Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

LOMBARDIA, Milano, 9 maggio 2022, n. 1064
La ricorrente non è legittimata a contestare la violazione di norme regolamentari relative alle modalità di svolgimento dei lavori del consiglio comunale in quanto si tratta al più di regole poste a tutela del munus publicum esercitato dai consiglieri comunali e non a favore dei terzi.
In ogni caso la scelta in merito all’urgenza della trattazione di una materia così come la dichiarazione di immediata eseguibilità di una deliberazione costituiscono scelte politiche che rientrano nel merito della decisione amministrative e quindi sono insindacabili dal giudice amministrativo.

 

CASS. CIVILE, sez. lav., 20 ottobre 2022, n. 30978
Per consolidata giurisprudenza (Cassazione civile sez. lav., 28/05/2020, n. 10211; sez. trib. 23/11/2020 n. 26555 e giurisprudenza ivi citata) qualora con il ricorso per Cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di un regolamento comunale è necessario che le norme del regolamento invocate siano interamente trascritte o allegate, non operando, con riguardo alle norme giuridiche secondarie - (rispetto alle quali va tenuto distinto il caso delle fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale) - il principio iura novit curia, e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti comunali tra i doveri del Giudice, che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti.

 

T.A.R. SICILIA, Catania, 11 febbraio 2022, n. 400

Com’è noto, l’istituto della disapplicazione ha trovato ormai stabile applicazione (anche) nell’ambito del giudizio amministrativo quale “strumento per la risoluzione delle antinomie tra fonti del diritto che trova fondamento nel principio della graduazione della forza delle diverse fonti normative tutte astrattamente applicabili e, pertanto, presuppone, come già chiarito da questo Consiglio (ex ceteris, C.d.S., sez. VI, 5 gennaio 2015, n.1), che il precetto contenuto nella norma regolamentare si ponga in contrasto diretto con quello contenuto in altra fonte di grado superiore”[ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. II, 9 gennaio 2020, n. 219]. Il problema, però, è che il rapporto fra leggi statali – ove anche adottate a norma della lettera p) del secondo comma dell’art. 117 Cost., che riconosce allo Stato competenza esclusiva in materia di “legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane” – e Statuti Comunali non è più di sovraordinazione delle prime ai secondi: le quali ultime costituiscono piuttosto “fonti paraprimarie o subprimarie”(Cass. civ. Sez. V, Ord., 29 ottobre 2021, n. 30655).

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, 11 aprile 2022, n. 2445
Il TAR ricorda che il regime di impugnazione e, di conseguenza, il dies a quo del termine per impugnare i regolamenti e le deliberazioni della giunta o del consiglio comunali dipendono dalla natura sostanziale di tali atti, dovendo in via preliminare distinguersi a seconda che le prescrizioni negli stessi contenute abbiano carattere meramente programmatico, generale e astratto oppure concreto ed immediatamente lesivo.

CASS. CIVILE, sez. III, 25 luglio 2022, n. 23131

Qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di norme secondarie (quali delibere o regolamenti comunali) è necessario - in virtù del principio di specificità dei motivi del ricorso stesso - che le stesse siano interamente trascritte o allegate, non operando, con riguardo ad esse (diversamente da quel che si verifica nel caso per le fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale), il principio iura novit curia, e non rientrando, pertanto, la conoscenza delle norme secondarie indicate tra i doveri del giudice, il quale, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti (Cass. 29 agosto 2006, n. 18661; Cass. 27 gennaio 2009, n. 1893; Cass. 23 gennaio 2014, n. 1391, Cass. civ., 17 ottobre 2016, n. 20969).

Parere CONS. STATO, sez. I, Adunanza di sezione, 21 febbraio 2022, n. 418

L'art. 6 del d. lgs. n. 267/2000, comma 4, recita "Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie";

CASS. CIVILE, sez. 13 aprile 2022, n. 12106
La modifica costituzionale dell'art. 114 Cost., e la L. n. 131 del 2003, che alla stessa ha dato attuazione, hanno riconosciuto ai Comuni autonomia statutaria e regolamentare e pertanto gli stessi, seppure tenuti in relazione ai poteri organizzativi al rispetto dei principi fondamentali sui quali si fonda la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, (primo fra tutti quello della necessaria distinzione fra attività di indirizzo politico ed attività di gestione), ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 89, "disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi...." ed esercitano la potestà regolamentare in tema di "b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;....c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;... e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva " (art. 89 T.U.E.L., comma 2), con i soli limiti che derivano, una volta assicurato il rispetto dei principi generali già richiamati e delle disposizioni dettate dal T.U.E.L., "dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti" (art. 89 T.U.E.L., comma 5).

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, 28 ottobre 2021, n. 6777

Nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione: salva restando la possibilità per lo statuto comunale competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio (L. n. 142 del 1990, "ex" art. 36 e 35; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 6, comma 2, testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali) - di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare l'uno o l'altro intervento in relazione alla natura o all'oggetto della controversia: Cass. sez. un. 12868/2005; 186/2001) (Cassazione Civile, sez. I, 20 marzo 2014, n. 6555).

CONS. STATO, sez. V, 9 giugno 2022, n. 4713
Il Regolamento uffici e servizi, ex art. 89 d.lgs. n. 267 del 2000, è un Regolamento sui generis, di competenza della Giunta (art. 48, comma 3, d.lgs. n. 267 del 2000; cfr., nella specie, anche l’art. 36 dello Statuto del Comune di Fabriano) “proprio per porre in evidenza che la organizzazione degli uffici degli enti locali è vicenda intrinsecamente collegata con il potere operativo” (Cons. Stato, V, 3 settembre 2018, n. 5143).

CASS. CIVILE, sez. trib., 27 gennaio 2022, n. 2377
Ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune l'autorizzazione alla lite non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione; ma lo statuto comunale (atto a contenuto normativo, direttamente conoscibile dal giudice) o anche i regolamenti municipali, nei limiti in cui ad essi espressamente rinvii lo stesso statuto, possono affidarla ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, od anche, con riguardo all'intero contenzioso, al dirigente dell'ufficio legale, così come possono esigere detta autorizzazione (della giunta o del competente dirigente), altrimenti non necessaria.

 

CASS. CIVILE, sez. lav., 14 giugno 2022, n. 19192

Il regolamento comunale degli uffici e dei servizi non può intervenire sulla materia delle posizioni organizzative, disciplinata dal contratto collettivo. Invero, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1 ̶ il cui testo non è stato interessato dagli interventi normativi di riforma del pubblico impiego privatizzato ̶ ha riservato agli atti unilaterali della amministrazione pubblica ̶ adottati sulla base dei principi generali fissati da disposizioni di legge e secondo i rispettivi ordinamenti ̶ le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, la individuazione degli uffici di maggiore rilevanza e dei modi di conferimento della loro titolarità, la determinazione delle dotazioni organiche complessive.

Osservatorio sulle fonti

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