Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Sent. n. 188/2011 – Giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito del 15/06/2011 – Pubblicazione in G.U. del 22/06/2011

 

Motivi della segnalazione

Nella sentenza n. 188/2011 la Corte, chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale Amministrativo regionale della Puglia, dell’art. 10 della legge della Regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2 (“Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”) nella parte in cui richiamando, con rinvio materiale, la legge statale n. 108/1968 (“Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto normale”) e apportando ad essa modifiche soltanto parziali, consente di attribuire a gruppi di liste collegate con il Presidente eletto un premio di maggioranza la cui entità può portare all’elezione di un numero di consiglieri superiore a quello fissato nello Statuto regionale, dichiara l’illegittimità costituzionale della norma.

Sent. n. 153/2011 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 21 aprile 2011 – Pubblicazione in G. U. del 27 aprile 2011

 

Motivi della segnalazione

Nella sentenza n. 153/2011 la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2010 n. 64 (Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali), come convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, e ha altresì dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 1 del medesimo decreto-legge.

Sent. n. 115/2011 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 07/04/2011 - Pubblicazione in G.U. 13/04/2011

 

Motivi della segnalazione:

La Corte, chiamata ad esprimersi circa la legittimità dell’art. 54, co. 4 d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall’art.  6 d.l.  n. 92/2008, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, co. 1 l.  n. 125/2008, nella parte in cui consentiva che il sindaco, quale ufficiale del Governo, adottasse provvedimenti a “contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato” al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino la sicurezza urbana, anche fuori dai casi di contingibilità ed urgenza, ha dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui questa comprendeva la locuzione “anche” prima delle parole “contingibili e urgenti”.

Sent. n. 80/2011 – giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito dell’11/03/2011 – Pubblicazione in G.U. del 16/03/2011

 

Motivi della segnalazione

Nella sentenza n. 80/2011 la Corte ha dichiarato inammissibili o infondate due questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 1423/1956 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) nella parte in cui non consente che, a richiesta di parte, il procedimento in materia di applicazione di misure di prevenzione – dinanzi, rispettivamente, al Tribunale e alla Corte d’appello, ovvero alla Corte di cassazione – venga trattato in udienza pubblica.

 Sent. n. 1/2011 – giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito del 05/01/2011 – Pubblicazione in G.U. del 12/01/2011

 

Motivi della segnalazione

La decisione riguarda una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale centrale d’appello, dei commi 774, 775 e 776 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) «nella parte in cui – interpretando l’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel senso che per le pensioni di reversibilità sorte decorrere dall’entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’indennità integrativa speciale già in godimento da parte del dante causa è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, e abrogando il comma 5 dell’art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 – fanno salvi, con riassorbimento sui futuri miglioramenti, soltanto i trattamenti pensionistici più favorevoli già definiti, e non anche quelli in corso di definizione, in sede di contenzioso».

 Sentenza n. 361/2010 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale + Conflitto di attribuzione tra enti

Deposito del 17/12/2010 - Pubblicazione in G.U. 22/12/2010

 Motivi della segnalazione:

La decisione deve essere segnalata in primo luogo per l’affermazione di ordine generale secondo cui nel nostro ordinamento costituzionale l’individuazione delle fonti primarie e degli organi titolari delle funzioni legislative “può essere disposta solo da fonti di livello costituzionale”: ciò, “in considerazione della particolare efficacia delle fonti legislative, delle rilevanti materie ad esse riservate, della loro incidenza su molteplici situazioni soggettive, nonché del loro raccordo con il sistema rappresentativo”. La corte precisa inoltre che “ in particolare la disciplina delle deroghe alla normale attribuzione del potere legislativo alle sole assemblee rappresentative è oggetto di normative speciali ed espresse di rango costituzionale” “è pacifico che a livello regionale è solo il Consiglio regionale l’organo titolare del potere legislativo” (considerato n. 5).

Sentenza n. 355/2010 - Giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito del 15/12/2010 - Pubblicazione in G. U. 22/12/2010

 

Motivi della segnalazione

Le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti delle regioni Umbria, Calabria, Campania, Sicilia, Lombardia e Toscana, nonché la prima giurisdizionale centrale d’appello sollevavano, sotto molteplici profili, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 17, comma 30-ter, periodi secondo, terzo e quarto, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141.

Sentenza n. 350/2010 - Giudizio di costituzionalità in via principale

Deposito del 03/12/2010 - Pubblicazione in G. U. 09/12/2010

 

Motivi della segnalazione

Nella decisione in rassegna viene affrontata la questione relativa alla violazione del giudicato costituzionale da parte dell’Art. 18, c. 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22/12/2009, n. 11 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012 - legge finanziaria 2010» in quanto farebbe rivivere una disposizione già dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale nelle decisioni n. 62 del 2008 (relativamente all’art. 20 della legge provinciale n. 4 del 2006) e n. 315 del 2009 (relativamente all’art. 16, comma 6 della legge provinciale n. 4 del 2008).

 

Sent. n. 331/2010 – giudizio di costituzionalità in via principale

Deposito del 17 novembre 2010-Pubblicazione in G. U.  del 24 novembre 2010

Motivi della segnalazione

Nella sentenza n. 331/2010 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art 1, c. 2, della l. reg. Puglia n. 30/2009, dell’art. 8 della l. reg. Basilicata n. 1/2010, e dell’art. 1, c. 2, della l. reg. Campania n. 2/2010. Le disposizioni regionali impugnate, finalizzate a precludere la presenza sul territorio regionale di pertinenza di materiali nucleari (cfr. sentenze n. 247/2006 e n. 62/2005), precisano che tale divieto non ha carattere assoluto, ma recede qualora sia raggiunta l’intesa fra lo Stato e la Regione interessata. Le Regioni hanno cioè cercato di paralizzare gli effetti della disciplina statale contenuta nella legge delega n. 99/2009 – ove si consentirebbe di realizzare impianti nucleari in assenza di un’intesa con la Regione interessata – “introducendo con propria legge un contenuto normativo corrispondente, per tale profilo, all’assetto del rapporto con lo Stato, da esse ritenuto il solo conforme a Costituzione”.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633