Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 26.03.2012, n. 4784

La disciplina degli artt. 6, 50 e 107 dell'ordinamento degli enti locali di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, interpretati dalla Corte alla luce della successiva evoluzione normativa, ed in particolare della riforma dell'art. 114 Cost., comma 2 e della L. 5 giugno 2003, n. 131, art. 4 di attuazione di tale riforma, comporta che la rappresentanza processuale del comune spetta in via generale al sindaco, senza necessità di preventiva autorizzazione della giunta: perciò non più atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione; con la conseguenza che all'organo suddetto è attribuito direttamente dalla legge anche il conseguente potere di conferire al difensore del comune la procura alle liti (Cass. 13968/2011; 13968/2010; 10099/2007). E siccome il ricorrente non ha documentato la sussistenza, nello statuto dell'ente, di indicazioni di contenuto diverso, non vi è stata alcuna violazione dell’art 83 c.p.c., né una mancanza di legittimazione processuale del comune nel giudizio di appello.

Cfr. anche sent. CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 7.2.2012, n. 650

Sent. TAR Trentino-Alto Adige, Trento, sez. I, 22.3.2012, n. 96

L’art. 3 del “testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige”, recita: "Nei comuni della provincia di Trento, il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo...Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio e provvedendo contemporaneamente alla loro sostituzione".

Sent. TAR TOSCANA, sez. III, 30.1.2012, n. 197

La controversia ha ad oggetto un provvedimento di demolizione di un fabbricato adottato il 30.4.1996 dall’assessore delegato dal sindaco. Di fronte alla doglianza del ricorrente sull’incompetenza dell’organo politico, in quanto il provvedimento rientra nelle attribuzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 51 della l. n. 142/1990, il giudice amministrativo precisa che il dirigente è legittimato ad emanare gli atti di gestione non per effetto diretto dell'art. 51 della legge n. 142/1990, ma sulla base di adeguamenti dello statuto comunale al principio di separazione delle competenze tra organi elettivi e burocratici, secondo quanto statuito dal comma 2 del citato art. 51 (Cons. Stato, I, 28.4.1999, n. 535; TAR Lombardia, Milano, III, 2.2.2000, n. 492). Pertanto la suddetta norma non è immediatamente operativa, ma richiede la mediazione statutaria.

Link web:

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%203/1996/199602360/Provvedimenti/201200197_01.XML

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib., 26.10.2011, n. 22193; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib., 6.12.2011, n. 26166; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. II, 12.10.2011, n. 21024; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 21.11.2011, n. 24433

Non è necessaria l'autorizzazione della giunta municipale affinché il sindaco, in rappresentanza del comune, possa agire o resistere in giudizio, a meno che la necessità di suddetta autorizzazione non sia espressamente prevista dallo statuto comunale.

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 4.11.2011, n. 22909

Nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto comunale — ed anche il regolamento, ove lo statuto contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare — può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico-amministrativa del comune.

Inoltre la norma statutaria che conferisce al direttore generale, ancorché intervenuta in data successiva alla notifica dell'atto di appello, varrebbe a sanare, con effetto ex tunc, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., l'eventuale, ritenuto, originario difetto di rappresentanza processuale del comune.

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib., 13.11.2011, n. 21086; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib., 16.9.2011, n. 18923; sent. CASSAZIONE CIVILE sez. trib. 16.9.2011, 18924

Nel processo tributario ai sensi del d.l. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3 bis, comma 1, convertito con modificazioni nella l. 31 maggio 2005, n. 88, "l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio". In base quindi alla normativa del 2005 è riconosciuta la rappresentanza processuale al funzionario a prescindere da una specifica previsione statutaria.

Sent. CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, 24.10.2011, n. 5695

La distinzione tra atti di indirizzo e atti di gestione costituisce principio generale dell'ordinamento giuridico e non può essere disattesa dagli statuti comunali. È pertanto illegittima quella normativa comunale che attribuisce la presidenza della commissione edilizia al sindaco, stante la natura tecnica della commissione.

Sent. TAR SICILIA, Catania, sez. III, 26.1.2012, n. 235

L'atto impugnato consiste in una ordinanza contingibile ed urgente adottata dal comune di Ragusa al fine di ovviare ad una presunta emergenza ambientale suscettibile di derivare dall'anticipato esaurimento delle potenzialità della discarica di ricevere i rifiuti per effetto del conferimento da parte di altri comuni dell'ambito territoriale provinciale.

Ora, lo stesso comune di Ragusa argomenta che il potere che si è inteso esercitare discende dall'articolo 4, comma 2, lettera g), della legge regionale 8-4-2010 n. 9 (relativa alla gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), che attribuisce ai comuni la competenza ad adottare disposizioni per la tutela igienico sanitaria nella gestione dei rifiuti, e dal successivo comma 4, il quale prevede che il sindaco adotta le ordinanze di cui agli articoli 191 e 192 del decreto legislativo n. 152/2006 nell'ambito del territorio comunale.

Sent. TAR CAMPANIA, sez. V, 1.3.2012, n. 1073

Il Collegio condivide quanto rilevato in giurisprudenza secondo cui il ricorso allo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente, o anche avente valenza ambientale, giustifica l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento unicamente in presenza di un'"urgenza qualificata", in relazione alle circostanze del caso concreto, che, però, deve essere debitamente esplicitata in specifica motivazione sulla necessità e l'urgenza di prevenire il grave pericolo alla cittadinanza (cfr. T.A.R. Campania, sez. V, 3.2.2005, n. 764), anche perché sussiste un rapporto di conflittualità e di logica sovraordinazione tra l'esigenza di tutela immediata della pubblica incolumità e l'esigenza del privato inciso dall'atto amministrativo di avere conoscenza dell'avvio del procedimento (cfr. T.A.R. Marche, 25 gennaio 2002, n. 97; T.A.R. Toscana, sez. II, 14 febbraio 2000, n. 168); ciò in quanto il principio partecipativo alla base della comunicazione di avvio del procedimento ha carattere generalizzato ed impone, alla luce delle regole fissate dall'art. 7 l. n. 241/1990, che l'invio di essa abbia luogo in tutte quelle situazioni nelle quali la possibilità di coinvolgere il privato non sia esclusa da esigenze di celerità che caratterizzano la fattispecie e che, non possono ritenersi astrattamente implicite nella natura contingibile ed urgente dell'ordinanza, ma devono essere puntualmente esplicitate nel provvedimento in concreto adottato.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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