Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, 5 marzo 2021, n. 473
Nel contesto dell’epidemia in corso, dove è stato messo in atto un articolato sistema di risposta all’emergenza, con l’adozione di misure di mitigazione del rischio epidemico via via più restrittive a seconda della concreta situazione del territorio regionale, il potere di ordinanza sindacale è limitato ai casi in cui sia necessaria una risposta urgente – che vada al di là delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri competenti ed, eventualmente, dalle singole Regioni – a specifiche situazioni che interessino il territorio comunale.

T.A.R. SICILIA, Catania, 01 marzo 2021, n. 615
Il potere di ordinanza contingibile e urgente presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, e in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale.

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, 16 febbraio 2021, n. 302

Non viene accolta l’istanza di tutela cautelare monocratica, presentata da gruppi di genitori che chiedevano la sospensione delle ordinanze del Sindaco del Comune di Castellammare di Stabia, nella parte in cui aveva disposto la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole secondarie di primo e secondo grado; la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole pubbliche dell'infanzia e primaria e la chiusura degli asili nido comunali.

T.A.R. FRIULI-VENEZIA GIULIA, Trieste, 28 maggio 2021, n. 154

È illegittima l’ordinanza adottata ai sensi dell’art. 54, comma 4, del T.U.E.L. dal Comune di Gorizia per eccesso di potere, dovendo tale tipo di provvedimento trovare fondamento in una situazione eccezionale di pericolo effettivo, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, ciò costituendo il naturale corollario della “configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale” (Cons. St., sez. IV, 11 gennaio 2021, n.344; Id., sez. V, 22 marzo 2016, n. 1189; Id. sez. V, 21 febbraio 2017, n. 774; Id. sez. V, 2 ottobre 2020, n.5780).

CONS. STATO, Sez. IV, ord. 12 marzo 2021, n. 1275

Il Consiglio di Stato accoglie le istanze cautelari presentate da Arcelormittal Italia s.p.a. e Ilva s.p.a., nelle rispettive qualità di gestore e proprietaria dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto, per la sospensione della sentenza del Tar Lecce che ha respinto il ricorso che le stesse avevano proposto nei confronti dell’ordinanza del Sindaco di Taranto, che aveva loro imposto di individuare e rimuovere entro 30 giorni le criticità dell’impianto che avevano dato luogo a emissioni pericolose nell’agosto 2019 e nel febbraio 2020, e in caso di omessa eliminazione del rischio di sospendere e fermare gli impianti interessati entro i successivi 30 giorni.

CONS. STATO, Sez. IV, decreto 19 febbraio 2021, n. 817
Il Presidente della Sezione ritiene di non sospendere in via monocratica la sentenza del Tar Lecce che ha dichiarato la legittimità dell’ordinanza contingibile ed urgente con la quale il Sindaco di Taranto ha disposto che la società che gestisce l’impianto siderurgico provveda entro 30 giorni ad individuare le criticità indicate e ad eliminarle, avvertendo che in caso di inottemperanza potrebbe procedersi alla sospensione delle attività ricollegabili agli impianti fonte delle immissioni e del conseguente rischio sanitario per la popolazione.

T.A.R. PUGLIA, Lecce 13 febbraio 2021, n. 249

È legittima l’ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 Tuel adottata dal Sindaco di Taranto che ha disposto che la società che gestisce l’impianto siderurgico provveda entro 30 giorni ad individuare le criticità indicate e ad eliminarle, avvertendo che in caso di inottemperanza potrebbe procedersi alla sospensione delle attività ricollegabili agli impianti fonte delle immissioni e del conseguente rischio sanitario per la popolazione.

T.A.R. SICILIA, Catania, 23 aprile 2021, n. 1299

L'art. 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 attribuisce al sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare "con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana".

CONS. STATO, Sez. I, 16 febbraio 2021, n. 203
Il ricorso straordinario proposto avverso provvedimenti di Comuni della Regione siciliana e rivolto al Presidente della Repubblica e non al Presidente della Regione Siciliana è inammissibile. Nell’eventualità che il ricorso sia riproposto tempestivamente davanti al Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, devono essere tuttavia fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda di annullamento, alle condizioni di cui all’art. 11 c.p.a. e secondo il meccanismo della translatio iudicii, di cui è espressione legislativa l’art. 59, comma 1, l. n. 69 del 2009.

CONS. STATO, sez. II, 16 giugno 2021, n. 4657

Il regime di pubblicazione delle delibere aventi ad oggetto l'approvazione di un regolamento è interamente ed esaustivamente assorbita nelle regole generali di cui agli artt. 124 e 134 del T.U.E.L. (affissione per quindici giorni all'Albo Pretorio ed entrata in vigore dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione). Si è di recente affermato che detta fase di pubblicazione della deliberazione è un istituto di partecipazione popolare (di antichissima origine) che insieme alla necessità di apprestare un meccanismo legale di presunzione di conoscenza nei confronti dei terzi (non direttamente incisi dai provvedimenti, mentre ai destinatari l'atto va comunque notificato) è rivolto anche a rendere possibile la presentazione di osservazioni oppure opposizioni da parte di chiunque vi abbia interesse; opposizioni che, una volta presentate, generano l'obbligo per l'organo emanante di provvedere su di esse e che dunque potrebbero condurre anche ad una modifica della deliberazione stessa prima della sua entrata in vigore (v. sul punto T.A.R. per il Lazio, sez. II ter, 11 marzo 2020, n. 3179).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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