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Dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza da parte del sindaco (1/2022)
CONS. STATO, sez. III, 11 novembre 2021, n. 7529
Il legittimo esercizio del potere sindacale straordinario di emanare ordinanze di necessità, finalizzate alla salvaguardia di rilevanti interessi pubblici legati all'igiene e alla sicurezza della collettività, ai sensi degli artt. 50 e 54 del T.U.E.L., è subordinato a rigorosi presupposti: a) straordinarietà (intesa come difetto di atti tipici e nominati preordinati, anche in contesti di necessità, alla gestione degli interessi coinvolti); b) urgenza (intesa come impossibilità di differire, senza pericolo di compromissione di quegli interessi, l'azione amministrativa, con il ricorso alle tempistiche ordinarie); c) imprevedibilità delle situazioni di pericolo; d) contingibilità (che connota l'urgente necessità quale accidentale, provvisoria ed improvvisa).
Il difetto dell'uno o dell'altro presupposto è idoneo a compromettere il principio di legalità dell'azione amministrativa (art. 1 L. n. 241/1990) configurando un uso sviato di poteri per definizione extra ordinem e, come tali, assoggettati ad un rigoroso e stretto scrutinio di necessità.