- Erik Longo
- Giurisprudenza costituzionale
Rapporti competenziali fra fonte statutaria e fonte legislativa regionale in materia di determinazione del numero dei componenti il Consiglio regionale (3/2011)
Sent. n. 188/2011 – Giudizio di costituzionalità in via incidentale
Deposito del 15/06/2011 – Pubblicazione in G.U. del 22/06/2011
Motivi della segnalazione
Nella sentenza n. 188/2011 la Corte, chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale Amministrativo regionale della Puglia, dell’art. 10 della legge della Regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2 (“Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”) nella parte in cui richiamando, con rinvio materiale, la legge statale n. 108/1968 (“Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto normale”) e apportando ad essa modifiche soltanto parziali, consente di attribuire a gruppi di liste collegate con il Presidente eletto un premio di maggioranza la cui entità può portare all’elezione di un numero di consiglieri superiore a quello fissato nello Statuto regionale, dichiara l’illegittimità costituzionale della norma.