Raccordi parlamentari Italia-UE

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Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, in data 26 maggio 2011, ha impugnato l’articolo 2, secondo comma del disegno di legge n. 720 dal titolo “Interventi nel settore della formazione professionale. Acquisizioni di entrate al bilancio della regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia”, approvato dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 18 maggio 2011,  per violazione degli articoli 3, 97 e 117, comma 2 lett. o) della Costituzione e dell’art. 17 dello Statuto Speciale.

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 2010, il Governo ha deciso di impugnare alcune disposizioni della legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 12 del 16 luglio 2010 “Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007” ed in particolare l’art. 4, comma 28 che interviene sulla previgente disciplina in materia di lavori pubblici. Tale materia ricade nell’ambito della  potestà legislativa primaria della quale la Regione gode in forza delle previsione di cui all’art. 4  del proprio Statuto di autonomia.

Tale potestà tuttavia, secondo il Governo, deve rispettare (tra gli altri) i limiti dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali e quelli stabiliti da interventi legislativi statali diretti «a garantire standards minimi ed uniformi ed introdurre limiti unificanti che rispondano ad esigenze riconducibili ad ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato, con una prevalenza della competenza esclusiva statale su quella primaria delle Regioni speciali e delle Province autonome».

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato, in data 21 luglio 2010, alcuni articoli del disegno di legge approvato dall’Assemblea regionale siciliana il 13 luglio, intitolato “Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti”.

La legge in parola mira ad adeguare la disciplina regionale a quella nazionale dettata dal Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 163 del 2006). In particolare, le disposizioni censurate sono contenute negli artt. 3 e 4 della legge ed i parametri di illegittimità invocati sono l’art. 14, lett. g)  dello Statuto e l’art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione (e, in via indiretta, alcuni articoli del Codice stesso e della direttiva comunitaria 2004/18/CE).

Il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 192 trasferisce alla Regione le funzioni in materia di assistenza sanitaria ai detenuti ed agli internati nel territorio regionale svolte dall’Amministrazione penitenziaria e demanda ad apposite leggi regionali la definizione delle modalità di esercizio delle stesse, nonché le modalità di trasferimento al Servizio Sanitario Regionale dei rapporti di lavoro in atto.

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011, il Governo ha deciso di impugnare alcune disposizioni della legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 22 del 29 dicembre 2010 contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2011)”.

La prima disposizione impugnata è quella di cui all’art. 2, che prevede un meccanismo di agevolazione fiscale diretto ad incidere sull’imposta regionale sulle attività produttive, a favore di imprese operanti nel territorio regionale.

Il decreto 26 ottobre 2010, n. 193 si segnala per avere previsto l’aggiunzione dell’articolo 63-bis nel d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182. Tale nuova disposizione, in materia di Edilizia residenziale pubblica, attribuisce alla Regione autonoma, in ragione delle peculiarità tipiche del suo territorio e con salvezza dei livelli minimi essenziali espressamente stabiliti dallo Stato, diverse funzioni i compiti in materia di edilizia residenziale pubblica. In particolare, la Regione sarà competente a disciplinare: eventuali livelli ulteriori del servizio abitativo; gli standard di qualità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; i criteri per favorire l’accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti; gli interventi concernenti il sostegno finanziario al reddito.

Il decreto legislativo n. 153 del 2010 dispone l’abrogazione della lettera h) dell’articolo 3 del primo comma del d.P.R. 30 Luglio 1950, n. 878, così sancendo la non ascrivibilità delle grandi derivazioni di acque pubbliche nell’ambito delle grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale ed il conseguente trasferimento di funzioni in materia alla Regione. Parallelamente, secondo quanto previsto al comma 2, i canoni concessori relativi alle grandi derivazioni di acque pubbliche vengono riscossi dal 1° gennaio 2011 dalla Regione siciliana, e non più dallo Stato.

 

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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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