- Giusto Puccini
- AEEG - Banca d'Italia - CONSOB - COVIP - ISVAP
NEW - Banca d’Italia: un atto normativo non rientrante nel «Programma dell’attività normativa dell’Area Vigilanza per l’anno 2011» (3/2011)
Nel periodo considerato, l’attività normativa dell’Aeeg è stata in larga parte dedicata all’aggiornamento di testi già precedentemente adottati. Si possono ascrivere a questa costante attività di ‘manutenzione’ della normativa esistente: le due delibere recanti integrazioni e modifiche al Regolamento di contabilità dell’Autorità (Delibera GOP 23/11 del 28.04.2011, in http://www.autorita.energia.it/it/docs/11/023-11gop.htm , Delibera GOP 81/10 del 29.12.2010, in http://www.autorita.energia.it/it/docs/10/081-10gop.htm); le integrazioni e le modifiche apportate al Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità (Delibera GOP 17/11 del 07.04.2011 in http://www.autorita.energia.it/it/docs/11/017-11gop.htm ); le «Modificazioni e integrazioni al Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per la regolamentazione delle cooperative elettriche» (Delibera ARG/elt 246/10 del 28/12/2010 in http://www.autorita.energia.it/it/docs/10/246-10arg.htm ).
Nel periodo di riferimento febbraio-maggio 2011, il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato due nuove autorizzazioni generali relative, rispettivamente, al Trattamento dei dati sensibili nell’attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (autorizzazione del 21 aprile 2011, in G.U. n. 101 del 3 maggio 2011) e al Trattamento dei dati a carattere giudiziario correlato all’attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (autorizzazione del 21 aprile 2011, pubblicata ugualmente in G.U. n. 101 del 3 maggio 2011).
Nel periodo febbraio-maggio 2011, un particolare rilievo viene indubbiamente ad assumere - nel quadro del processo di razionalizzazione dell’attività di produzione normativa della Banca d’Italia avviato lo scorso anno - la pubblicazione nel sito dell’istituto, nel mese di marzo, del testo definitivo del «programma dell’attività normativa dell’Area Vigilanza per l’anno 2011»[1].
Dal sito internet della Consob si evince che, nel periodo febbraio-maggio 2011, la Commissione ha adottato due delibere modificative del c.d. Regolamento Emittenti, la n. 17730 del 31 marzo 2011 [1], pubblicata nel S.O. n. 95 alla G.U. n. 81 dell’8 aprile 2011, e la n. 17731 del 5 aprile 2011 [2], i cui estremi di pubblicazione in G.U. non vengono peraltro riportati nel sito.
Dal sito internet dell’ISVAP si ricava che, nel periodo febbraio-maggio 2011, l’Istituto ha adottato un unico atto normativo, ovverosia il regolamento n. 37 del 15 marzo 2011 concernente l’«attuazione delle disposizioni in materia di solvibilità corretta introdotte dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 che modifica il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 contenente misure urgenti per il sostegno a lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 25 marzo 2011 [1].
Dal sito internet della Commissione nazionale per le società e la borsa si ricava che, nel periodo novembre 2010 – gennaio 2011, la Commissione ha adottato un unico atto normativo, e precisamente la delibera n. 17581 del 3 dicembre 2010 recante «Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari, adottato con delibera n. 1690 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni». Dal medesimo sito si apprende altresì che tale delibera è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2010.
La Corte era stata chiamata a giudicare della richiesta di annullamento di una sentenza di condanna emessa all’esito di un processo in cui un’udienza si era tenuta in assenza del difensore dell’imputato, assenza dovuta all’adesione ad uno sciopero di cui l’avvocato aveva debitamente reso edotto il giudice, chiedendo rinvio di udienza. Secondo il ricorrente, il rigetto dell’istanza di rinvio è illegittimo (e dunque il procedimento giurisdizionale viziato) in quanto il codice di autoregolamentazione professionale relativo alle astensioni collettive delle udienze prevede che lo sciopero sia configurato come legittimo impedimento e il giudice sia vincolato, conseguentemente, ad accogliere l’istanza di rinvio.
Dal sito internet dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo si ricava che, nel periodo novembre 2010 - gennaio 2011, l’Istituto ha adottato un unico atto normativo, ovverosia il regolamento n. 36 del 31 gennaio 2011, concernente le «linee guida in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 38, comma 2, 39, comma 3, 40, comma 3, 42, comma 3 e 191, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private» (da detto sito, peraltro, non è dato ricavare gli estremi della Gazzetta Ufficiale nella quale l’atto è stato pubblicato).
Dal sito internet della Commissione di vigilanza sui fondi pensione si ricava che, nel periodo novembre 2010 – gennaio 2011, la Commissione ha adottato un unico atto normativo, la deliberazione del 4 novembre 2010 recante, in allegato, le «Istruzioni per la trattazione dei reclami» (dal sito non è dato peraltro ricavare gli estremi della pubblicazione dell’atto nella Gazzetta Ufficiale).
- Erik Longo
- Fonti degli Enti locali
Dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza da parte del sindaco (3/2011)
Sent. TAR CALABRIA, sez. I, 3.5.2011, 606
IL TAR Calabria ribadisce che il potere di adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente di cui all'art. 54, d.lgs. n. 267 del 2000 presuppone la necessità di provvedere in via d'urgenza con strumenti extra ordinem per far fronte a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale ed imminente per l'incolumità pubblica, cui non si può provvedere con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 9 settembre 2010 , n. 2556). Del resto, il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti, pur dopo il suo ampliamento ad opera del d.l. n. 92 del 2008, convertito con modificazioni in l. n. 125 del 2008, conserva la sua connotazione atipica e residuale, ed è pertanto esercitabile, sussistendone le condizioni, tutte le volte in cui non sia conferito dalla legge il potere di emanare atti tipici, in presenza di presupposti indicati da specifiche normative di settore (cfr. T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 24 agosto 2010, n. 4876).
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