- Erik Longo
- Fonti dell'Unione europea e internazionali
UE - Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (
La direttiva 2011/36/UE (in G.U.U.E. L 101 del 15/04/2011, p. 1-11) enuncia norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di tratta di esseri umani, nonché disposizioni volte a rafforzare la prevenzione di tale reato e la protezione delle vittime (art. 1).
- Erik Longo
- Fonti dell'Unione europea e internazionali
UE - Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (Testo rilevante ai fini del SEE) - (2/2011)
La direttiva 2011/51/UE introduce alcune modifiche alla direttiva 2003/109/CE, che disciplina lo status dei cittadini di paesi terzi che sono soggiornanti di lungo periodo, al fine di estendere la possibilità di ottenere il riconoscimento di tale status anche ai beneficiari di protezione internazionale quali definiti nella direttiva 2004/83/CE.
- Erik Longo
- Fonti dell'Unione europea e internazionali
UE - Regolamento n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 (2/2011)
L'art. 291 TFUE prevede, al suo primo paragrafo, che spetta agli Stati membri adottare le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione. Tuttavia, il secondo paragrafo stabilisce che, se sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste agli articoli 24 e 26 del Trattato sull'Unione europea, al Consiglio.
- Erik Longo
- Fonti dell'Unione europea e internazionali
UE - Regolamento 211/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 riguardante l’iniziativa dei cittadini (2/2011)
Il regolamento 211/2011/UE (in G.U.U.E. L 65 del 11/03/2011 p. 1 – 22) stabilisce le procedure e le condizioni relative all’iniziativa dei cittadini, quale prevista dagli articoli 11 TUE e 24 TFUE. L'art. 11 TUE, che si trova nel Titolo II 'Disposizioni relative ai principi democratici', dispone, al suo paragrafo 4, che '[c]ittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati'.
- Erik Longo
- Attività consultiva del Consiglio di Stato
PARERI DELLA SEZIONE CONSULTIVA PER GLI ATTI NORMATIVI DEL CONSIGLIO DI STATO – SETTEMBRE 2011 / DICEMBRE 2011 (1/2012)
Scarica la scheda riassuntiva dei provvedimenti segnalati
Nel terzo quadrimestre dell'anno 2011 si segnalano alcune interessanti pronunce della Sezione Consultiva per gli atti normativi, talune per l'ampiezza degli argomenti trattati o per il riepilogo sistematico delle vicende degli istituti esaminati, altre per aspetti di vera e propria novità.
Le osservazioni sulla normativa correttiva dell'ordinamento militare
Alla prima categoria sono sicuramente da iscrivere i pareri nn. 2602/2011 e 4163/2011 relativi alla normazione in materia di ordinamento militare: oggetto di parere erano infatti il decreto legislativo correttivo del d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare) ed il regolamento governativo correttivo del d.P.R. n. 90/2010 (Testo unico regolamentare delle disposizioni in materia di ordinamento militare); con l'occasione del parere, favorevole con osservazioni per entrambi i testi esaminati, la Sezione Consultiva affronta vari argomenti di portata generale attinenti alla teoria delle fonti, in particolare l'ambito di intervento dei cc.dd. decreti correttivi, l'efficacia delle clausole che non consentono la modificazione o abrogazione di testi organici se non con disposizione espressa, nonché il fenomeno della reviviscenza delle norme abrogate.
- Cecilia Bertolini
- Fonti delle Regioni ordinarie
NOVITA' - Rassegna di leggi regioni attuative degli Statuti (15 maggio 2010 – 15 febbraio 2011) - Considerazioni di sintesi (1/2011)
Anzitutto, la produzione normativa di attuazione sembrerebbe aver subito una parziale battuta di arresto.
Emblematico, a tal riguardo, è il caso della Puglia che è stata la prima delle regioni ad approvare il nuovo statuto e, nel corso di questi anni, ha costantemente approvato leggi di attuazione, mentre nel periodo considerato non ha ritenuto necessario intervenire in nessun settore.
Legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 «DISCIPLINA GENERALE SULL'ATTIVITA' NORMATIVA REGIONALE E SULLA QUALITA' DELLA NORMAZIONE» B.U. n. 50 del 30 luglio 2010
In attuazione dell'art. 40, «La qualità delle norme e i Testi unici», c. 1, dello Statuto, in tema di rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione
Legge regionale 28 maggio 2010, n. 12 «Disciplina transitoria ed urgente in materia di incompatibilità statutaria»
B.U. n. 9 del 17 maggio 2010, suppl. straord. n. 5 del 28 maggio 2010
In attuazione transitoria dell’art. 35, «Organizzazione e funzionamento della giunta regionale», c. 4-bis, dello Statuto, in tema di sospensione di diritto dell’incarico di consigliere regionale, a seguito di nomina del medesimo ad assessore.
Legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 «NORME PER GARANTIRE L’EFFICIENZA E L’EFFICACIA DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE E DELLE NOMINE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE».B.U. n. 56 dell’11 agosto 2010.
In attuazione dell’art. 50 «Giunta regionale», c. 5, dell’art. 26 «Consiglio regionale e sue attribuzioni», c. 4, lett. e), nonché dell’art. 64 «Funzioni amministrative regionali», c. 2, dello Statuto ove si prevede che l’attività amministrativa si conforma ai principi di legalità, buon andamento e imparzialità e dove si stabilisce che la legge regionale attua la semplificazione dei procedimenti amministrativi.
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