Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Questo contributo costituisce un primo tentativo di riorganizzazione e analisi dei dati riguardanti la produzione legislativa nella XVIII legislatura la cui esperienza si è conclusa il 12 ottobre scorso. I dati che si vanno a presentare sono stati tratti da “La produzione normativa: cifre e caratteristiche” dell’Osservatorio legislativo e parlamentare della Camera dei Deputati, dalla documentazione e dalle schede di analisi prodotte dalla fondazione OpenPolis, dalle schede statistiche del Senato della Repubblica. Si tratta di dati che confermano alcune tendenze di fondo che caratterizzano la produzione legislativa del nostro paese e evidenziano alcuni aspetti di novità concernenti l’uso e il ricorso a singole fonti nel periodo considerato. La XVIII legislatura copre il periodo che va dal 23 marzo 2018 al 12 ottobre 2022 e ha visto il susseguirsi di alcune importanti crisi, quale quella sanitaria, economica, internazionale, i cui effetti si sono intrecciati e concatenati e hanno avuto un notevole impatto sul sistema delle fonti. Un altro fattore che deve essere qui soltanto accennato è quello dell’incidenza dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sul sistema delle fonti.

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Titolo completo: Alcune considerazioni sulla produzione legislativa in materia di obbligo vaccinale, green pass e deroghe al divieto di mobilità e quarantena precauzionale disposte per garantire l’esercizio del diritto di voto dei grandi elettori in occasione dell’elezione del Presidente della Repubblica

Introduzione

A livello europeo i regolamenti UE n. 953 e 954 del 14 giugno 2021, al fine di agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di CoViD-19, hanno tracciato il quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione dei certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla CoViD-19[1].

E’ indubbio che i due regolamenti UE abbiano potuto incidere potenzialmente anche sul dibattito interno agli Stati, lasciando in ogni caso un ampio margine decisionale agli Stati membri di imporre misure maggiormente restrittive nel caso in cui la rispettiva situazione epidemiologica lo richiedesse.

Premessa

La resilienza cibernetica pare porsi come un concetto catalizzatore ossia, in senso non necessariamente deteriore, una catchword in rapporto di generalità rispetto al concetto di sicurezza cibernetica.

Prendendo le mosse dalle fonti nazionali ed europee esistenti sul tema, indicate nel paragrafo successivo, si potrebbe affermare che mentre l’espressione ‘sicurezza cibernetica’ attiene ad alcuni aspetti tecnici specifici, quali la prevenzione e la risposta a minacce informatiche che possono danneggiare dati e infrastrutture informatiche, la resilienza cibernetica pare fare riferimento ad una dimensione normativa e organizzativa di maggiore ampiezza attinente alla gestione e protezione di reti e infrastrutture, alla identificazione e rilevazione delle minacce, alla risposta e ripristino della funzionalità dei servizi e alla governance cibernetica a garanzia della efficacia e efficienza delle reti e infrastrutture.

L’8 febbraio 2022 la Camera ha definitivamente approvato, in seconda deliberazione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il disegno di legge di riforma costituzionale volto a integrare il valore dell’ambiente nell’elenco dei principi fondamentali (art. 9) e nella prima parte (art. 41) della Costituzione. Il testo era già stato approvato dal Senato ad ampia maggioranza ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2022, come legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, recante Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente.

Con la sentenza n. 67 dell’11 marzo 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, c. 6-bis, del d.l. 13.3.1988, n. 69 (convertito nella l. 13.5.1988, n. 153, istitutiva dell’assegno al nucleo familiare), secondo cui, a differenza di quanto stabilito per i cittadini italiani, il coniuge e i figli del cittadino straniero non residenti in Italia non integrano il nucleo familiare quale definito all’art. 2, c. 6, dello stesso decreto (a meno che lo Stato di cittadinanza dello straniero riservi un trattamento di reciprocità ai cittadini italiani ovvero sia stata stipulata una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia). Al contrario del giudice remittente (la Sezione lavoro della Corte di Cassazione), la Consulta ha ritenuto dotate di effetto diretto le disposizioni di diritto UE evocate come parametri interposti e, non sussistendo un’ipotesi di doppia pregiudizialità relativa alla Carta dei diritti fondamentali, ha affermato che il giudice remittente – che aveva prioritariamente adito la Corte di giustizia - avrebbe dovuto disapplicare senza porre la questione di costituzionalità.

Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 21 giugno 2022, Ligue des droits humains, causa C-817/19, ECLI:EU:C:2022:491

[1]

Nella sentenza  Ligue des droits humains, la Corte di giustizia è stata chiamata a pronunciarsi, tra l’altro, circa la validità della direttiva PNR alla luce dei diritti fondamentali sanciti dagli artt. 7 e 8 della Carta, nonché dell’art. 52, par. 1, della stessa. La Corte di giustizia si sofferma in particolare sul rispetto del principio di proporzionalità e sul carattere necessario delle ingerenze risultati dalla direttiva PNR ai diritti fondamentali citati. La Corte di giustizia, al termine del proprio lungo ragionamento, arriva alla conclusione  che il trasferimento, il trattamento e la conservazione dei dati PNR previsti da tale direttiva possono essere considerati come limitati allo stretto necessario ai fini della lotta contro i reati di terrorismo e i reati gravi, a condizione che i poteri previsti da detta direttiva siano interpretati secondo quanto statuito dalla Corte di giustizia stessa.

Sentenza della Corte di giustizia (Seconda Sezione) del 13 ottobre 2022, S.C.R.L., Causa C‑344/20, ECLI:EU:C:2022:774

Specificando quanto già affermato nelle precedenti sentenze Achbita e WABE, la Corte di Giustizia è tornata sul tema della compatibilità con il diritto UE del divieto di indossare simboli religiosi imposto dal regolamento interno di un’impresa. In particolare, essa ha chiarito che la religione e le convinzioni personali non possono considerarsi due motivi di discriminazione distinti ai sensi della direttiva 2000/78, relativa alla parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro, ma costituiscono invece un solo e unico motivo di discriminazione. Inoltre, la Corte ha specificato che, nonostante la direttiva ponga dei requisiti minimi e consenta agli Stati membri di mantenere o introdurre nel proprio ordinamento disposizioni più favorevoli, questo margine di discrezionalità non può estendersi fino a consentire agli Stati membri di qualificare, nella propria normativa nazionale di trasposizione della direttiva, la religione e le convinzioni filosofiche come due motivi di discriminazione distinti.

La Corte di Giustizia precisa ulteriormente le condizioni per il riconoscimento a favore di un cittadino di paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione “statico”, del diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’art. 20 TFUE

Sentenza della Corte di giustizia (Quarta Sezione) del 5 maggio 2022, Subdelegación del Gobierno en Toledo, Cause riunite C‑451/19 e C‑532/19, ECLI:EU:C:2022:354

 

La Corte ha statuito che l’art. 20 TFUE osta al diniego di una domanda di ricongiungimento familiare presentata a favore di un cittadino di paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione che non abbia mai esercitato la libertà di circolazione (c.d. statico), per la sola ragione che quest’ultimo non abbia per sé e il suddetto familiare risorse sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro, senza che sia in alcun modo considerata l’esistenza, tra tali soggetti, di un rapporto di dipendenza tale per cui il mancato riconoscimento di un diritto di soggiorno derivato a favore del cittadino di paese terzo costringerebbe il cittadino dell’Unione a lasciare il territorio dell’Unione considerato nel suo insieme, privandolo così del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti connessi al suo status di cittadino dell’Unione.

Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza 9 giugno 2022, Causa C-673/20, EP contro Préfet du Gers, Institut national de la statistique et des études économiques, ECLI:EU:C:2022:449.

La sentenza in esame affronta diverse tematiche di carattere “costituzionale”. Segnatamente, la decisione si è concentrata sulla natura dello status di cittadinanza europea e sulle conseguenze che il recesso di uno Stato determina sullo stesso. Inoltre, nel valutare la compatibilità della decisione di conclusione dell’accordo di recesso del Regno Unito con il diritto primario e, segnatamente, con la Carta dei diritti fondamentali, la Corte di giustizia si è pronunciata altresì sull’autonomia “interna” dell’Unione nel negoziare il contenuto di un accordo internazionale.

Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 18 gennaio 2022, JY (Révocation d'une assurance de naturalisation), causa 118/20[1], ECLI:EU:C:2022:34

Nella sentenza JY, la Corte di giustizia, nella formazione della Grande sezione, ha innanzitutto chiarito che una situazione nella quale un cittadino dell’Unione rinunci alla sua cittadinanza di origine e perda, di conseguenza, lo status di cittadino dell’Unione in ragione della garanzia di naturalizzazione ricevuta dallo Stato membro ospitante, rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, qualora tale garanzia sia successivamente revocata con l’effetto di impedire alla persona interessata di recuperare lo status di cittadino dell’Unione. In tal caso, spetta alle autorità nazionali dello Stato membro ospitante valutare se la decisione di revocare la garanzia di concessione della cittadinanza di tale Stato membro sia compatibile con il principio di proporzionalità in considerazione delle conseguenze che essa comporta per la situazione personale e familiare di tale persona.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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