Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Ord. TAR. VENETO, sez. III, ord. 22.3.2010, n. 40

Sulla base dell’art. 54 del t.u.e.l. il sindaco di Selvazzano Dentro emana un’ordinanza in cui vieta l’accattonaggio in tutto il territorio comunale salvo le aree agricole. Il provvedimento viene impugnato di fronte al T.a.r. Veneto, il quale rileva che la normativa vigente, prevedendo la possibilità per il sindaco di adottare ordinanze “anche” contingibili ed urgenti a tutela della incolumità e della sicurezza urbana, consente l’adozione di provvedimenti sforniti del carattere della contingibilità e dell’urgenza ed ha, così, eliminato la necessità di qualsivoglia limite temporale di efficacia. Il giudice amministrativo dopo aver ripercorso la giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di potere di ordinanza, ritiene di non poter addivenire ad una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, in quanto la norma presenta una indeterminata latitudine in materie afferenti a diritti e libertà individuali.

Sent. TAR SARDEGNA, sez. I, 19.2.2010, n. 204

Il verificarsi di una situazione non nuova e neanche imprevedibile non è, in linea di massima, di ostacolo all’utilizzo del potere di ordinanza, poiché ciò che rileva non è la circostanza, estrinseca, che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente ovvero ad un evento nuovo ed imprevedibile, ma la sussistenza della necessità e dell'urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi pubblici da tutelare, a prescindere sia dalla prevedibilità che dalla stessa imputabilità all'amministrazione o a terzi della situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto rimuovere. Deve, dunque, aversi riguardo unicamente all'oggettiva ricorrenza di una situazione di pericolo non fronteggiabile adeguatamente e tempestivamente con le ordinarie misure.

Facendo applicazione di tale principio la giurisprudenza ha ritenuto che il sindaco, avvalendosi dei propri poteri di ordinanza extra ordinem, ben possa imporre all’impresa già affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, di proseguire, dopo la scadenza del contratto, nell’espletamento del servizio, per un limitato periodo di tempo, per affrontare una situazione di emergenza sanitaria (cfr. Cons. Stato, V Sez., 3/2/2000, n. 596 e 2/12/2002 n. 6624; T.A.R. Campania - Napoli, I Sez., 21/6/2005, n. 8328, T.A.R. Puglia – Lecce, 24/9/2007 n. 3361).

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Sent. CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 1 febbraio 2010, n. 397

Diversa conclusione non è possibile trarre dalla salvezza nell'art. 70, u.c., d.lgs. n. 165/2001, di quanto previsto nei rispettivi ordinamenti dalla disciplina applicabile al reclutamento: anche nell'art. 70 il potere di regolare autonomamente la materia è comunque assoggettato alla coerenza con i principi previsti dal dpr n. 487/1994.

Il rinvio del settimo comma dell'art. 35, d.lgs. n. 165/2001 - specifico per le procedure concorsuali negli enti locali - alla disciplina generale contenuta nel comma terzo dello stesso art. 35, rappresenta il limite della potestà regolamentare. Gli enti locali, nell'esercizio della loro autonomia, sono tenuti comunque a conformarsi ai meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, propri di qualsivoglia procedura concorsuale, statale o locale.

Che di questi meccanismi faccia parte anche il criterio della media dei voti riportati nelle prove scritte o pratiche si desume non solo dal carattere di disciplina generale dei pubblici concorsi proprio del dpr n. 487/1994, ma dalla necessità di ancorare il calcolo del punteggio conseguito dai candidati a parametri uniformi e validi per qualsivoglia concorso e nell'intero territorio nazionale, non potendo la potestà regolamentare essere piegata all'introduzione di criteri disomogenei da comune a comune e suscettibili di produrre risultati diversi a seconda delle modalità seguite.

Se quindi il regolamento dell'ente locale ben si presta a conformare le modalità di assunzione e i requisiti dei concorrenti al diverso assetto dei singoli comuni, così non è per il procedimento concorsuale la cui rigidità, nell'ambito delle diverse tipologie previste dalla legge, è sinonimo di efficienza ed imparzialità, delle quali sono espressione i meccanismi oggettivi e trasparenti che devono presiedere la valutazione delle capacità dei singoli partecipanti secondo l'art. 35, d.lgs. n. 165/2001 e che proprio per questo sottraggono le modalità di calcolo del punteggio all'autonomia regolamentare degli enti.

Sent. TAR REGGIO CALABRIA, sez. I, 26.1.2010, n. 26

La parte ricorrente sostiene che la trasmissione tra vivi dei diritti cimiteriali non rientra negli ambiti di competenza della potestà di regolamentazione comunale: la cessione del diritto di superficie sull'area cimiteriale, sarebbe soggetta alle sole norme civilistiche ordinarie, mentre l'edificazione di manufatti del servizio votivo nell'area cimiteriale resterebbe esclusivamente soggetta all'apposita disciplina nazionale di cui al regolamento approvato con d.p.r. 285/1990 e non a quella ordinaria in tema di edificazione (già l. 10/77, oggi d.p.r. 380/01). In questo senso, pertanto, il regolamento comunale sarebbe illegittimo e da disapplicarsi o annullarsi in parte qua.

Sent. TAR TOSCANA, sez. II, 19.3.2010, n. 702

La potestà regolamentare degli enti locali nel momento in cui disciplina sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti stessi deve esplicarsi rispettando i principi, di matrice penalistica, che governano i provvedimenti sanzionatori. Tra tali principi rientrano certamente oltre a quello di non retroattività, quelli di tassatività e determinatezza della fattispecie illecita. Pertanto una descrizione non puntuale del fatto contestato porta a menomare il diritto alla difesa, data la difficoltà a confrontarsi con una imputazione generica e non precisa; identica menomazione deriverebbe, poi dall’applicazione analogica della norme sanzionatorie (vietata dal principio di tassatività).

Sent. TAR TOSCANA, sez. II 9.1.2010, n. 11

L'omessa impugnazione del regolamento comunale non ne impedisce la disapplicazione ove confliggente con una fonte normativa sovraordinata, attesa la necessità, in caso di contrasto tra norme di rango diverso, di garantire il rispetto della gerarchia delle fonti e di accordare, quindi, prevalenza a quella di rango superiore e cioè alla legge o ad altro atto di normazione primaria (Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2009, n. 1169).

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Sent. CASSAZIONE CIVILE sez. I, 26.3.2010, n. 7252

La conoscenza dello statuto appartiene, in considerazione anche della forma di pubblicità cui tale fonte è soggetta, alla scienza ufficiale del giudice, il quale è pertanto tenuto –in applicazione del principio iura novit curia, discendente dall’art. 113 c.p.c.- a disporne l’acquisizione anche d’ufficio, e, comunque, a farne applicazione, pur prescindendo dalle prospettazioni delle parti.

CORTE COSTITUZIONALE, sent. 6.5.2010, n. 167

Di fronte all’impugnativa statale della l.r. Friuli Venezia-Giulia 29.4.2009, n. 9 ed in particolare della disposizione che fissa principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni di polizia locale da parte dei comuni, perché ritenuta invasiva della sfera di competenza degli enti locali garantita dall’art. 114 Cost., la Corte ritiene la questione non fondata, in quanto l’art. 114 stabilisce che anche i comuni (come le province, le città metropolitane e le regioni) sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo principi stabiliti dalla Costituzione, ma non attribuisce alcuna competenza statutaria o regolamentare ai predetti enti.

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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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