Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Sentenza n. 240/2021 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 7 dicembre 2021 – Pubblicazione in G.U. del 9/12/2021, n. 9

Motivo della segnalazione

Nella sentenza n. 240 del 2021 la Corte costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto il meccanismo di designazione del sindaco delle Città metropolitane previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. legge Delrio). Nello specifico, la Corte d’appello di Catania ha censurato gli articoli 13, comma 1, e 14 della legge della Regione Siciliana n. 15 del 2015 e l’art. 1, comma 19, della legge n. 56 del 2014, per violazione degli articoli 1, 2, 3, 5, 48, 97 e 114 della Costituzione. Le disposizioni impugnate disciplinano – rispettivamente a livello regionale e nazionale – il sistema di designazione degli organi rappresentativi della Città metropolitana, stabilendo un meccanismo di identificazione ratione officii tra il sindaco del Comune capoluogo e il sindaco della Città metropolitana.

Sent. n. 66/2022 – giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito del 11/03/2022 – Pubblicazione in G. U. 16/03/2022 n. 11

 

Motivi della segnalazione
Soffermandosi sulle questioni ritenute significative dallo specifico punto di vista della Rubrica, la sentenza in oggetto è stata emessa nell’ambito di un giudizio in via incidentale promosso dalla Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, la quale dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 81, 97, 103, 111 (questo in relazione all’«art. 6 CEDU come ripreso dall’art. 47 Carta UE») e 119, primo, secondo e quarto comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 687, secondo periodo, e 688, secondo periodo, in combinato disposto con il comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», «come interpretati autenticamente» dall’art. 1, comma 815, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), ovverosia nel presupposto interpretativo che essi, nel regolare la procedura di discarico per inesigibilità dei crediti, avrebbero «effetto anche per le società private “scorporate”». In particolare, l’art. 1, comma 815, della legge n. 160 del 2019, dispone che «[i] contenuti delle norme vigenti riferite agli agenti della riscossione si intendono applicabili, sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, il cui ramo d’azienda è stato trasferito ai sensi dell’articolo 3, comma 24, lettera b)», del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (cioè alle cosiddette società private “scorporate”).

Sentenza n. 234/2021 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 03/12/2021 – Pubblicazione in G.U. 09/12/2021 n. 49

 Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 234/2021 la Corte costituzionale, accogliendo un ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ha dichiarato incostituzionale l’art. 5, comma 1, della legge reg. siciliana 11 agosto 2020, n. 17 (Riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia). Tale disposizione prevedeva che nelle more della costituzione dei nuovi organi dell’IZS siciliano l’Assessore regionale alla salute nominasse un commissario straordinario per lo svolgimento delle funzioni che a regime sono svolte dal consiglio di amministrazione e dal direttore generale; il commissario sarebbe rimasto in carico fino all’insediamento di tali organi.

Sent. n. 62/2022 – giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito del 10/03/2022 – Pubblicazione in G. U. 16/03/2022 n. 11

 

Motivi della segnalazione
La sentenza della Corte costituzionale risolve, con una decisione di accoglimento, questioni sollevate dal Consiglio di Stato aventi ad oggetto gli artt. 71, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 51, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Sentenza n. 231/2021 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 02/12/2021 – Pubblicazione in G.U. 09/12/2021 n. 49

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 231/2021 la Corte costituzionale ha rigettato una questione di costituzionalità degli artt. 4, comma 1, e 6, comma 1, del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, recante disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni ed emanato in attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103.

Le disposizioni impugnate prevedono che se la pena detentiva da eseguire non supera i quattro anni il condannato può essere affidato all’ufficio di servizio sociale per i minorenni; la pena detentiva da eseguire in misura non superiore a tre anni, invece, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza o presso comunità. Secondo il giudice a quo, tali disposizioni, che per i condannati minorenni subordinano l’accesso alle misure alternative a condizioni analoghe a quelle previste per gli adulti, violerebbero gli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost.; risulterebbe violato, inoltre, l’art. 76 Cost., poiché le condizioni ivi previste per l’accesso alle misure alternative si porrebbero in contrasto coi principi fissati nella legge delega n. 103/2017, che prevedono l’ampliamento dei criteri di accesso alle misure alternative alla detenzione e l’eliminazione di ogni automatismo nella concessione dei benefici penitenziari.

Sentenza n. 58/2022 – Giudizio sull’ammissibilita’ del referendum abrogativo

Deposito del 08/03/2022 - Pubblicazione in G. U. 09/03/2022

 

Motivo della segnalazione
È dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione delle seguenti disposizioni:
art. 192, comma 6, del r.d. n. 12 del 1941, limitatamente alle parole: «, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura»; art. 18, comma 3, della legge n. 1 del 1963; art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2006, limitatamente alle parole: «nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa»; art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 160 del 2006, limitatamente alle parole: «riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti»; art. 13 del d.lgs. n. 160 del 2006, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: «e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa», e ai commi 1, limitatamente alle parole: «il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,», 3, 4, 5 e 6; art. 3, comma 1, del d.l. n. 193 del 2009, come conv., limitatamente alle parole: «Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160».

Sent. n. 226/2021 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 02/12/2021 – Pubblicazione in G. U. 09/12/2021, n. 49

Motivo della segnalazione

Con questa sentenza la Corte costituzionale si pronuncia in ordine a questioni di costituzionalità oggetto di due ricorsi sollevati dal Governo in ordine a due leggi regionali siciliane che introducono norme di natura e rilevanza finanziaria in materia di funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana.

Con il primo ricorso è impugnato l’art. 1, comma 10, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2020, che rimette alla contrattazione sindacale la definizione dell’adeguamento dell’indennità mensile pensionabile del personale del Corpo forestale della Regione Siciliana, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., con riguardo alla materia del coordinamento della finanza pubblica, e degli artt. 14 e 17 dello statuto di autonomia. La Corte costituzionale aggiunge inoltre che dal tenore della motivazione, che si riferisce alla mancata individuazione della copertura finanziaria della spesa (qualificato dal ricorrente quale principio in materia di coordinamento della finanza pubblica, per cui ogni norma che importi nuovi o maggiori spese deve inderogabilmente indicare i mezzi per farvi fronte), si evince che la doglianza afferisce anche al contrasto con l’art. 81, terzo comma, Cost., ai sensi del quale, come è noto, «ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte». È proprio l’incompatibilità con l’art. 81, comma 3, Cost. ad essere rilevata e dichiarata dal giudice delle leggi.

Sentenza n. 54/2022 - giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale (2/2022)

Deposito del 04/03/2022 - Pubblicazione in G. U. 09/03/2022 n. 10.

 

Motivo della segnalazione
La tutela dei valori primari della maternità e dell’infanzia, tra loro inscindibilmente connessi (art. 31 Cost.), non tollera distinzioni arbitrarie e irragionevoli.
Nel condizionare il riconoscimento dell’assegno di natalità e dell’assegno di maternità alla titolarità di un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno cinque anni, al possesso di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e alla disponibilità di un alloggio idoneo, il legislatore ha fissato requisiti privi di ogni attinenza con lo stato di bisogno che le prestazioni in esame si prefiggono di fronteggiare.
Nell’introdurre presupposti reddituali stringenti per il riconoscimento di misure di sostegno alle famiglie più bisognose, le disposizioni censurate istituiscono per i soli cittadini di Paesi terzi un sistema irragionevolmente più gravoso, che travalica la pur legittima finalità di accordare i benefici dello stato sociale a coloro che vantino un soggiorno regolare e non episodico sul territorio della nazione.

Corte costituzionale, sent. 189/2021

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 07/10/2021; pubblicazione in G. U. 13/10/2021 n. 41

La sentenza qui segnalata riguarda i giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, lettere b) e c), della l.r. Lazio 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti), promossi con due distinte ordinanze dal TAR del Lazio. Secondo quest’ultimo “la disciplina censurata, delegando ai Comuni il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione e gestione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti derivanti dalla demolizione di veicoli e dalla rottamazione di macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti, introdurrebbe un modello di attribuzione delle competenze che viola la riserva allo Stato della potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema perché in contrasto con l’art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il quale assegna le funzioni amministrative in questione alla Regione senza, tuttavia, legittimarla all’ulteriore allocazione delle stesse presso un diverso ambito di autonomia.” (punto 1 del ‘considerato in diritto’).

 

Sentenza 6/2022 – La sentenza oggetto di annotazione è resa nell’ambito di un ricorso in via principale proposto dal Governo nei confronti di una legge della Regione Calabria, peraltro sottoposta – appunto nella materia sanitaria di cui qui si discute – ad amministrazione commissariale, che, nella sostanza, prevede una disciplina più restrittiva di quella nazionale, a tenore della quale in tutte le strutture pubbliche e private in cui è prevista la somministrazione di farmaci è obbligatoria la presenza di un farmacista iscritto al relativo ordine professionale.

La Nota riassuntiva sull’attività del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica nel settennato del Presidente Sergio Mattarella 2015-2022, curata dal Segretario generale Ugo Zampetti in merito all’attività del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica nel settennato del Presidente Sergio Mattarella, costituisce un documento di primario interesse, privo di precedenti. Con questo documento, infatti, l’Amministrazione quirinalizia - per la prima volta nella storia dell’Istituzione - rende conto della propria attività verso l’esterno considerando il “mandato” presidenziale come ambito di riferimento. Si tratta, pertanto, di un approfondimento rispetto alle note al bilancio già pubblicate. 

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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