Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

CONS. STATO, sez. III, 11 novembre 2021, n. 7529

Il legittimo esercizio del potere sindacale straordinario di emanare ordinanze di necessità, finalizzate alla salvaguardia di rilevanti interessi pubblici legati all'igiene e alla sicurezza della collettività, ai sensi degli artt. 50 e 54 del T.U.E.L., è subordinato a rigorosi presupposti: a) straordinarietà (intesa come difetto di atti tipici e nominati preordinati, anche in contesti di necessità, alla gestione degli interessi coinvolti); b) urgenza (intesa come impossibilità di differire, senza pericolo di compromissione di quegli interessi, l'azione amministrativa, con il ricorso alle tempistiche ordinarie); c) imprevedibilità delle situazioni di pericolo; d) contingibilità (che connota l'urgente necessità quale accidentale, provvisoria ed improvvisa).
Il difetto dell'uno o dell'altro presupposto è idoneo a compromettere il principio di legalità dell'azione amministrativa (art. 1 L. n. 241/1990) configurando un uso sviato di poteri per definizione extra ordinem e, come tali, assoggettati ad un rigoroso e stretto scrutinio di necessità.

TAR MOLISE, Campobasso, 18 aprile 2022, n. 79

Il Collegio ritiene preliminare l'identificazione della natura giuridica dell'ordinanza di rimozione dei rifiuti impugnata dal ricorrente.
L'ordinanza risulta testualmente resa ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, sicché già prima facie essa non presenta la natura contingibile e urgente propria delle ordinanze diversamente rese ai sensi degli artt. 50 e/o 54 del D.Lgs. n. 267/2000.

T.A.R. CAMPANIA, Salerno, sez. III, 01 settembre 2022, n. 2294

L'ordinanza sindacale ex art. 54 d.lg. n. 267/2000 (T.U. Enti locali) è legittimamente emanabile anche per rimuovere situazioni risalenti nel tempo ed in relazione alle quali non si era intervenuti in precedenza, essendo a tale riguardo sufficiente la permanenza al momento dell'emanazione dell'atto della situazione di pericolo. La circostanza che la situazione di pericolo sia protratta nel tempo non rende, dunque, illegittima l'ordinanza contingibile e urgente dal momento che in determinate situazioni, al pari di quella accertata come ricorrente nella presente fattispecie (pericolo di caduta di massi sulla strada pubblica), il trascorrere del tempo non elimina da sé il pericolo, ma può, per contro, aggravarlo. La situazione di pericolo deve essere, in definitiva, attuale rispetto al momento dell'adozione del provvedimento.

CONS. STATO, sez. II, 20 dicembre 2021, n. 8438

Il potere di ordinanza del Sindaco, che ha il suo più remoto antecedente nell'art. 153 del r.d. n. 148 del 1915, è legato ai caratteri dell'eccezionalità e dell'urgenza, per come delineati dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale. Il suo esercizio presuppone cioè il dover fronteggiare situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da una istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, perché solo tale contesto consente di giustificare la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, fermo restando il rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

CONS. STATO, sez. IV, 06 aprile 2022, n. 2551

L'ordinanza s'appalesa legittima in quanto (i) necessitata dalla persistenza della situazione eccezionale (pericolo immanente per la pubblica e privata incolumità), (ii) motivata da una situazione non altrimenti fronteggiabile con gli ordinari rimedi, (iii) idonea, quindi proporzionata, a fronteggiare la situazione di rischio in atto.
L'art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 prevede che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale".

T.A.R. ABRUZZO, Pescara, 02 luglio 2022, n. 291

L'esercizio del potere sotteso all'emanazione di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti, siano esse adottate ai sensi dell'art. 50 (situazione di imminente pericolo per l'igiene e la salute pubblica) che dell'art. 54 d.lgs. /2000 (grave pericolo per l'incolumità pubblica), trova la propria legittimazione nell'esistenza di una situazione di eccezionalità - la cui sussistenza deve essere suffragata da una istruttoria adeguata e da una congrua motivazione - non fronteggiabile con gli strumenti giuridici ordinari previsti dall'ordinamento, condizione, quest'ultima, unica in ragione della quale si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi.

CONS. STATO, sez. IV, 11 gennaio 2022, n. 179

L'art. 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.u.e.l., sostanzialmente riprendendo le previsioni del precedente art. 38, comma 2, della l. 8 giugno 1990, n. 142, disciplina i poteri di ordinanza del sindaco  non quale organo di vertice dell'amministrazione comunale (come invece disposto dall'art. 50 T.u.e.l.), ma in qualità di ufficiale di Governo  dettati dall'esigenza di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
Al riguardo, si registra un'evoluzione giurisprudenziale.

CONS. GIUST. AMM. SICILIA, sez. giurisd., 11 aprile 11 2022, n. 452

Sebbene l'ordinanza sindacale impugnata non faccia espresso riferimento alla disposizione dell'art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, nondimeno essendo stata adottata a seguito dei risultati di un sopralluogo effettuato dal Distretto Veterinario dell'ASP di Patti e dalla Polizia Municipale, in cui veniva rilevata "la presenza di alcuni gatti potenziale fonte di disturbo al riposo notturno per la produzione di rumori molesti" e veniva accertava "la abbondante presenza di deiezioni fonti di problemi igienico-sanitari", e, veniva, altresì, posto in luce lo stato di degrado dell'immobile di cui è parte l'unità abitativa di proprietà della ricorrente, nonché il conseguente pericolo per la sanità e l'igiene pubblica, il provvedimento sindacale è riconducibile senz'altro nell'alveo delle ordinanze contingibili e urgenti con la conseguenza che nessun rilievo può assumere il mancato richiamo dei presupposti normativi in base ai quali è stato adottato, anche tenuto conto della pacifica circostanza che spetta al Giudice innanzi al quale un provvedimento amministrativo è impugnato, procedere alla qualificazione del medesimo, indipendentemente dalle norme citate nel provvedimento.

CONS. STATO sez. VI, 19 ottobre 2022, n. 8894

Ai sensi dell’art. 4 co. 1 lett. a) della l. n. 36/2001: "Lo Stato esercita le funzioni relative: a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'articolo 12".

CONS. STATO, sez. V, 13 ottobre 2021, n. 6875

L'istituto dell'ordinanza contingibile e urgente, con la quale è consentito fronteggiare situazioni di emergenza anche al prezzo del sacrificio temporaneo di posizioni individuali costituzionalmente tutelate, non può essere impiegato per conferire un assetto stabile e definitivo agli interessi coinvolti; tuttavia, anche se le misure non sono definite nel loro limite temporale possono essere reputate legittime, qualora siano razionalmente collegate alla concreta situazione di pericolo accertata in rapporto alla situazione di fatto.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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