Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

CONS. STATO sez. II, 28 settembre 2022, n. 8341

Dall'assetto delle competenze dello Stato, delle Regioni e degli enti locali delineato dalla l. n. 36/2001, recante "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", si evince, secondo il richiamato indirizzo, che la potestà regolamentare attribuita a questi ultimi enti "non può svolgersi nel senso di un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della loro ubicazione o connotazione o di concrete (e, come tali, differenziate) esigenze di armonioso governo del territorio (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 dicembre 2013, n. 687).

T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Trieste, 4 febbraio 2022, n. 77
Il potere dei Comuni di adottare un regolamento in materia di telefonia mobile trova base giuridica e relativa disciplina, per quanto riguarda il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, nell’art. 16 della l. reg. 3 del 2011. Il comma 1, in particolare, prevede che i Comuni approvino “nel rispetto dei principi informatori di cui all' articolo 8, comma 6, della legge 36/2001 … il regolamento comunale per la telefonia mobile, di seguito denominato regolamento, anche come atto integrativo o parte del regolamento edilizio comunale”.

T.A.R. LAZIO, Roma, 27 giugno 2022, n. 8761

I regolamenti - deliberati da organi che esprimono l’indirizzo politico e amministrativo dell’ente - partecipano della stessa natura della legge (sono fonti del diritto) e, come al legislatore (al quale, peraltro, è riconosciuta libertà nel fine) non si domanda spiegazione delle scelte di cui v’è traduzione nelle specifiche disposizioni, allo stesso modo l’ente locale che adotta il regolamento non è tenuto ad un onere motivazionale nell’esercizio della sua discrezionalità, in quanto anch’essa collocata ad un livello politico (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione V, n.7904/2020).

CONS. STATO sez. VI, 26 settembre 2022, n. 8259

L'art. 8 l. 22 febbraio 2001, n. 36 (nella versione precedente alla modifica introdotta dall'articolo 38, comma 6, d.l. 76/2020, convertito dalla l. 120/2020, dovendosi applicare, ratione temporis, la precedente formula normativa riferita all'epoca di svolgimento del procedimento per il quale è qui controversia) inoltre, nel disciplinare il riparto di competenze tra le Regioni, le Province e i Comuni in materia, stabilisce che i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

CASS. CIVILE, sez. trib., 05 novembre 2021, n. 31850; CASS. CIVILE, sez. trib., 29 ottobre 2021, n. 30655
Qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di un regolamento o di una delibera comunale o regionale, è necessario, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso, che il testo di detti atti sia interamente trascritto o allegato, non operando, con riguardo alle norme giuridiche secondarie (rispetto alle quali va tenuto distinto il caso delle fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale), il principio iura novit curia, e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti o delle delibere tra i doveri del giudice, che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti.

T.A.R. LOMBARDIA, Milano, 11 aprile 2022, n. 1064

Con la seconda censura si assume la violazione dello Statuto comunale di Gallarate nella parte in cui prevede che il Consiglio comunale si riunisce in seduta d’urgenza soltanto per deliberare su argomenti indifferibili, nell’ambito dei quali non si potrebbe far rientrare la deliberazione impugnata.
Il motivo è inammissibile per difetto di legittimazione attiva della ricorrente.

CONS. STATO, sez. VI, 15 settembre 2022, n. 7991

Nella fattispecie non è individuabile alcun divieto generalizzato all'installazione di SRB.
Difatti, la disciplina paesaggistica dettata dal Regolamento urbanistico di Orbetello si limita a prevedere che ogni intervento sulle aree protette, compresi quelli relativi all'installazione di infrastrutture per le telecomunicazioni, sia sottoposto alla valutazione dell'autorità competente alla tutela del vincolo, la quale ben può esprimersi favorevolmente, laddove non ravvisi pregiudizi al bene da salvaguardare.
Non è configurabile, poi, alcun dovere dell'amministrazione di attivarsi per verificare l'esistenza di una localizzazione alternativa, spettando all'operatore privato individuare il sito su cui collocare l'impianto e sottoporlo alla valutazione di competenza dell'autorità paesaggistica.

CASS. CIVILE, sez. trib., 24 gennaio 2022, n. 1951

In sede di legittimità, non opera, con riguardo ai regolamenti comunali, il principio "iura novit curia" e la conoscenza di tali norme giuridiche secondarie non rientra, pertanto, tra i doveri del giudice che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti (Cass. 10 ottobre 2008, n. 24922; Cass. 29 maggio 2006, n. 12786). Pertanto, qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di un regolamento comunale, è necessario - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso - che le norme del regolamento invocate siano interamente trascritte o allegate, non operando, con riguardo alle norme giuridiche secondarie (rispetto alle quali va tenuto distinto il caso delle fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale), il principio "iura novit curia", e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti comunali (così come di quelli provinciali) tra i doveri del giudice, che, solo ove ‘disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti (Cass. 29 agosto 2006, n. 18861).

LOMBARDIA, Milano, 9 maggio 2022, n. 1064
La ricorrente non è legittimata a contestare la violazione di norme regolamentari relative alle modalità di svolgimento dei lavori del consiglio comunale in quanto si tratta al più di regole poste a tutela del munus publicum esercitato dai consiglieri comunali e non a favore dei terzi.
In ogni caso la scelta in merito all’urgenza della trattazione di una materia così come la dichiarazione di immediata eseguibilità di una deliberazione costituiscono scelte politiche che rientrano nel merito della decisione amministrative e quindi sono insindacabili dal giudice amministrativo.

 

CASS. CIVILE, sez. lav., 20 ottobre 2022, n. 30978
Per consolidata giurisprudenza (Cassazione civile sez. lav., 28/05/2020, n. 10211; sez. trib. 23/11/2020 n. 26555 e giurisprudenza ivi citata) qualora con il ricorso per Cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di un regolamento comunale è necessario che le norme del regolamento invocate siano interamente trascritte o allegate, non operando, con riguardo alle norme giuridiche secondarie - (rispetto alle quali va tenuto distinto il caso delle fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale) - il principio iura novit curia, e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti comunali tra i doveri del Giudice, che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti.

 

T.A.R. SICILIA, Catania, 11 febbraio 2022, n. 400

Com’è noto, l’istituto della disapplicazione ha trovato ormai stabile applicazione (anche) nell’ambito del giudizio amministrativo quale “strumento per la risoluzione delle antinomie tra fonti del diritto che trova fondamento nel principio della graduazione della forza delle diverse fonti normative tutte astrattamente applicabili e, pertanto, presuppone, come già chiarito da questo Consiglio (ex ceteris, C.d.S., sez. VI, 5 gennaio 2015, n.1), che il precetto contenuto nella norma regolamentare si ponga in contrasto diretto con quello contenuto in altra fonte di grado superiore”[ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. II, 9 gennaio 2020, n. 219]. Il problema, però, è che il rapporto fra leggi statali – ove anche adottate a norma della lettera p) del secondo comma dell’art. 117 Cost., che riconosce allo Stato competenza esclusiva in materia di “legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane” – e Statuti Comunali non è più di sovraordinazione delle prime ai secondi: le quali ultime costituiscono piuttosto “fonti paraprimarie o subprimarie”(Cass. civ. Sez. V, Ord., 29 ottobre 2021, n. 30655).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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