Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Le Commissioni di studio, in genere composte da tecnici interni alle amministrazioni e da esperti di estrazione accademica o professionale, assumono tradizionalmente uno speciale rilievo come strumenti utili alla definizione dell’indirizzo politico dei dicasteri, alla progettazione di misure attuative del programma di Governo e al coordinamento interistituzionale. Per la pluralità di attribuzioni e la competenza di direzione politica generale della Presidenza del Consiglio, sono innumerevoli gli organismi di tal genere che risiedono presso quest’ultima, spesso costituiti su iniziativa dei Ministri senza portafoglio.

1. Il 21 luglio 2022, il presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, all’esito di una rapida parlamentarizzazione della crisi, ha reiterato le dimissioni proprie e dell’intero esecutivo nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che, come ha scritto il Quirinale nel relativo comunicato, «ne ha preso atto»[1]. È così partito l’iter che ha portato, nella stessa giornata, allo scioglimento anticipato delle Camere; e, da lì, alla convocazione delle elezioni politiche per il successivo 25 settembre, all’insediamento della XIX legislatura repubblicana (13 ottobre) e al giuramento del governo Meloni (22 ottobre).

Le dimissioni dell’esecutivo, come noto, fanno sì che entri nella fase di cd. disbrigo degli affari correnti, espressione invalsa nella prassi per indicare quel momento in cui il gabinetto uscente non gode più della pienezza dei poteri derivante dalla sussistenza del rapporto fiduciario col Parlamento e deve dunque - «per generale convinzione», è stato scritto in dottrina[2] - occuparsi esclusivamente   della gestione di ordinaria amministrazione nell’attesa che si insedi il dicastero successivo.

È noto che il regolamento del Senato, già dal 2017, affianca al requisito numerico per la costituzione dei gruppi parlamentari una condizione politico-elettorale. Alla luce della più recente modifica, approvata il 27 luglio 2022, al Senato il requisito numerico per la costituzione dei gruppi parlamentari è stato abbassato da dieci a sei senatori, mentre la condizione politico-elettorale richiede la corrispondenza del gruppo a «un partito o un movimento politico, anche risultate dall’aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle elezioni al Senato propri candidati con lo stesso contrassegno e che abbia eletto almeno un senatore».

L’inizio della XIX legislatura è certamente caratterizzato da un chiaro cleavage tra maggioranza e opposizioni. Sin dal giorno successivo ai risultati elettorali, è emerso chiaramente come uno dei temi della legislatura sarà costituito dall’interrogativo sul se (e, eventualmente, sul come) le opposizioni, presentatesi divise in campagna elettorale, procederanno o meno a coordinarsi. Uno dei primi banchi di prova in questo senso, anche per misurare l’effettività di un qualche “statuto dell’opposizione”, è certamente costituito dalla elezione delle Presidenze degli organi parlamentari, specie alla luce della possibilità – circolata nel dibattito pubblico, ma poi non verificatasi nei fatti – di lasciare a un esponente di opposizione la Presidenza di una delle Assemblee.

Il 15 novembre 2022 la Giunta per il regolamento della Camera dei deputati, dando seguito a un ordine del giorno presentato dalla deputata Sportiello (M5S), accolto in occasione della discussione del bilancio interno nella seduta del 27 luglio 2022, ha approvato un parere alla luce del quale le deputate madri potranno allattare i propri figli e le proprie figlie, entro il primo anno d’età, nel corso delle sedute.

Il parere si inserisce in un percorso teso al progressivo riconoscimento dei diritti delle deputate madri, che tuttavia risulta avviato solo negli ultimi anni. In questo ambito, infatti, non erano riconosciute specificità o tutele particolari fino a tempi assai recenti.

Con proprio decreto del 3 maggio 2023, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha istituito una Commissione con compiti di studio e analisi sui temi legati all’organizzazione e al funzionamento del c.d. sistema delle Conferenze.

Ai sensi del decreto istitutivo, la suddetta Commissione procederà al riconoscimento dello stato attuale così da stabilire se sia più opportuno giungere a una modificazione delle fonti di rango primario (e.g. d.lgs. n. 281/1997) o positivizzare le prassi nel frattempo affermatesi in uno o più regolamenti interni.

Davanti alla Corte Suprema un avvocato, se riesce a parlare tre minuti senza essere interrotto, ha già parlato troppo.
Questo esige una forte preparazione di tutti sul tema, ma certo rende la cosa più viva” (Amato, 2022)

 

La Corte costituzionale in sede non giurisdizionale ha adottato la delibera 24 maggio 2022, con cui sono state realizzate significative modificazioni delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale». Il quadro normativo è completato dal decreto 30 maggio 2022 del Presidente della Corte costituzionale, di esecuzione alla delibera.
Prima di analizzare il contenuto dei due atti, risulta necessario riflettere sul profilo formale degli stessi. Di primo acchito, data l’estrema brevità del decreto e della stessa delibera, verrebbe da chiedersi se le norme non potessero essere adottate unitariamente in sede non giurisdizionale. La scelta effettuata si potrebbe giustificare alla luce della formulazione dell’art. 18 della l. 87/1953, il quale non stabilisce particolari limiti di competenza al decreto del Presidente della Corte costituzionale, definendolo tuttavia un provvedimento.

La figura del collaboratore parlamentare, nonostante assuma particolare rilevanza nel coadiuvare il deputato o il senatore nello svolgimento del suo mandato, è da sempre stata oggetto, in Italia, di una tutela alquanto lacunosa. È un tema lungamente affrontato e oggetto di confronto tra la categoria e le istituzioni interessate. Più volte è stato oggetto di specifici ordini del giorno proposti in sede di approvazione del bilancio interno delle Camere. Tuttavia, si è arrivati ad avere una disciplina del ruolo, delle mansioni e del trattamento economico del collaboratore parlamentare solo al termine della XVIII legislatura e limitatamente alla Camera dei deputati.

Il 26 aprile 2022 il Consiglio di Presidenza del Senato ha adottato, ai sensi dell’art. 12 comma 2-bis del regolamento, il codice di condotta dei senatori. Pubblicato sul sito internet dell’Assemblea circa un anno dopo, si pone l’obiettivo di disciplinare il comportamento del personale elettivo indicando principi e regole cui esso deve attenersi nell’esercizio del proprio mandato. L’atto, composto da otto articoli, si inserisce nel quadro di una serie di iniziative volte a disciplinare il rapporto tra etica e politica dando attuazione, nell’ambito del diritto parlamentare, alle norme costituzionali previste a partire dagli artt. 54 e 67 della Costituzione (“disciplina e onore” nello svolgimento delle cariche pubbliche e rappresentanza nazionale). Peraltro, attraverso la delibera del Consiglio di Presidenza dell’aprile 2022, non solo viene implementata la prescrizione regolamentare ex art. 12, così come novellata a seguito della riforma del regolamento del dicembre 2017, ma viene ridotto sensibilmente il disallineamento sul tema in questione rispetto alla Camera dei deputati che, con delibera della Giunta per il regolamento del 12 aprile 2016, aveva adottato un proprio codice di condotta per i parlamentari.

1. Un tema che merita attenzione è il fatto che, durante il passaggio tra una legislatura e un’altra, a causa dei fisiologici tempi di organizzazione dei vari uffici, la tutela giurisdizionale garantita dalle Camere mediante gli organi di autodichia potrebbe risentirne. Per questo motivo, sia alla Camera che al Senato “al fine di garantire la necessaria continuità della tutela giurisdizionale, i componenti della Commissione Contenziosa e del Consiglio di Garanzia del Senato [e della Commissione giurisdizionale alla Camera] della scorsa Legislatura esercitano le loro funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti”. La particolarità è che i membri degli organi giurisdizionali continuano a svolgere le proprie funzioni anche se non rieletti parlamentari, determinandosi una particolare forma di prorogatio della funzione, distinta dalla cessazione della carica di parlamentare (come, per esempio, è accaduto al Presidente della Commissione conteziosa al Senato), con una ultrattività dei poteri nell’organo giurisdizionale. Occorre notare che con questo meccanismo, per un breve periodo, un soggetto esterno al Parlamento si trova a poter giudicare su questioni interne alle Camere (come segnalato dal deputato Fiano nella seduta della Giunta del Regolamento del 10 marzo 2021). Con questa ultrattività, Camera e Senato hanno tentato di garantire la continuità giurisdizionale ed evitare ulteriori disparità di trattamento rispetto alle giurisdizioni ordinaria o amministrativa, che non conoscono interruzioni

1. Il passaggio tra la XVIII e la XIX legislatura si è realizzato in un delicato frangente sia per la necessaria attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sia perché si inserisce nella fase iniziale del più ampio procedimento che dovrebbe portare all’approvazione della legge di bilancio. Per questo ha ricoperto una particolare importanza l’istituzione, seppure per un periodo tutto sommato breve, delle Commissioni speciali per l’esame degli atti urgenti presentati dal Governo.

Nel periodo che è intercorso tra la convocazione della prima seduta delle nuove Camere (13 ottobre 2022) e l’istituzione delle Commissioni permanenti competenti per materia (che si è completata a metà del mese successivo) il Parlamento ha dovuto garantire l’esame e l’eventuale approvazione degli atti urgenti che sono stati adottati dal Governo.

Osservatorio sulle fonti

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