Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

XVIII leg., A.C., res. somm., seduta del 20 ottobre 2021, p. 1 ss.

Il 20 ottobre 2021, la VI Commissione, Finanze, della Camera dei deputati si è espressa con un atto di indirizzo, un documento finale (Doc. XVIII, n. 35) approvato ai sensi dell’art. 127 r.C., su un complesso pacchetto di proposte, presentato dalla Commissione europea più di un anno prima, il 24 settembre 2020. Il pacchetto comprende tre proposte di regolamento, rispettivamente, sui mercati delle cripto-attività (COM(2020) 593 final), su un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito (COM(2020) 594 final), sulla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (COM(2020) 595 final); di una proposta di direttiva che modifica le direttive 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/ 2366 e EU/2016/2341 e volta a stabilire un’esenzione temporanea per i sistemi multilaterali di negoziazione e modificare o chiarire talune disposizioni delle vigenti direttive UE relative ai servizi finanziari ((COM(2020) 596 final); infine, di due Comunicazioni della Commissione europea, su una strategia in materia di finanza digitale per l'UE (COM(2020) 591 final) e su una strategia in materia di pagamenti al dettaglio per l'UE (COM(2020) 592 final).
Il documento finale contiene una valutazione favorevole del pacchetto UE con alcune osservazioni puntuali, in particolare sulle proposte di regolamento.

Motivi della segnalazione

Tra maggio e giugno 2022 diverse Commissioni della Camera sono state impegnate nell’esame del Pacchetto legislativo europeo su “Pronti per il 55%”, composto da una serie di proposte di atti legislativi finalizzati al conseguimento dell’obiettivo della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra del 55% entro il 2030 per la promozione della neutralità climatica e per l’utilizzo di fonti rinnovabili. Essendo stato il pacchetto legislativo adottato a luglio del 2021, l’esame ha avuto luogo nel quadro del dialogo politico con la Commissione.

XVIII leg., A.C., res. somm., seduta del 15 ottobre 2022, p. 1 ss.

La III Commissione, Affari esteri, della Camera ha approvato, il 15 febbraio 2022, un documento finale (Doc. XVIII, n. 37), ai sensi dell’art. 127, comma 2, r. C., sulla Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio del 16 settembre 2021 «La strategia dell'UE per la cooperazione nella regione indo-pacifica» (JOIN(2021) 24 final). Il documento fa seguito all’approvazione, l’11 gennaio 2022, di un altro documento finale (Doc. XVIII, n. 36) su «Una nuova agenda UE-USA per il cambiamento globale» (JOIN(2020) 22 final) della Commissione europea e dell’Alto rappresentante in cui però la Commissione Affari esteri non aveva ritenuto di indirizzare puntuali indicazioni all’esecutivo.
Nel Doc. XVIII, n. 37, la III Commissione ha supportato le priorità identificate nella Comunicazione congiunta sull’area indo-pacifica: “prosperità sostenibile e inclusiva; la transizione verde; la governance degli oceani; la governance e i partenariati digitali; la connettività; la sicurezza e la difesa e la sicurezza umana”. Tuttavia, ha invitato il Governo ad agire in sede europea per il conseguimento di una serie di obiettivi e per il rafforzamento della posizione italiana nell’area.

XVIII leg., A.S., res. int., seduta del 3 agosto 2022, p. 1 ss.

Motivo della segnalazione

Nel corso della seduta del 3 agosto 2022, la 14a Commissione permanente del Senato ha concluso l’esame della proposta di direttiva COM(2021) 802 la quale reca la rifusione (abrogazione e sostituzione con modifiche) della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell’edilizia. Obiettivo della direttiva era quello di allineare la normativa UE agli obiettivi del Green Deal europeo e contribuire al conseguimento di un parco immobiliare dell’UE a emissioni zero entro il 2050.

1. La sentenza del Consiglio di Stato sulla riforma delle banche popolari.

Con la sentenza del 31 maggio 2021, n. 4168 (https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201606605&nomeFile=202104169_11.html&subDir=Provvedimenti), la VI sezione del Consiglio di Stato ha chiuso la complessa vicenda giurisdizionale riguardante la riforma delle banche popolari (D.L. n. 3/2015, conv. con modificazioni con L. n. 33/2015).
La riforma, nonché l’attuazione che di essa aveva dato la Banca d’Italia, era stata portata all’attenzione del Tar del Lazio – Roma, Sez. III, con tre ricorsi.

Il Tribunale amministrativo del Lazio, sezione II ter, con la sentenza n. 7549/2021, pubblicata il 23 giugno 2021, ha annullato due norme di un atto di regolazione generale adottato dall’IVASS, avendo ritenuto violate le specifiche garanzie partecipative previste dall’art. 191 del D.Lgs. n. 209/2005 (recante il Codice delle assicurazioni private - c.a.p.) in materia di esercizio della potestà regolamentare dell’Istituto.

Il Consiglio di Stato, determinando in senso espansivo la portata dell’effetto abrogante del c.d. “referendum sull’acqua pubblica”, si esprime nel senso della legittimità del provvedimento con cui l’ARERA ha previsto la restituzione agli utenti finali di una componente tariffaria del servizio idrico integrato abrogata in esito a tale referendum (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 14 maggio 2021, n. 3809).

Con la delibera n. 425 del 21 luglio 2021, la Banca d’Italia ha adottato il “Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedimentali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”.

Il regolamento in questione, con il quale si è provveduto ad abrogare i precedenti regolamenti  della Banca d’Italia in materia,  è stato essenzialmente adottato ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 4, c. 3, del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e finanziaria - TUB), delll’art 3, c. 2, del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF), e dell’art 24 della L. n. 262/2005 (legge sulla tutela del risparmio).

1. Modifiche al “Regolamento Intermediari” in tema di requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari
Con delibera n. 21755 del 10 marzo 2021 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 23 marzo 2021), la Consob ha varato una complessiva revisione della disciplina relativa ai requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari contenuta dal Titolo IX, Parte II, Libro III, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20307, del 15 febbraio 2018 (“Regolamento Intermediari”).

Con la Deliberazione 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, l’ARERA ha adottato il “Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” (MTR-2, Allegato A alla Deliberazione), nel cui ambito si provvede anche alla fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.

L’atto di regolazione tariffaria in questione, che succede al “Metodo Tariffario Rifiuti per il periodo regolatorio 2018-2021” (approvato con la Deliberazione 443/2019/R/rif), è stato essenzialmente adottato ai sensi delle seguenti disposizioni legislative:

Aggiornato al 31.12.2020

  1. Modifiche al regolamento sulle operazioni con parti correlate, al regolamento mercati e al regolamento emittenti in materia di trasparenza delle remunerazioni, dei gestori degli attivi e dei consulenti in materia di voto in recepimento della direttiva (UE) 2017/828 (Shareholder Rights Directive 2)
  2. Modifiche del Regolamento emittenti in materia di modalità di accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave (KID) per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs)

  1. Modifiche al regolamento sulle operazioni con parti correlate, al regolamento mercati e al regolamento emittenti in materia di trasparenza delle remunerazioni, dei gestori degli attivi e dei consulenti in materia di voto in recepimento della direttiva (UE) 2017/828 (Shareholder Rights Directive 2)

La direttiva (UE) 2017/828 (Shareholder rights directive 2, “SHRD 2”), che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti, è stata recepita a livello di normativa primaria nell’ordinamento domestico per il tramite dei decreti legislativi 10 maggio 2019, n. 49, e 14 luglio 2020, n. 84.

La SHRD 2 è una direttiva di armonizzazione minima, che mira a migliorare la governance delle società quotate attraverso un più efficace coinvolgimento degli azionisti e a favorire la sostenibilità delle imprese nel medio-lungo termine. Il raggiungimento di tali obiettivi si declina, inter alia, tramite regole riguardanti: (i) l’identificazione degli azionisti, la trasmissione delle informazioni e l’agevolazione dell'esercizio dei diritti di voto; (ii) la trasparenza da parte degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto; (iii) la trasparenza sulle remunerazioni degli amministratori e la voice dei soci in materia; (iv) la gestione delle operazioni con parti correlate.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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