo quanto statuito dalla Corte di giustizia stessa.

Sentenza della Corte di giustizia (Seconda Sezione) del 13 ottobre 2022, S.C.R.L., Causa C‑344/20, ECLI:EU:C:2022:774

Specificando quanto già affermato nelle precedenti sentenze Achbita e WABE, la Corte di Giustizia è tornata sul tema della compatibilità con il diritto UE del divieto di indossare simboli religiosi imposto dal regolamento interno di un’impresa. In particolare, essa ha chiarito che la religione e le convinzioni personali non possono considerarsi due motivi di discriminazione distinti ai sensi della direttiva 2000/78, relativa alla parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro, ma costituiscono invece un solo e unico motivo di discriminazione. Inoltre, la Corte ha specificato che, nonostante la direttiva ponga dei requisiti minimi e consenta agli Stati membri di mantenere o introdurre nel proprio ordinamento disposizioni più favorevoli, questo margine di discrezionalità non può estendersi fino a consentire agli Stati membri di qualificare, nella propria normativa nazionale di trasposizione della direttiva, la religione e le convinzioni filosofiche come due motivi di discriminazione distinti.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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