Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Sent. T.A.R. VENETO, Venezia, sez. II, 23.3.2011, n. 478

L'art. 10 del Regolamento del Comune di Pescantina stabiliva che "I proprietari degli immobili su cui sono collocati gli impianti (di telefonia cellulare n.d.r.), dovranno corrispondere annualmente al Comune di Pescantina, a titolo di contributo per tutta la durata dell'impianto stesso, le seguenti somme

Sent. CORTE COSTITUZIONALE, 7.4.2011, n. 115

La Corte rileva, innanzitutto, che l’art. 54, comma quarto t.u.e.l., come novellato nel 2008, pur non riconoscendo alle ordinanze sindacali di ordinaria amministrazione alcuna potestà di derogare a norme legislative o regolamentari vigenti, conferisce una discrezionalità praticamente senza alcun limite, se non quello finalistico genericamente identificato dal legislatore nell’esigenza di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Rileva, poi, che indubitabilmente  le ordinanze sindacali ex art. 54 incidono per la natura delle loro finalità e per i loro destinatari sulla sfera di libertà dei singoli e delle comunità amministrate.

Sent. CASSAZIONE CIVILE sez. trib. 27.10.2010, n. 26166; sent. CASSAZIONE CIVILE sez. trib. 27.10.2010, n. 26167; sent. CASSAZIONE CIVILE sez. trib. 27.10.2010, n. 26168.

La sezione tributaria riafferma (vedi già sent. Cass. civ., sez. trib. 17.2.2010, n. 3731 nel numero 2/ 2010 di questa Rivista) che: "in tema di contenzioso tributario, nel comune di Roma il potere di rappresentanza processuale attribuito ai dirigenti comunali dall'art. 34, comma 4, dello statuto comunale, …e dall'art. 3 del regolamento… (di disciplina interna del contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie n.d.r.), deve intendersi limitato ai giudizi davanti alle commissioni tributarie, essendo così circoscritta dalla suddetta norma regolamentare la più ampia previsione contenuta nel citato art. 34, comma 4, dello statuto” (vedi anche Cass. civ., sez. trib. 30.1.2007, n. 1915).

Sent. CASSAZIONE CIVILE sez. I, 8.11.2010, n. 22678

Ai sensi dell’art. 108 del t.u.e.l. nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. Quando non risultino stipulate dette convenzioni e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario.

Sent. TAR LAZIO, Roma, sez. II, 30.11.2010, n. 34753

L’art. 54 del regolamento del consiglio comunale di Trevignano Romano prevede che “quando la proposta di deliberazione è divisibile nel senso che una medesima proposta contiene due o più statuizioni, la votazione potrà svolgersi anche separatamente per ciascuna parte della proposta”. Essendo quindi la possibilità di votazione frazionata, comunque, ammissibile non occorre che vi sia una esplicita richiesta per poter ricorrere a questa modalità di votazione.

Sent. TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 27.10 2010 n. 13719

L’art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, prevede la possibilità che i comuni adottino un regolamento c.d. di minimizzazione finalizzato a garantire “il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”.

In merito alla interpretazione della disposizione in questione si è ormai consolidato nella giurisprudenza un condiviso orientamento giurisprudenziale, secondo il quale le previsioni dei regolamenti c.d. di minimizzazione possono ritenersi legittime solo qualora indirizzate al perseguimento delle finalità indicate dalla norma e non anche quando tendono a scopi differenti.

 Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. un., 10.11.2010, n. 22799

Ai sensi dell’art. 63, d.lg. n. 165/2001 “sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni….., incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi”. Pertanto come già precisato nella sentenza delle Sez. Un. 3677/2009 (richiamata nella sentenza 22799/2010) “le controversie concernenti gli atti di organizzazione dell’amministrazione rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, e sono passibili di disapplicazione, in tutti  casi in cui costituiscano provvedimenti presupposti di atti di gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente”.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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