Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Con la decisione 2010/405/UE del Consiglio, del 12 luglio 2010, è stata autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale. Il regolamento n. 1259/2010 provvede, quindi, alla istituzione di un quadro giuridico in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale negli Stati membri partecipanti il cui obiettivo è garantire ai cittadini soluzioni adeguate per quanto concerne la certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità e impedire le situazioni in cui un coniuge domanda il divorzio prima dell’altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che ritiene più favorevole alla tutela dei suoi interessi.

 La DEB (Deutsche Energiehandels und Beratungsgesellschaft), intenzionata a promuovere un’azione di responsabilità nei confronti della Germania per il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nella attuazione di alcune direttive, chiedeva di essere ammessa al gratuito patrocinio. La DEB, infatti, non possedeva i mezzi finanziari per farsi rappresentare da un avvocato – il cui patrocinio nell’azione di responsabilità è obbligatorio – né poteva sostenere l’anticipo sulle spese giudiziali previsto dalla legge tedesca sulle spese di giustizia. Secondo il diritto tedesco, infatti, le persone giuridiche o le associazioni in grado di stare in giudizio, costituite e stabilite in Germania, sono ammesse al gratuito patrocinio se né esse né i soggetti che hanno un interesse economico nella controversia sono in grado di sostenere tali spese; occorre, inoltre, che risulti contrario all’interesse generale che dette persone rinuncino all’azione o alla difesa in giudizio. La domanda della DEB è stata, però, rigettata, poiché si è ritenuto che nel caso di specie la rinuncia della DEB all’esercizio del suo diritto non era contraria all’interesse generale. Tuttavia, il giudice dell’appello, considerato che tale diniego impediva completamente alla ricorrente di esercitare un’azione di responsabilità contro lo Stato in applicazione del diritto dell’Unione, decideva di sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale sulla compatibilità del rifiuto con il principio di effettività, quale garantito dall’ordinamento dell’Unione.

Con sentenza del 27 novembre 2003, la Corte costituzionale austriaca ha statuito che la legge nazionale sull’abolizione della nobiltà del 3 aprile 1919 osta a che un cittadino austriaco acquisisca un cognome comprendente un titolo nobiliare; ciò anche quando l’acquisizione è conseguenza della adozione da parte del cittadino di uno Stato membro che legittimamente porta tale titolo, quale elemento costitutivo del proprio cognome secondo il diritto dello Stato di cittadinanza.

A seguito della recente entrata in vigore del Trattato di Lisbona si rende necessario procedere ad un aggiornamento della consueta informazione relativa al funzionamento della procedura di infrazione: oltre ai cambiamenti relativi alla numerazione delle disposizioni del Trattato rilevanti, si deve dare conto anche di una novità di ordine sostanziale.

«Parere emesso ai sensi dell’art. 218, n. 11, TFUE – Progetto di accordo – Creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti – Tribunale dei brevetti europeo e comunitario – Compatibilità di tale progetto con i Trattati»

 Scarica l'intero commento

Si propone di seguito l'ordinanza con la quale la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia (Giudice Unico delle Pensioni), ha sottoposto alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali relative alla compatibilità con il diritto dell'Unione – in particolare, l'obbligo di motivazione degli atti adottati a livello UE previsto dall'art. 296, comma 2, TFUE e dall'art. 41, comma 2, lett. c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – della «interpretazione e applicazione [dell'art. 3 della legge 241/1990 e dell'art. 3 della legge regionale della Sicilia 10/1991], secondo la quale gli atti paritetici, ossia inerenti diritti soggettivi, comunque vincolati, in materia pensionistica, possano sfuggire all'obbligo di motivazione, e se questo caso si configuri come violazione di una forma sostanziale del provvedimento amministrativo» (prima questione pregiudiziale), nonché dell'interpretazione e applicazione dell'art. 21 octies della legge 241/1990 nel senso che l'amministrazione ha la possibilità di integrare la motivazione del provvedimento amministrativo in sede processuale (seconda questione pregiudiziale).

 Scarica l'intero commento

 Scarica l'ordinanza della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

«Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Artt. 15 e 16 – Normativa nazionale che prevede la reclusione per i cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare in caso di inottemperanza all’ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro – Compatibilità»

Scarica l'intero commento

«Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Artt. 15 e 16 – Normativa nazionale che prevede la reclusione per i cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare in caso di inottemperanza all’ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro – Compatibilità»

Scarica l'intero commento

«Libera circolazione delle persone – Art. 21 TFUE – Direttiva 2004/38/CE – Nozione di “avente diritto” – Art. 3, n. 1 – Cittadino che non ha mai esercitato il proprio diritto di libera circolazione ed ha sempre soggiornato nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza – Rilevanza del possesso della cittadinanza di un altro Stato membro – Situazione puramente interna»

 

«Rinvio pregiudiziale – Diritti fondamentali – Lotta contro le discriminazioni – Parità di trattamento tra uomini e donne – Accesso a beni e servizi e loro fornitura – Premi e prestazioni assicurative – Fattori attuariali – Presa in considerazione del sesso dell’assicurato quale fattore per la valutazione dei rischi assicurativi – Contratti privati di assicurazione sulla vita – Direttiva 2004/113/CE – Art. 5, n. 2 – Deroga non soggiacente a limiti temporali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Artt. 21 e 23 – Invalidità»

Scarica l'intero commento

La direttiva 2011/7/UE (In G.U.U.E.  L 48 del 23/02/2011,  p. 1 – 10) introduce alcune disposizioni volte a contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e favorire la competitività delle imprese, in particolare le piccole e medie imprese. Le sue disposizioni si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale (art. 1).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633