Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Sent. n. 245/2022 – giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito del 09/12/2022 – Pubblicazione in G. U. 14/12/2022, n. 50

 

Motivo della segnalazione

Questa sentenza della Corte costituzionale si confronta con il tema del rapporto tra decreto-legge e legge di conversione, su sollecitazione di una questione, sollevata dalla quinta sezione civile della Corte di cassazione, avente ad oggetto una disposizione del d.l. n. 225 del 2010, inserita in sede di conversione, nella parte in cui introduce, in particolare, i periodi secondo e terzo del comma 5-quinquies dell’art. 5 della legge n. 225 del 1992 (la legge istitutiva del servizio nazionale della protezione civile). Il parametro è costituito dall’art. 77, comma 2, Cost..

Titolo completo: È costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. Immigrazione) in quanto costituisce una forma di automatismo legislativo che, in presenza di condanna per alcuni reati particolarmente lievi, osta al rinnovo del permesso di soggiorno, precludendo all’amministrazione l’esame sulla effettiva sussistenza di ragioni di sicurezza

Sent. n. 88/2023 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito dell’8 maggio 2023 – Pubblicazione in G.U. del 10/05/2023, n. 19

Motivo della segnalazione
La Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi su due questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, relativamente all’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede che il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (spaccio di sostanze stupefacenti di “minore entità”), nonché il reato di cui all’art. 474 c.p. (commercio di prodotti con segni contraffatti) siano automaticamente ostativi al rilascio ovvero al rinnovo del permesso di soggiorno. Tale disposizione, ad opinione del rimettente, determinerebbe un automatismo legislativo che, in caso di condanna per reati di particolare tenuità, osta al rinnovo del permesso di soggiorno, in violazione dei canoni di proporzionalità e adeguatezza, così come ricavabili dagli art. 3 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU.

Sent. n. 157/2023 – giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

Deposito del 20/07/2023 – Pubblicazione in G. U. 26/07/2023, n. 30

Motivo della segnalazione

La sentenza qui segnalata ha ad oggetto un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura nei confronti della Camera dei deputati in riferimento ad una deliberazione con cui la Camera aveva negato l’autorizzazione – richiesta dalla ricorrente ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 – all’utilizzazione in un procedimento disciplinare di captazioni informatiche, effettuate nell’ambito di un procedimento penale, di conversazioni di un deputato (Cosimo Maria Ferri), nella sua qualità di magistrato fuori ruolo. La Camera, riqualificando indebitamente come “indirette” (in quanto preordinate a captare anche conversazioni dell’on. Ferri) intercettazioni reputate invece dalla Sezione disciplinare “casuali” (o, come la Corte preferisce definirle, “occasionali”), avrebbe esercitato in maniera illegittima le proprie attribuzioni, così interferendo sull’esercizio delle funzioni costituzionalmente riconosciute al CSM.

Sentenza n. 241/2022 - GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Deposito del 01/12/2022 Pubblicazione in G. U. 07/12/2022 n. 49

Con ricorso depositato il 18 marzo 2022 (reg. confl. poteri n. 4 del 2021), il Tribunale ordinario di Torino, sesta sezione penale, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla deliberazione del 24 marzo 2021 (doc. IV-ter, n. 11-A), con cui la Camera dei deputati ha reputato che le dichiarazioni dall’allora deputato Stefano Esposito – contenute nello scritto pubblicato il 1° settembre 2012, sulla sua pagina Facebook – fossero espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari e, pertanto, riconducibili alla garanzia di insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione.

Sentenza n. 71/2023 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 14/04/2023 – Pubblicazione in G.U. 19/04/2023 n. 16

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 71/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile una questione di legittimità costituzionale promossa dalla Regione Liguria e avente ad oggetto l’art. 1, commi 172, 174, 563 e 564, della legge n. 234/2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024). Le disposizioni impugnate intervengono sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale (FSC), incrementandone la dotazione e stabilendo specifici vincoli di destinazione sulla relativa spesa. Le censure formulate dalla Regione ricorrente chiedevano l’eliminazione di tali vincoli di destinazione, facendo leva sui consolidati orientamenti giurisprudenziali della Corte in tema di divieto di istituzione di fondi generali a carattere vincolato; per altro verso, dall’art. 119 Cost. si possono ricavare il principio del finanziamento integrale delle funzioni attribuite ai vari livelli di governo e il principio della tipicità degli strumenti perequativi. Con riguardo alle disposizioni impugnate, la Regione ricorrente non ha contestato l’incremento della dotazione del fondo, ma il fatto che questa venga gravata da vincoli di destinazione, che permarranno anche nei prossimi esercizi finanziari. Secondo le prospettazioni della difesa regionale, in seguito alla declaratoria d’incostituzionalità delle disposizioni impugnate l’intero ammontare dei nuovi finanziamenti verrebbe ripartito fra i comuni senza più vincolo di destinazione.

Sent. n. 151/2023 - giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 18/07/2023 - Pubblicazione in G. U. del 19/07/2023

Motivo della segnalazione

Il Tribunale ordinario di Siena, in composizione monocratica, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6 del d.l. n. 162 del 2022, poi convertito, con modificazioni, nella legge n. 199 del 2022, in riferimento agli artt. 73, terzo comma, 77, secondo comma, Cost., nonché al «coordinato disposto» degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7, paragrafo 1, CEDU e all’art. 15, paragrafo 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici.
Dopo la ricognizione del contesto normativo di riferimento, la Corte ha preliminarmente dichiarato non fondata la questione relativa alla violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost., affermando innanzi tutto, che la diversità di ambiti materiali in cui interviene il decreto-legge non esclude che si possano individuare due settori più generali oggetto del provvedimento governativo, caratterizzati dagli interventi ricadenti nell’ambito del sistema penale (per ciò che riguarda la disciplina dell’ergastolo ostativo, il contrasto e la prevenzione dei raduni illegali e, appunto, il differimento dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022) e dell’organizzazione sanitaria (con riguardo all’anticipazione del termine finale per la vaccinazione obbligatoria anti SARS-CoV-2).

sentenza 216/2022

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Udienza pubblica del 13/09/2022; Decisione del 13/09/2022
Deposito del 21/10/2022; Pubblicazione in G.U. 26/10/2022, n. 43

La decisione che qui si segnala riguarda alcune norme contenute in una legge regionale del Friuli-Venezia Giulia (L.R. 16/2021), il cui art. 4, ai commi 17 e 18, pone dei limiti e delle condizioni per l’installazione di impianti fotovoltaici sul territorio regionale.
I parametri individuati dall’Avvocatura generale dello Stato erano prima di tutto l’art. 117, tanto con riferimento al III comma, Cost. (“in relazione ai principi fondamentali determinati dalla legislazione statale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia»), quanto con riferimento al I comma, Cost. (“in relazione all’art. 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001”).

Sentenza n. 70/2023 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 14/04/2023 – Pubblicazione in G.U. 19/04/2023 n. 16

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 70/2023 la Corte costituzionale ha parzialmente accolto il ricorso con cui la Regione Veneto ha impugnato l’art. 1, commi 269, 534, 535, 536, 537 e 721, lettera a), della legge n. 234/2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024).

Sent. n. 149/2023 - giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 18/07/2023 - Pubblicazione in G. U. del 19/07/2023

Motivo della segnalazione

Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria aveva sollevato, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevede che la domanda per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri possa essere presentata solo da datori di lavoro stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, invece che da datori di lavoro stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.
Il giudice a quo espone di essere investito del ricorso proposto dal datore di lavoro per l’annullamento del provvedimento con cui la Prefettura di Genova – Sportello unico per l’immigrazione – aveva rigettato la domanda di emersione, presentata in suo favore ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, perché il richiedente non era titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo.
La norma censurata risulta alla Corte manifestamente irragionevole, in quanto stabilisce un requisito di accesso alla procedura di emersione degli stranieri dal lavoro irregolare eccessivamente restrittivo.

Sentenza 20/2023 – La sentenza in epigrafe decide un ricorso in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti dell’intera legge della Regione Molise 23 giugno 2022, n. 11 (Organizzazione della rete ospedaliera e di emergenza – Linee guida), in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione. In ordine all’ampiezza dell’impugnazione la Corte, richiamando la propria giurisprudenza (Corte cost. sent.247/2018; sent.194/2019; sent.128 e 143 del 2020), apprezza come l’impugnazione “in blocco” della legge deve essere considerata ammissibile quando, come nel caso di specie, le discipline legislative interessate siano «caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure».

Sent. n. 64/2023 – giudizio di costituzionalità in via principale

Deposito del 07/04/2023; Pubblicazione in G. U. 12/04/2023, n. 15

Motivo della segnalazione

La Corte costituzionale era chiamata a decidere in ordine alla questione di costituzionalità sollevata in via principale dallo Stato, nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri, nei confronti dell’intera legge reg. Siciliana n. 8 del 2022, istitutiva della giornata della memoria dell’eruzione dell’Etna del 1669, in riferimento all’art. 81, terzo comma, Cost., in quanto la legge impugnata, pur prevedendo l’adozione di una serie di iniziative finalizzate alla promozione e valorizzazione del territorio, tali da produrre nuovi oneri a carico del bilancio regionale, non indicherebbe, a detta del ricorrente, neppure in via presuntiva, la quantificazione dei relativi oneri e delle risorse con le quali farvi fronte. 

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633