Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Sent. TAR CALABRIA sez. Reggio Calabria 26.10.2011, n. 750

Il giudice amministrativo annulla il decreto sindacale di nomina della giunta del comune di Scilla, in quanto composta da soli uomini, in violazione dell'art. 51 cost. e delle disposizioni dello statuto. Sia la norma costituzionale che quella statutaria che sanciscono la necessità del promovimento delle pari opportunità tra donne e uomini, sono da intendersi come norme immediatamente precettive e non meramente programmatiche.

Sent. TAR CAMPANIA, sez. I, 7.11.2011, n. 5167

Il giudice amministrativo ribadisce l'immediata applicabilità del principio costituzionale delle pari opportunità indipendentemente dalla sua mancata specifica previsione nel testo statutario comunale.

Si segnala sul tema anche la sent. TAR Sicilia, sez. I, 15.12.2010, n. 14310

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, in data 27 dicembre 2011, ha impugnato il disegno di legge n. 828-563-824 dal titolo "Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa".

In particolare, oggetto della censura sono innanzitutto le disposizioni contenute negli articoli 1, commi 1 e 2; 2; 3; 4; 5 e 7, comma 2, reputate in contrasto con l'articolo 81, 4° comma della Costituzione, perché prive di idonea copertura finanziaria per i nuovi maggiori oneri dalle stesse derivanti a carico del bilancio regionale.

Sentenza n. 199/2012 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 20/07/2012 - Pubblicazione in G.U. 25/07/2012

Motivi della segnalazione

La Corte ribadisce il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare espressa mediante referendum desumibile dall'art. 75 Cost. Coerentemente con la propria giurisprudenza secondo cui costituisce ripristino della normativa abrogata - e deve pertanto essere dichiarata illegittima in quanto si pone in palese contrasto con l'intento perseguito mediante referendum abrogativo - la normativa che introduce una nuova disciplina della materia «senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina normativa preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti» (sent. n. 68/1978, richiamata e citata espressamente), essa dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, mediante il quale, a distanza di meno di un mese dalla alla pubblicazione del decreto dichiarativo dell'avvenuta abrogazione dell'art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 - disposizione volta a restringere, rispetto al livello minimo stabilito dalle regole concorrenziali comunitarie, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, di gestione in house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, consentite solo in casi eccezionali ed al ricorrere di specifiche condizioni - il Governo aveva dettato una nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, "che non solo è contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata, in quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house, al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, ma è anche letteralmente riproduttiva, in buona parte, di svariate disposizioni" della stessa.

Sentenza n. 193/2012 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito: 19/07/2012; Pubblicazione in G.U.: 25/07/2012.

Motivi della segnalazione

La Corte viene investita della q.l.c. dell'articolo 20, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3, 4, 5 e 17-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell'art. 1, commi 8 e 9, lettera b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, in seguito ai ricorsi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della Regione autonoma Sardegna.

Dopo aver dichiarato non fondati alcuni motivi di doglianza promossi, la Corte si sofferma sulla q.l.c. concernente l'art. 20, commi 4 e 5, del d.l. n. 98 del 2011 e l'art. 1, comma 8, del d.l. n. 138 del 2011 rilevando come recentemente si fosse già espressa sulla non incompatibilità con la Costituzione delle misure disposte con l'art. 14, commi 1 e 2, del d.l. n. 78 del 2010, sul presupposto che possono essere ritenute principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost., le norme che «si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (sentenza n. 148 del 2012; conformi, ex plurimis, sentenze n. 232 del 2011 e n. 326 del 2010).

Sentenza n. 178/2012 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito: 11 luglio 2012. Pubblicazione in G.U. 18 luglio 2012.

Motivi della segnalazione

Nella sentenza n. 178/2012 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 37, c. 1, secondo periodo, e 29, c. 1, lettera k), alinea e, del d.lgs. n. 118/2011 nella parte in cui si applicano direttamente alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome. Ne esce corroborata – in coerenza con alcune recenti pronunce del giudice delle leggi – la constatazione che alla specialità finanziaria continua a corrispondere una specialità procedurale, non intaccata dalla legge n. 42/2009.

Sent. n. 164/2012 - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Deposito: 27/06/2012. Pubblicazione in G.U. 04/07/2012.

Motivo della segnalazione

In questa decisione la Corte, nel respingere un’eccezione dell’Avvocatura dello Stato, specifica il regime di impugnabilità, da parte della Regione, del Decreto legge: controbattendo all’asserzione della difesa dello Stato, secondo la quale i ricorsi proposti «avverso le norme del decreto-legge non modificate in sede di conversione e quindi, in ipotesi, immediatamente lesive» sarebbero tardivi, la Corte asserisce che l’efficacia immediata, propria del decreto-legge, e il conseguente carattere lesivo che esso può assumere, lo rendono impugnabile in via immediata da parte delle Regioni; anche se è pur vero che soltanto con la legge di conversione il detto provvedimento legislativo acquisisce stabilità (art. 77, terzo comma, Cost.) la Regione può, a sua scelta, impugnare tanto il solo decreto legge, quanto la sola legge di conversione, quanto entrambi (ex plurimis: sentenze n. 298 del 2009, n. 443 del 2007, n. 417 del 2005, n. 25 del 1996).

Sent. n. 162/2012 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito: 27/06/2012 . Pubblicazione in G.U. 04/07/2012.

Motivi della segnalazione

In questa decisione, la Corte torna a ribadire quanto più volte affermato a proposito della «pregiudizialità logico-giuridica» delle censure riferite all'art. 76 Cost., «giacché esse investono il corretto esercizio della funzione legislativa e, quindi, la loro eventuale fondatezza eliderebbe in radice ogni questione in ordine al contenuto precettivo della norma in esame» (ex plurimis, sentenze n. 80 del 2012 e n. 293 del 2010). Pertanto, secondo la Corte esse devono essere esaminate per prime e fra queste, la precedenza spetta, seguendo la medesima linea di pregiudizialità logico-giuridica, a quelle relative alla genericità e indeterminatezza della delega, indipendentemente dall'ordine seguito dal giudice rimettente.

Ordinanza n. 137/2012 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 31/05/2012 – Pubblicazione in G.U. 06/06/2012

Motivi della segnalazione

L'ordinanza n. 137 del 2012 è relativa alla legittimità costituzionale degli artt. 14, 15, comma 1 (limitatamente ad una sua parte), 17, comma 1, 19, 20, 22, 25, 26, 35, 36, 38, 40 e 41 della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 732-672-699-700-713 approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 297 del 9 novembre 2011; il relativo ricorso è stato promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 17 novembre 2011, depositato in cancelleria il 28 novembre 2011, ed iscritto al n. 164 del registro ricorsi 2011.

Sentenza n. 200/2012 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 20/07/2012 - Pubblicazione in G.U. 25/07/2012

Motivi della segnalazione

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 3 dell'articolo 3 del d.l. n. 138 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, disposizione che prevedeva l'abrogazione, allo scadere di un termine predefinito (30 settembre 2012) di tutte le disposizioni statali incompatibili con il principio espresso nel primo comma dello stesso articolo secondo il quale «l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge». Essa perviene a tale esito in considerazione del tenore normativo dell'art. 3, comma 1: proprio perché quest'ultimo contiene disposizioni di principio, e non prescrizioni di carattere specifico e puntuale, "la soppressione generalizzata delle normative statali incompatibili con la disposizione appare indeterminata e potenzialmente invasiva delle competenze legislative regionali".

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