Raccordi parlamentari Italia-UE

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La Corte di Giustizia precisa ulteriormente le condizioni per il riconoscimento a favore di un cittadino di paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione “statico”, del diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’art. 20 TFUE

Sentenza della Corte di giustizia (Quarta Sezione) del 5 maggio 2022, Subdelegación del Gobierno en Toledo, Cause riunite C‑451/19 e C‑532/19, ECLI:EU:C:2022:354

 

La Corte ha statuito che l’art. 20 TFUE osta al diniego di una domanda di ricongiungimento familiare presentata a favore di un cittadino di paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione che non abbia mai esercitato la libertà di circolazione (c.d. statico), per la sola ragione che quest’ultimo non abbia per sé e il suddetto familiare risorse sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro, senza che sia in alcun modo considerata l’esistenza, tra tali soggetti, di un rapporto di dipendenza tale per cui il mancato riconoscimento di un diritto di soggiorno derivato a favore del cittadino di paese terzo costringerebbe il cittadino dell’Unione a lasciare il territorio dell’Unione considerato nel suo insieme, privandolo così del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti connessi al suo status di cittadino dell’Unione.

Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza 9 giugno 2022, Causa C-673/20, EP contro Préfet du Gers, Institut national de la statistique et des études économiques, ECLI:EU:C:2022:449.

La sentenza in esame affronta diverse tematiche di carattere “costituzionale”. Segnatamente, la decisione si è concentrata sulla natura dello status di cittadinanza europea e sulle conseguenze che il recesso di uno Stato determina sullo stesso. Inoltre, nel valutare la compatibilità della decisione di conclusione dell’accordo di recesso del Regno Unito con il diritto primario e, segnatamente, con la Carta dei diritti fondamentali, la Corte di giustizia si è pronunciata altresì sull’autonomia “interna” dell’Unione nel negoziare il contenuto di un accordo internazionale.

Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 18 gennaio 2022, JY (Révocation d'une assurance de naturalisation), causa 118/20[1], ECLI:EU:C:2022:34

Nella sentenza JY, la Corte di giustizia, nella formazione della Grande sezione, ha innanzitutto chiarito che una situazione nella quale un cittadino dell’Unione rinunci alla sua cittadinanza di origine e perda, di conseguenza, lo status di cittadino dell’Unione in ragione della garanzia di naturalizzazione ricevuta dallo Stato membro ospitante, rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, qualora tale garanzia sia successivamente revocata con l’effetto di impedire alla persona interessata di recuperare lo status di cittadino dell’Unione. In tal caso, spetta alle autorità nazionali dello Stato membro ospitante valutare se la decisione di revocare la garanzia di concessione della cittadinanza di tale Stato membro sia compatibile con il principio di proporzionalità in considerazione delle conseguenze che essa comporta per la situazione personale e familiare di tale persona.

Sentenza della Corte di Giustizia del 20 gennaio 2022, Romania/ Commissione, C-899/19 P

La Corte di Giustizia, pronunciandosi sull’impugnazione della sentenza con cui il Tribunale aveva confermato la decisione della Commissione di registrare la proposta di iniziativa dei cittadini europei «Minority SafePack», ha precisato che, pur nel rispetto del principio di attribuzione delle competenze dell’Unione e a condizione che siano basati su una corretta base giuridica, gli atti dell’Unione possono essere diretti al rispetto dei valori su cui questa si fonda. Inoltre, in riferimento all’obbligo di motivare la decisione di registrare una proposta di iniziativa dei cittadini europei, la Corte ha chiarito che, in presenza delle condizioni richieste dal diritto dell’Unione ai fini della registrazione - tra cui in particolare la circostanza che la suddetta proposta non esuli manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo - , la Commissione è tenuta a procedere alla registrazione e non è titolare di un ampio potere discrezionale al riguardo.

Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 21 dicembre 2021, Randstad Italia, Causa C‑497/20, ECLI:EU:C:2021:1037

La Corte di Giustizia, pronunciandosi sul rinvio della Corte di Cassazione (Sezioni Unite), ha chiarito che il diritto dell’Unione europea non fa obbligo agli Stati membri di prevedere la possibilità di contestare la conformità al diritto dell’Unione di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa nell’ambito di un ricorso dinanzi all’organo giurisdizionale supremo.  Allo stesso tempo, tuttavia, è stato censurato l’approccio del Consiglio di Stato alla legittimazione dell’offerente escluso nell’ambito di una procedura di appalto, in quanto contrastante con la direttiva sugli appalti pubblici.

Il 20 giugno 2022 è stata pubblicata la relazione finale della Commissione sui crimini internazionali, istituita dal Ministero della Giustizia con decreto ministeriale del 22 marzo 2022, contenente il progetto di Codice dei Crimini internazionali.

L’elaborazione di un codice dei crimini internazionali risponde all’esigenza richiamata nel d.m. 22 marzo 2022 di assicurare l’adempimento degli obblighi internazionali assunti dall’Italia in ambito penale, in particolare mediante l’adattamento nel diritto interno della materia dei crimini internazionali.

Il 14 dicembre 2021 il Senato della Repubblica ha approvato, dopo vari passaggi, una proposta di riforma che andrebbe ad inserire nel Codice penale un titolo VIII-bis intitolato “Dei delitti contro il patrimonio culturale”. Attualmente il progetto di legge è stato trasmesso alla Camera (n. 893-B) dove è oggetto di esame da parte della Commissione Giustizia.

Con sentenza pubblicata in data 24 agosto 2022, la Corte Suprema di Cassazione Sezione Unite Civili si è pronunciata sul sensibile tema dello status civitatis italiano, con particolare riguardo alla questione concernente la possibile configurazione di una “rinuncia tacita” della cittadinanza da parte degli italiani emigrati in Brasile e sottoposti alla naturalizzazione di massa alla fine del diciannovesimo secolo, attesi i riflessi sulla linea di trasmissione dei discendenti.

Si premette che la vicenda in oggetto ha rappresentato l’occasione per la Corte di legittimità per offrire una puntuale ricostruzione storica circa la natura giuridica e il valore sottesi al concetto di cittadinanza, e le caratteristiche immanenti e i risvolti derivanti dall’acquisizione, mantenimento o perdita dello status di cittadino italiano.

 

Il 29 aprile 2022 la Germania ha avviato un nuovo procedimento contro l’Italia davanti alla Corte Internazionale di Giustizia (CIG). Come si legge nell’Application instituting proceedings and request for the indication of provisional measures. Certain questions of jurisdictional immunity and enforcement of judgements, Federal Republic of Germany v. Italian Republic (https://www.icj-cij.org/en), la Germania sostiene che, nonostante la pronuncia della CIG di dieci anni fa, nel caso che aveva visto contrapposti i due paesi nella stessa materia delle immunità giurisdizionali (CIG, Jurisdictional immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening)), dal 2012 le corti interne italiane hanno continuato ad accogliere ricorsi contro la Germania (in merito a richieste di risarcimento dei danni nei confronti delle vittime di violazioni gravi del diritto internazionale umanitario commesse dal Terzo reich fra il 1943 e il 1945) in violazione dell’immunità cognitiva ed esecutiva (visto che si è prospettato il sequestro di alcuni immobili tedeschi situati a Roma per dare esecuzione alle sentenze italiane) di quest’ultima.

Il 26 agosto 2022 il Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilità (Committee on the Rights of Persons with Disabilities) ha adottato la decisione sul caso M.S.B. c. Italia. La ricorrente, la signora Maria Simona Bellini, si era rivolta al Comitato presentando una comunicazione il 28 marzo 2017, lamentando la violazione da parte dell’Italia dei diritti sanciti nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD, 2006) sia nei propri confronti che nei confronti della figlia e del partner di quest’ultima, entrambi persone con disabilità, e a cui M.S.B. prestava assistenza continuativa.

Con la legge 14 giugno 2021, n. 14, l’Italia ‘autorizza’ l’istituzione della zona economica esclusiva (ZEE).

Nonostante  avesse ratificato la Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare con la legge del 2 dicembre 1994, n. 689, infatti, l’Italia non aveva ancora provveduto ad istituire tale zona marittima di giurisdizione sovrana oltre il limite esterno del proprio mare territoriale, che ai sensi della Convenzione non viene infatti attribuita direttamente dal diritto internazionale allo Stato costiero ma necessita di un atto unilaterale da parte di quest’ultimo che ne proclami l’istituzione.

È da precisare che la legge “autorizza” l’istituzione della ZEE, ma questa verrà proclamata “con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale” (art. 1(2) della legge).

Tale decisione ha dei risvolti per gli interessi del paese estremamente rilevanti.

Osservatorio sulle fonti

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