Raccordi parlamentari Italia-UE

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Legge regionale 27 luglio 2010, n. 10 ‹‹MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 1998, N. 30 “INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA” E DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (IPAB)››

B.U. n. 67 del 29 luglio 2010

In attuazione dell’articolo 4 comma 5 dello Statuto, in materia di sviluppo economico e rapporti sociali.

 

Legge regionale 27 luglio 2010, n. 17 «MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2010, N. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)»

B.U. n. 30 del 29 luglio 2010

In attuazione: dell’art. 10, «Diritto all’abitazione e tutela del consumatore», c. 1, dello Statuto, in tema di diritto alla abitazione; dell’art. 11, «Diritti sociali», dello Statuto, in tema di tutela dei diritti delle fasce più deboli della popolazione; dell’art. 60, «Enti, aziende e società regionali», dello Statuto, in tema di modalità e tipi di controllo e di composizione degli organi degli enti della Regione.

Legge regionale 9 luglio 2010, n. 16 «modificazioni della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del consiglio regionale) e utleriori modificazioni delle leggi regionali 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazione ed emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del comitato regionale per le comunicazioni (CO. RE. COM)) e 23 gennaio 1996, n. 3 (nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari)»

B.U. n. 32 del 14 luglio 2010

In attuazione degli artt. 50 «Attribuzioni del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza», 52 «Gruppi consiliari», dello Statuto.

 In data 10 febbraio 2011, la Commissione bicamerale per la semplificazione ha trasmesso alle Presidenze delle Camere una relazione che, ai sensi dell’art. 14, comma 21, della legge n. 246/2005, informa il Parlamento sullo stato di attuazione del c.d. meccanismo taglia-leggi.

Dopo che in Premessa vengono brevemente ripercorse le varie fasi del procedimento di semplificazione normativa e viene ricostruito il quadro normativo, la Relazione dà conto dello stato attuale di avanzamento del meccanismo.

In particolare, nel Paragrafo II ci si sofferma sul decreto «salva leggi» (d.lgs. n. 179/2009), sul suo correttivo (d.lgs. n. 213/2010) e sul decreto «taglia leggi» (d.lgs. n. 212/2010), illustrandone contenuti e problematiche, l’iter di approvazione e l’attività consultiva di Consiglio di Stato e Commissione per la semplificazione. Analoghi aspetti vengono affrontati nel Paragrafo III, dedicato invece all’opera di codificazione e di riassetto intrapresa nell’ambito del procedimento: si dà conto del Codice (d.lgs. n. 66/2010) e del Testo unico regolamentare (d.P.R. n. 90/2010) in materia di ordinamento militare, del Codice (A.G. n. 164) e del Testo unico regolamentare (A.G. n. 168) in materia di attività agricola, in fase di elaborazione, dell’Ordinamento e funzioni degli uffici consolari (A.G. n. 282), anch’esso in fase di elaborazione, e delle ulteriori attività di riassetto in corso. La Relazione si chiude con un Paragrafo IV, ove vengono indicate alcune problematiche che sarà necessario affrontare nel prossimo futuro.

In Allegato alla Relazione viene inoltre riportata la Documentazione inviata dai Ministeri alla Commissione e contenente elementi informativi sulle iniziative intraprese e specifici dati nell’ambito del meccanismo, nonché i resoconti stenografici delle audizioni svolte nell’ambito dell’indagine conoscitiva realizzata dalla Commissione in fase di elaborazione del d.lgs. n. 179/2009.

Scarica gli allegati

Sent. n. 257/2011 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 30 settembre 2011 – Pubblicazione in G.U. del 05/10/2011

Motivi della segnalazione

Nella sent. n. 257/2011 la Corte dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 5, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010), sollevate, in riferimento agli articoli 38, secondo comma, e 53 della Costituzione, dal Tribunale di Rossano, in funzione di giudice del lavoro; e dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 5, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 111, primo e secondo comma, 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale di Rossano, in funzione di giudice del lavoro.

Sent. n. 236/2011 – Giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito del 22/07/2011 – Pubblicazione in G.U. del 27/07/2011

 

Motivi della segnalazione

Nel giudizio in epigrafe la Corte è chiamata a valutare la legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui esclude l’applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, ai «processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione».

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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