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Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75

 Note: In attuazione dell’art. 44, «Qualità delle fonti normative», e dell’art. 39, «Elenco delle fonti»,  dello Statuto.

La presente legge rappresenta la prima legge annuale di manutenzione dell’ordinamento regionale, ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 55/2008 in materia di qualità della normazione (sul punto si rinvia a Segnalazione regione Toscana, in questa rivista, luglio 2009), aggiornando la normativa vigente in alcuni specifici settori.

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Impugnazione del disegno di legge n. 471 - 471bis - 471ter approvato nella seduta dell’1 maggio 2010 dall’Assemblea Regionale Siciliana recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010”

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, in data 10 maggio 2010, ha impugnato alcuni articoli del disegno di legge approvato dall’Assemblea regionale siciliana recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010”.

Tra le diverse doglianze talune meritano particolare attenzione.

Una prima disposizione (art. 4, comma 11) è contestata perché ritenuta in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. Essa, infatti, nel disporre che una quota del fondo destinato ai trasferimenti annuali in favore dei comuni per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite dalla legislazione vigente, resti nella disponibilità dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica al fine di finanziare attività diverse, «non determina alcun limite alla quota di riserva» ed affida alla assoluta discrezionalità dell’Assessore la scelta in ordine alla utilizzazione delle stesse.

Per violazione degli artt. 3 e 97 sono impugnate anche le previsioni di cui al secondo comma dell’art. 21, al primo comma dell’art. 48, all’art. 87 ed all’art. 104. Quelle di cui all’art. 51, commi 4 e 5 anche per violazione dell’art. 51 Cost., introducendo un ampliamento della categoria di lavoratori precari destinati ad essere stabilizzati, così determinando un aggiramento del principio del concorso pubblico come regola per l’accesso al pubblico impiego ed una disparità di trattamento rispetto al personale precario di altre amministrazioni .Per ragioni analoghe è impugnato l’art. 125, primo comma.

In contrasto con gli artt. 3, 97 e 81, quarto comma Cost. è reputato invece l’art. 36, contenente una norma di interpretazione autentica «delle disposizioni di cui all’art. 39 della L. R. n. 145/1980 e all’art. 24 della L.R- n. 30/2000 riguardanti entrambe l’assistenza legale a carico dell’ente locale in favore di dipendenti ed amministratori soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento del servizio e dei compiti d’ufficio». La censura si fonda sull’asserita violazione del principio di ragionevolezza, il cui rispetto può giustificare l’adozione di una norma retroattiva.

Particolare interesse desta l’impugnazione dell’art. 16, comma 7 che detta una diversa definizione della base di calcolo degli oneri del personale degli enti locali rispetto alla vigente normativa nazionale, ai fini di accertare il rispetto del patto di stabilità interno. Tale soluzione, consentita nelle altre Regioni speciali, non lo sarebbe in Sicilia poiché «gli enti locali siciliani, dal 1999 ad oggi, sono assoggettati alle regole generali dettate dalla legislazione nazionale, con conseguente monitoraggio e verifica da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze e per essi quindi non può essere consentita una diversa modalità di computo degli oneri per il personale non preventivamente assentita dagli organi statali».

Un altro gruppo di disposizioni (artt. 6, 8 e 9) sono invece impugnate per violazione degli artt. 3, 117, comma 2 lett. e) e 119 della Costituzione e degli artt. 14, 17 e 36 dello Statuto speciale, poiché introdurrebbero nuovi tributi, esorbitando dalla competenza che pur lo Statuto stesso attribuisce alla Regione, o comunque inciderebbero sulla disciplina di tributi statali (qualificabili tali, in quanto istituti con legge statale, pur se con un gettito a favore delle Regioni). Per ragioni analoghe sono impugnate le disposizioni di cui al capo II, che contengono una disciplina dettagliata di un credito di imposta a favore dei datori di lavoro che assumano lavoratori svantaggiati e disabili. Anche l’art. 127, comma 14 è oggetto di censura perché reputato lesivo delle competenze statali in materia tributaria.

Profili relativi alla violazione delle competenze legislative statali fondano la doglianza avente ad oggetto l’art. 44, che prevede l’istituzione di un fondo nel quale sono destinati a confluire (anche) beni mobili ed immobili confiscati alla mafia. La norma avrebbe ad oggetto una materia riconducibile ad una delle voci di cui all’art. 117, secondo comma, lett. h) ed l).

I dati che raccogliamo in questa sezione dell'Osservatorio intendono aiutare nella comprensione dell'uso e delle funzioni che stanno assumendo i decreti-legge nel nostro ordinamento.

La tabella riporta in ordine progressivo il numero dei decreti-legge approvati dall’avvio della XVI legislatura all'interno del percorso svolto da tale fonte, dal momento della approvazione nel Consiglio dei Ministri fino alla conversione in legge. A questi dati aggiungiamo il riferimento al parere reso dal Comitato per la legislazione della Camera dei Deputati e alle eventuali questioni di fiducia poste dal governo durante l'iter di conversione.

Il dossier raccoglie gli interventi al seminario di approfondimento che si è svolto presso il Dipartimento di diritto pubblico e teoria del governo dell’Università degli Studi di Macerata il 21 aprile 2010. Durante l’incontro sono stati approfonditi i numerosi problemi posti dal decreto-legge n. 29/2010 adottato per sanare alcune irregolarità nella presentazione delle liste durante le elezioni regionali 2010. I contributi trattano i profili normativi (Longo, Barbisan), gli aspetti processuali legati ai ricorsi promossi dalle liste escluse davanti al giudice amministrativo (Cozzolino-Niro; Laneve; Costantino), i profili legati al ricorso promosso dalla regione Lazio davanti alla Corte costituzionale (Cozzolino-Niro) e il tema del divieto di terzo mandato (Cossiri).

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I dati che raccogliamo in questa sezione dell'Osservatorio intendono aiutare nella comprensione dell'uso e delle funzioni che stanno assumendo i decreti-legge nel nostro ordinamento.

La tabella riporta in ordine progressivo il numero dei decreti-legge approvati dall’avvio della XVI legislatura all'interno del percorso svolto da tale fonte, dal momento della approvazione nel Consiglio dei Ministri fino alla conversione in legge. A questi dati aggiungiamo il riferimento al parere reso dal Comitato per la legislazione della Camera dei Deputati e alle eventuali questioni di fiducia poste dal governo durante l'iter di conversione.

Sentenza n. 246/2010- Giudizio di costituzionalità in via principale

Deposito dell’08/072010- Pubblicazione in G.U.: 14/07/2010

Motivi della segnalazione

La presente decisione riguarda una questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Regione Marche e  avente ad oggetto  l’intera legge 3 agosto 2009, n. 117 concernente il distacco di alcuni Comuni dalle Marche e la loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della Provincia di Rimini. Della suddetta legge è denunciato il contrasto con l’articolo 132, secondo comma, della Costituzione, nonché col principio di leale collaborazione che deve informare i rapporti interistituzionali. Si denuncia in particolare la violazione dell’art. 132 Cost., derivante, secondo la ricorrente, dal fatto che nel corso del procedimento parlamentare di approvazione della legge medesima, il parere, reso in senso contrario al distacco, emesso dalla Assemblea legislativa della Regione Marche ai sensi della citata disposizione costituzionale non sarebbe stato oggetto di sostanziale considerazione risultante da atti ufficiali e conoscibili, come, invece, avrebbe richiesto l’art. 132 della Costituzione. Si rileva inoltre che, nel corso dello stesso procedimento legislativo, sarebbe stato, altresì, violato il principio di leale collaborazione, essendo stato il parere negativo solamente acquisito agli atti, senza che la Regione che lo ha reso fosse stata posta in condizione di conoscere i motivi che avevano spinto le Camere a discostarsi da esso.

Sentenza n. 93/2010 - Giudizio di costituzionalità in via incidentale

(Deposito: 12/03/2010 - Pubblicazione in G.U.: 17/03/2010)

Nella sentenza n. 93/2010 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni processuali penali per contrasto con l'art. 117.1 Cost., e, attraverso questo, con l'art. 6 della CEDU, nell'interpretazione offertane dalla Corte di Strasburgo.

Sentenza n. 71/2010 - Giudizio di costituzionalità in via incidentale

(Deposito: 26/02/2010 - Pubblicazione in G.U.: 03/03/2010)

Con questa sentenza la Corte conferma la sua dottrina in materia di leggi interpretative, utilizzando la presenza di contrasti giurisprudenziali come elemento di discrimine: «la norma censurata non si pone in contrasto con l’indicato art. 3 della Costituzione, in quanto – si afferma – essa ha natura interpretativa e non innovativa, atteso che la sua portata precettiva è compatibile, come dimostrato dai contrasti interpretativi sopra descritti, rispetto alla sopra indicata disciplina previgente». La Corte precisa inoltre, richiamando la sua giurisprudenza precedente, che la legittimità di una legge interpretativa sussisterebbe anche in assenza di veri e propri conflitti giurisprudenziali. Nel riprendere testualmente quanto contenuto in una precedente decisione (sentenza n. 170 del 2008), essa afferma infatti che «il legislatore può emanare norme che precisino il significato di preesistenti disposizioni anche se non siano insorti contrasti giurisprudenziali, ma sussista comunque una situazione di incertezza nella loro applicazione, essendo sufficiente che la scelta imposta rientri tra le possibili varianti di senso del testo interpretato e sia compatibile con la sua formulazione».

Sentenza n. 311/2009 (giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale)

La Corte di cassazione (cfr. ord. 400 reg. ord. 2008) e la Corte d’appello di Ancona (cfr. ordd. 15, 16, 17, 18 e 19 reg. ord. 2009) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale con riferimento all’art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006) con riferimento agli articoli 117, c. 1, Cost. e 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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