- REDAZIONE
- Giurisprudenza costituzionale
Le Regioni non possono devolvere, con propria legge, le competenze in materia ambientale loro attribuite dal legislatore statale (1/2022)
Corte costituzionale, sent. 189/2021
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 07/10/2021; pubblicazione in G. U. 13/10/2021 n. 41
La sentenza qui segnalata riguarda i giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, lettere b) e c), della l.r. Lazio 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti), promossi con due distinte ordinanze dal TAR del Lazio. Secondo quest’ultimo “la disciplina censurata, delegando ai Comuni il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione e gestione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti derivanti dalla demolizione di veicoli e dalla rottamazione di macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti, introdurrebbe un modello di attribuzione delle competenze che viola la riserva allo Stato della potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema perché in contrasto con l’art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il quale assegna le funzioni amministrative in questione alla Regione senza, tuttavia, legittimarla all’ulteriore allocazione delle stesse presso un diverso ambito di autonomia.” (punto 1 del ‘considerato in diritto’).