Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Corte costituzionale, sent. 189/2021

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 07/10/2021; pubblicazione in G. U. 13/10/2021 n. 41

La sentenza qui segnalata riguarda i giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, lettere b) e c), della l.r. Lazio 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti), promossi con due distinte ordinanze dal TAR del Lazio. Secondo quest’ultimo “la disciplina censurata, delegando ai Comuni il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione e gestione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti derivanti dalla demolizione di veicoli e dalla rottamazione di macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti, introdurrebbe un modello di attribuzione delle competenze che viola la riserva allo Stato della potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema perché in contrasto con l’art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il quale assegna le funzioni amministrative in questione alla Regione senza, tuttavia, legittimarla all’ulteriore allocazione delle stesse presso un diverso ambito di autonomia.” (punto 1 del ‘considerato in diritto’).

 

Sentenza 6/2022 – La sentenza oggetto di annotazione è resa nell’ambito di un ricorso in via principale proposto dal Governo nei confronti di una legge della Regione Calabria, peraltro sottoposta – appunto nella materia sanitaria di cui qui si discute – ad amministrazione commissariale, che, nella sostanza, prevede una disciplina più restrittiva di quella nazionale, a tenore della quale in tutte le strutture pubbliche e private in cui è prevista la somministrazione di farmaci è obbligatoria la presenza di un farmacista iscritto al relativo ordine professionale.

La Nota riassuntiva sull’attività del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica nel settennato del Presidente Sergio Mattarella 2015-2022, curata dal Segretario generale Ugo Zampetti in merito all’attività del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica nel settennato del Presidente Sergio Mattarella, costituisce un documento di primario interesse, privo di precedenti. Con questo documento, infatti, l’Amministrazione quirinalizia - per la prima volta nella storia dell’Istituzione - rende conto della propria attività verso l’esterno considerando il “mandato” presidenziale come ambito di riferimento. Si tratta, pertanto, di un approfondimento rispetto alle note al bilancio già pubblicate. 

Le Commissioni di studio, in genere composte da tecnici interni alle amministrazioni e da esperti di estrazione accademica o professionale, assumono tradizionalmente uno speciale rilievo come strumenti utili alla definizione dell’indirizzo politico dei dicasteri, alla progettazione di misure attuative del programma di Governo e al coordinamento interistituzionale. Per la pluralità di attribuzioni e la competenza di direzione politica generale della Presidenza del Consiglio, sono innumerevoli gli organismi di tal genere che risiedono presso quest’ultima, spesso costituiti su iniziativa dei Ministri senza portafoglio.

1. Il 21 luglio 2022, il presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, all’esito di una rapida parlamentarizzazione della crisi, ha reiterato le dimissioni proprie e dell’intero esecutivo nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che, come ha scritto il Quirinale nel relativo comunicato, «ne ha preso atto»[1]. È così partito l’iter che ha portato, nella stessa giornata, allo scioglimento anticipato delle Camere; e, da lì, alla convocazione delle elezioni politiche per il successivo 25 settembre, all’insediamento della XIX legislatura repubblicana (13 ottobre) e al giuramento del governo Meloni (22 ottobre).

Le dimissioni dell’esecutivo, come noto, fanno sì che entri nella fase di cd. disbrigo degli affari correnti, espressione invalsa nella prassi per indicare quel momento in cui il gabinetto uscente non gode più della pienezza dei poteri derivante dalla sussistenza del rapporto fiduciario col Parlamento e deve dunque - «per generale convinzione», è stato scritto in dottrina[2] - occuparsi esclusivamente   della gestione di ordinaria amministrazione nell’attesa che si insedi il dicastero successivo.

È noto che il regolamento del Senato, già dal 2017, affianca al requisito numerico per la costituzione dei gruppi parlamentari una condizione politico-elettorale. Alla luce della più recente modifica, approvata il 27 luglio 2022, al Senato il requisito numerico per la costituzione dei gruppi parlamentari è stato abbassato da dieci a sei senatori, mentre la condizione politico-elettorale richiede la corrispondenza del gruppo a «un partito o un movimento politico, anche risultate dall’aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle elezioni al Senato propri candidati con lo stesso contrassegno e che abbia eletto almeno un senatore».

L’inizio della XIX legislatura è certamente caratterizzato da un chiaro cleavage tra maggioranza e opposizioni. Sin dal giorno successivo ai risultati elettorali, è emerso chiaramente come uno dei temi della legislatura sarà costituito dall’interrogativo sul se (e, eventualmente, sul come) le opposizioni, presentatesi divise in campagna elettorale, procederanno o meno a coordinarsi. Uno dei primi banchi di prova in questo senso, anche per misurare l’effettività di un qualche “statuto dell’opposizione”, è certamente costituito dalla elezione delle Presidenze degli organi parlamentari, specie alla luce della possibilità – circolata nel dibattito pubblico, ma poi non verificatasi nei fatti – di lasciare a un esponente di opposizione la Presidenza di una delle Assemblee.

Il 15 novembre 2022 la Giunta per il regolamento della Camera dei deputati, dando seguito a un ordine del giorno presentato dalla deputata Sportiello (M5S), accolto in occasione della discussione del bilancio interno nella seduta del 27 luglio 2022, ha approvato un parere alla luce del quale le deputate madri potranno allattare i propri figli e le proprie figlie, entro il primo anno d’età, nel corso delle sedute.

Il parere si inserisce in un percorso teso al progressivo riconoscimento dei diritti delle deputate madri, che tuttavia risulta avviato solo negli ultimi anni. In questo ambito, infatti, non erano riconosciute specificità o tutele particolari fino a tempi assai recenti.

Con proprio decreto del 3 maggio 2023, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha istituito una Commissione con compiti di studio e analisi sui temi legati all’organizzazione e al funzionamento del c.d. sistema delle Conferenze.

Ai sensi del decreto istitutivo, la suddetta Commissione procederà al riconoscimento dello stato attuale così da stabilire se sia più opportuno giungere a una modificazione delle fonti di rango primario (e.g. d.lgs. n. 281/1997) o positivizzare le prassi nel frattempo affermatesi in uno o più regolamenti interni.

Davanti alla Corte Suprema un avvocato, se riesce a parlare tre minuti senza essere interrotto, ha già parlato troppo.
Questo esige una forte preparazione di tutti sul tema, ma certo rende la cosa più viva” (Amato, 2022)

 

La Corte costituzionale in sede non giurisdizionale ha adottato la delibera 24 maggio 2022, con cui sono state realizzate significative modificazioni delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale». Il quadro normativo è completato dal decreto 30 maggio 2022 del Presidente della Corte costituzionale, di esecuzione alla delibera.
Prima di analizzare il contenuto dei due atti, risulta necessario riflettere sul profilo formale degli stessi. Di primo acchito, data l’estrema brevità del decreto e della stessa delibera, verrebbe da chiedersi se le norme non potessero essere adottate unitariamente in sede non giurisdizionale. La scelta effettuata si potrebbe giustificare alla luce della formulazione dell’art. 18 della l. 87/1953, il quale non stabilisce particolari limiti di competenza al decreto del Presidente della Corte costituzionale, definendolo tuttavia un provvedimento.

La figura del collaboratore parlamentare, nonostante assuma particolare rilevanza nel coadiuvare il deputato o il senatore nello svolgimento del suo mandato, è da sempre stata oggetto, in Italia, di una tutela alquanto lacunosa. È un tema lungamente affrontato e oggetto di confronto tra la categoria e le istituzioni interessate. Più volte è stato oggetto di specifici ordini del giorno proposti in sede di approvazione del bilancio interno delle Camere. Tuttavia, si è arrivati ad avere una disciplina del ruolo, delle mansioni e del trattamento economico del collaboratore parlamentare solo al termine della XVIII legislatura e limitatamente alla Camera dei deputati.

Osservatorio sulle fonti

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