Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Ordinanza n. 214/2021 - GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Deposito del 11/11/2021. - Pubblicazione in G. U. 17/11/2021.

Motivo della segnalazione.

Divieto di giudizio abbreviato anche nell’ipotesi di una pena in concreto diversa dall’ergastolo.

Con ordinanza del 14 luglio 2020, pervenuta alla cancelleria della Corte il 25 agosto 2021,  il  Giudice  dell’udienza  preliminare  del  Tribunale  ordinario  di  Foggia  ha  sollevato  questione  di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 438, comma 1-bis, del codice di  procedura  penale,  come  introdotto  dall’art.  1,  comma  1,  lettera  a),  della  legge  12  aprile  2019,  n.  33 (Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo), «quanto meno nella parte in cui non contempla (e quindi non fa salva) la possibilità per l’imputato di accedere al rito abbreviato nelle ipotesi  in  cui  ricorrano  dati  fattuali  certi  riferibili  al  fatto  (modalità  oggettive  della  condotta)  ovvero  alla persona dell’imputato (quale nel caso in esame, il vizio parziale di mente), che consentano di ipotizzare, sul piano del giudizio prognostico, l’irrogazione, in caso di condanna, di una pena diversa dall’ergastolo».

Sentenza n. 77/2022 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 25/03/2022 – Pubblicazione in G.U. 30/03/2022 n. 13

 

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 77/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 4 della legge reg. Abruzzo 23 aprile 2021, n. 8 (Esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni Civili regionali e ulteriori disposizioni).

La disposizione in questione, impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, prevedeva che nelle more dell’individuazione in via amministrativa delle aree e dei siti inidonei all’installazione di specifici impianti da fonti rinnovabili, così come previsto dalle linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010, fossero sospese le installazioni non ancora autorizzate di impianti di produzione di energia eolica di ogni tipologia e le grandi installazioni di fotovoltaico posizionato a terra e di impianti per il trattamento dei rifiuti nelle zone agricole caratterizzate da produzioni agroalimentari di qualità e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale.

Ordinanza n.  260/2021 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 28/12/2021 – Pubblicazione in G. U. 29/12/2021

Motivo della segnalazione

La decisione si segnala per alcune precisazioni in essa contenute, riguardanti la discrezionalità particolarmente ampia che deve riconoscersi al legislatore delegato nell'attuazione di deleghe finalizzate ad adeguare l'ordinamento a fonti sovranazionali: nel caso di specie, per l'adattamento del codice sul trattamento dei dati personali al regolamento n. 679/2016/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Più nel dettaglio, viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Verona in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 101 del 2018, che prevede, con decorrenza dalla sua entrata in vigore, l'interruzione del termine di prescrizione, ex lege relativamente ai procedimenti sanzionatori soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 196 del 2003 che, alla data di applicazione del regolamento n. 679/2016/UE, siano stati avviati, ma non ancora definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione.

Sentenza n. 73/2022 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 18/03/2022 – Pubblicazione in G.U. 23/03/2022 n. 12

 

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 73/2022 la Corte costituzionale ha rigettato alcune questioni di costituzionalità dell’art. 30, comma, 1, lettera g), n. 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e degli artt. 32, comma 3, e 33 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Le disposizioni censurate rimettono alla valutazione discrezionale delle parti l’individuazione della forma della trattazione nei processi tributari di primo e di secondo grado: questa si svolge in camera di consiglia, salvo che una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza. Tale disciplina riprende quella dettata dall’art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, successivamente dichiarata incostituzionale con sentenza n. 50/1989, per contrasto con gli artt. 24, secondo comma, 53, primo comma, e 101, primo comma, della Costituzione.

Ordinanze nn. 255 e 256 del 2021

1. Ordinanza n.  255/2021 – giudizio sull’ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

Deposito del 23/12/2021 – Pubblicazione in G. U. 29/12/2021

Motivo della segnalazione

La decisione ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal senatore Gianluigi Paragone nei confronti del Senato e del Governo, in relazione all’adozione, da parte del Collegio dei Questori, della delibera n. 406/XVIII del 13 ottobre 2021, con la quale è stato previsto che i senatori, per poter accedere ai fini di accedere alle sedi del Senato, debbano possedere ed esibire la certificazione verde di cui all’art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»), convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 2021, n. 87, e modificato dal successivo decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»), convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 2021, n. 165

Sent. n. 69/2022 – giudizio di costituzionalità in via principale

Deposito del 15/03/2022 – Pubblicazione in G. U. 16/03/2022  n. 11

 

Motivi della segnalazione

In questa sentenza la Corte decide una questione sollevata con ricorso governativo nei confronti dell’art. 29, comma 3, della legge della Regione Liguria 29 dicembre 2020, n. 32 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno finanziario 2021), che inserisce nell’art. 34 della legge Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) il comma 1-ter e il comma 1-quater, in materia di attività venatoria. La prima disposizione introduce una norma interpretativa per cui l’«arco temporale massimo» di durata del periodo venatorio, di cui all’art. 18, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), va inteso come il numero complessivo di giornate di caccia fruibili nel corso della stagione venatoria e riferite ad una determinata specie. La seconda disposizione, in correlazione con la prima, prevede che il divieto temporaneo di caccia ad una determinata specie sospende il decorso dei termini dell’arco temporale massimo, consentendo che le giornate di sospensione anche nel periodo eccedente l’arco temporale massimo. Le disposizioni impugnate sarebbero per il ricorrente in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che attribuisce al legislatore statale potestà esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, in relazione all’art. 18 della legge n. 157 del 1992 e ai principi espressi dalla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Ordinanza n.  254/2021 – giudizio sull’ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

Deposito del 23/12/2021 – Pubblicazione in G. U. 29/12/2021

Motivo della segnalazione

La decisione ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell’omesso esame, da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, della petizione ex art. 50 della Costituzione presentata alle Camere il 1° e il 7 settembre 2021 da 27.252 cittadini italiani, parte del corpo docente, studentesco e del personale della scuola di ogni ordine e grado e dell’università, e avente ad oggetto la conversione del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (recante «Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»). Il conflitto era stato promosso da Daniele Granara, in proprio e in qualità di rappresentante dei firmatari della petizione e, attraverso quest’ultima, i firmatari avevano chiesto di essere esonerati dall’obbligo di certificazione verde COVID-19 (cosiddetto “green pass”) previsto per le categorie a cui essi appartenevano dal decreto-legge in questione e si erano opposti alla sua conversione in legge. Il ricorrente chiedeva dunque che fosse accertato il diritto di presentare la citata petizione innanzi alle Camere, nonché di accertare e dichiarare che non spettava: alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, alle competenti Commissioni alle quali la petizione era stata assegnata, nonché ai loro rispettivi presidenti, non esaminare la suddetta petizione; al Consiglio dei ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri, porre la questione di fiducia sulla legge di conversione del d.l. n. 111 del 2021; al Presidente della Repubblica, emanare il decreto-legge e promulgare la legge di conversione.

Sent. n. 68/2022 – giudizio di costituzionalità in via principale

Deposito del 11/03/2022 – Pubblicazione in G. U. 16/03/2022, n. 11

 

Motivi della segnalazione
Oggetto di attenzione da parte della Corte è una questione sollevata in via principale dal Governo in riferimento all’art. 43, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), l’art. 6 della legge della Regione autonoma Sardegna 12 aprile 2021, n. 7 (Riforma dell’assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali). Ad essere impugnata è una disposizione che è parte integrante di una normativa che ha, con riferimento alla Sardegna, complessivamente ridefinito l’assetto degli enti di area vasta (Città metropolitane e Province), istituendone e sopprimendone taluni e modificando le relative circoscrizioni.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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