Raccordi parlamentari Italia-UE

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La direttiva 2011/36/UE (in G.U.U.E. L 101 del 15/04/2011, p. 1-11) enuncia norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di tratta di esseri umani, nonché disposizioni volte a rafforzare la prevenzione di tale reato e la protezione delle vittime (art. 1).

La direttiva 2011/51/UE introduce alcune modifiche alla direttiva 2003/109/CE, che disciplina lo status dei cittadini di paesi terzi che sono soggiornanti di lungo periodo, al fine di estendere la possibilità di ottenere il riconoscimento di tale status anche ai beneficiari di protezione internazionale quali definiti nella direttiva 2004/83/CE.

L'art. 291 TFUE prevede, al suo primo paragrafo, che spetta agli Stati membri adottare le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione. Tuttavia, il secondo paragrafo stabilisce che, se sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste agli articoli 24 e 26 del Trattato sull'Unione europea, al Consiglio.

Il regolamento 211/2011/UE (in G.U.U.E. L 65 del 11/03/2011 p. 1 – 22) stabilisce le procedure e le condizioni relative all’iniziativa dei cittadini, quale prevista dagli articoli 11 TUE e 24 TFUE. L'art. 11 TUE, che si trova nel Titolo II 'Disposizioni relative ai principi democratici', dispone, al suo paragrafo 4, che  '[c]ittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati'.

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Nel terzo quadrimestre dell'anno 2011 si segnalano alcune interessanti pronunce della Sezione Consultiva per gli atti normativi, talune per l'ampiezza degli argomenti trattati o per il riepilogo sistematico delle vicende degli istituti esaminati, altre per aspetti di vera e propria novità.

Le osservazioni sulla normativa correttiva dell'ordinamento militare

Alla prima categoria sono sicuramente da iscrivere i pareri nn. 2602/2011 e 4163/2011 relativi alla normazione in materia di ordinamento militare: oggetto di parere erano infatti il decreto legislativo correttivo del d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare) ed il regolamento governativo correttivo del d.P.R. n. 90/2010 (Testo unico regolamentare delle disposizioni in materia di ordinamento militare); con l'occasione del parere, favorevole con osservazioni per entrambi i testi esaminati, la Sezione Consultiva affronta vari argomenti di portata generale attinenti alla teoria delle fonti, in particolare l'ambito di intervento dei cc.dd. decreti correttivi, l'efficacia delle clausole che non consentono la modificazione o abrogazione di testi organici se non con disposizione espressa, nonché il fenomeno della reviviscenza delle norme abrogate.

L’analisi della legislazione regionale di attuazione statutaria, relativa al periodo di riferimento (15 maggio 2010 – 15 febbraio 2011), induce a svolgere tre ordini di considerazioni.

Anzitutto, la produzione normativa di attuazione sembrerebbe aver subito una parziale battuta di arresto.

Emblematico, a tal riguardo, è il caso della Puglia che è stata la prima delle regioni ad approvare il nuovo statuto e, nel corso di questi anni, ha costantemente approvato leggi di attuazione, mentre nel periodo considerato non ha ritenuto necessario intervenire in nessun settore. 

Legge regionale 28 maggio 2010, n. 12 «Disciplina transitoria ed urgente in materia di incompatibilità statutaria»

B.U. n. 9 del 17 maggio 2010, suppl. straord. n. 5 del 28 maggio 2010

In attuazione transitoria dell’art. 35, «Organizzazione e funzionamento della giunta regionale», c. 4-bis, dello Statuto, in tema di sospensione di diritto dell’incarico di consigliere regionale, a seguito di nomina del medesimo ad assessore.

Legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 «NORME PER GARANTIRE L’EFFICIENZA E L’EFFICACIA DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE E DELLE NOMINE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE».B.U. n. 56 dell’11 agosto 2010.

In attuazione dell’art. 50 «Giunta regionale», c. 5, dell’art. 26 «Consiglio regionale e sue attribuzioni», c. 4, lett. e), nonché dell’art. 64 «Funzioni amministrative regionali», c. 2, dello Statuto ove si prevede che l’attività amministrativa si conforma ai principi di legalità, buon andamento e imparzialità e dove si stabilisce che la legge regionale attua la semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Osservatorio sulle fonti

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