Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Sent. CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, 4.2.2010, n. 105

L’art. 49 t.u. 267/2000 (ex art. 53, l. n. 142/1990) stabilisce che “su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione”. Conseguentemente, a pena di illegittimità, il parere di regolarità tecnica deve essere richiesto anche sugli emendamenti alla proposta di regolamento, se si consentisse, infatti, in presenza di una “delibera integralmente emendata” di prescindere dai pareri preventivi, la portata precettiva della citata disposizione sarebbe agevolmente aggirabile.

 

Parere CONSIGLIO DI STATO, Sez. I , 15.4.2010, n. 1588;  Ad. del 24.3.2010, affare n. 780

Il comune di Caulonia (RC) aveva provveduto a modificare il proprio statuto inserendo la seguente disposizione: "Il diritto all'elettorato attivo e passivo, in base alla legge, spetta nelle elezioni comunali, oltre ai cittadini italiani ed ai cittadini o elettori di qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea, agli apolidi e agli stranieri legalmente soggiornanti in Italia e residenti nel Comune che si trovino in una delle seguenti condizioni:

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 7.5.2010, n. 11172; Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 12.5.2010, n. 11442

La sezione tributaria richiama la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 12868 del 2005 che, superando il precedente più restrittivo orientamento, aveva statuito che lo statuto del comune -ed anche il regolamento del comune, ma soltanto se lo statuto contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare- può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico-amministrativa del comune, fermo restando che, ove una specifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il sindaco conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del comune, ai sensi del d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 19.5.2010, n. 12270

La sezione tributaria ribadisce l’orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione (tra le molte Cass. n. 16984/2004) per il quale in base al nuovo testo dell’art. 114 Cost., lo statuto comunale, ove deliberante in materie poste al riparo dalla preferenza della legge statale o regionale, ovvero del regolamento governativo, è fonte del diritto; ne consegue che la violazione o falsa applicazione dello statuto comunale da parte del giudice di merito è denunciabile per Cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. 

Sent. TAR TOSCANA, sez. II 19.3.2010. n. 702

Il giudice ribadisce l’ammissibilità del ricorso contro disposizioni contenute in un regolamento comunale, in quanto siano immediatamente esecutive, non necessitino di atti applicativi per la loro operatività, imponendo obblighi immediatamente coercitivi e siano per tal ragione, in grado di arrecare una lesione concreta ed attuale all’interesse dei ricorrenti.

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Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 17.2.2010, n. 3731

La sezione tributaria richiama, poi, ulteriori sentenze sempre della Cassazione (Cass. n. 1915 del 2007; v. anche Cass. n. 18162 del 2009) che con riferimento al comune di Roma, hanno stabilito che: "in tema di contenzioso tributario, nel comune di Roma il potere di rappresentanza processuale attribuito ai dirigenti comunali dall'art. 34, comma 4, dello statuto comunale, …e dall'art. 3 del regolamento… (disciplina interna del contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie), deve intendersi limitato ai giudizi davanti alle commissioni tributarie, essendo così circoscritta dalla suddetta norma regolamentare la più ampia previsione contenuta nel citato art. 34, comma 4, dello statuto. Per quanto, invece, riguarda il ricorso per cassazione, il sindaco è l'unico legittimato a rappresentare il medesimo comune di Roma ed a conferire la procura speciale al difensore, ai sensi della disposizione generale contenuta nell'art. 24, comma 1, dello statuto ed in conformità al cit. t.u., art. 50".

Sent. TAR. LOMBARDIA, sez. III, 6.4.2010, n. 981

Sulla base dell’art. 54 del t.u.e.l. il Sindaco di Gambalò aveva emesso un’ordinanza in cui intimava a cittadini italiani di etnia sinta che stazionavano da almeno tre decenni in una determinata zona del territorio comunale di allontanarsi dall’area e di sgomberarla da veicoli ed ogni altro bene. Contro l’ordinanza viene presentato ricorso al Tar Lombardia che rileva che il potere previsto dall’art. 54 t.u.e.l., nonostante le modifiche introdotte dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, mantiene intatti i suoi originari connotati di intervento extra-ordinem giustificato solo da circostanze imprevedibili che sono all’origine di vere e proprie emergenze igienico-sanitarie non fronteggiabili con mezzi ordinari.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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