Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Sent. TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 30.4.2012, n. 151

È legittimo l’articolo del regolamento comunale – COSAP - che dispone che "Il sindaco può per motivate ragioni di pubblico interesse alla viabilità, alla fruizione turistica degli spazi, al decoro ed alla quiete pubblica, con propria ordinanza a carattere generale individuare spazi ed aree pubbliche e nelle aree private aperte all'uso pubblico nelle quali è vietata l'occupazione per determinate categorie di soggetti o tipologie di occupazioni ed apporvi limiti e condizioni", senza che vi si possa ravvisare l’esistenza di alcuna delega in bianco da parte del consiglio comunale, che ha scelto di adottare una normativa regolamentare attributiva al sindaco di una competenza finalizzata all'esercizio di un potere di tipo disciplinare/organizzativo, al fine di contemperare gli interessi degli esercenti con quello di evitare ogni possibile pregiudizio al pubblico decoro ed alla sicurezza alla circolazione, sia veicolare che pedonale.


Sent. TAR PUGLIA, Lecce, sez. II, 16.4.2012, n. 691

Deve ritenersi non illegittimo il ricorso all’istituto della ordinanza contingibile ed urgente per la proroga del contratto di appalto, già in essere ma ora scaduto, per la gestione dei rifiuti urbani, in quanto, malgrado il comune non si sia tempestivamente attivato per la indizione della gara per l’affidamento del servizio in questione, la situazione di pericolo per la salute pubblica e l’ambiente connesse alla gestione dei rifiuti, non fronteggiabile adeguatamente con le ordinarie misure, legittimava comunque il Sindaco all’esercizio dei poteri extra ordinem riconosciutigli dall’ordinamento giuridico (art. 50, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267).

Sent. TAR TOSCANA, sez. II, 28.3.2012, n. 629

Per poter adottare un'ordinanza ex art. 54 t.u.e.l. che voglia tutelare la quiete pubblica, è necessario prima aver accertato che vi sono delle attività che generano rumore superiore alle soglie tollerabili ex lege e che sono indicate nel d.p.c.m. 14.11.1997 attuativo della l. 447/95.

 

Tale accertamento deve avere una natura tecnica ed essere riscontrato dall'organismo che ha gli strumenti per rilevare il superamento dei limiti di emissioni sonore consentite e cioè l'ARPAT; non è sufficiente l'esposto e le relative lamentele dei cittadini che sono il presupposto per avviare un accertamento siffatto, ma che non possono costituire anche la prova della produzione di una rumorosità oltre le soglie consentite.

Sent. TAR CALABRIA, Catanzaro, sez. I, 8.2.2012, n. 155

L'art. 54, comma 2°, del d. lg. 18 agosto 2000 n. 267 attribuisce al sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti "al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini", in assenza di indicazioni circa le modalità di esercizio del potere, a fronte di situazioni eccezionali di necessità e di urgenza.

Sent. TAR LAZIO, Roma, sez. II, 20.1.2012, n. 679

Di fronte all’impugnazione del decreto del sindaco di nomina dei componenti della giunta tutti di sesso maschile, il Tar Lazio, tra i vari profili esaminati, afferma innanzitutto l’immediata applicabilità del principio sancito dall’art. 51 Cost., inteso come parametro di legittimità sostanziale di attività amministrative discrezionali, rispetto alle quali si pone come limite conformativo. (Il TAR ripercorre comunque anche le molte norme di carattere primario che danno attuazione al principio costituzionale).

Ribadisce che la libertà statutaria è circoscritta entro i confini naturali dei principi posti dal tessuto costituzionale, quindi non oltre la rimozione di ostacoli all’uguaglianza sostanziale, in modo che uomini e donne siano posti nelle medesime condizioni di accesso agli uffici collegiali ed alle cariche pubbliche.

Sent. TAR Trentino Alto Adige, Trento, sez. I, 9.3.2012, n. 80

Il “testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige” stabilisce che “nei comuni privi di figure dirigenziali, oltre al segretario comunale, lo statuto può prevedere disposizioni che, anche rinviando a norme regolamentari di carattere organizzativo, attribuiscano al sindaco, agli assessori o all’organo esecutivo il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale”. Dato che l’art. 9 dello statuto del comune di Campitello di Fassa prevede che il sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale ha il potere di emettere
ordinanze per disporre l'osservanza da parte dei cittadini, di norme di legge e di
regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari
dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni e che l’art. 21 delle N.A. del P.R.G. demanda al sindaco l’adozione di interventi diretti al recupero di situazioni di degrado, non è viziata da incompetenza l’ordinanza sindacale di demolizione di un box abusivamente realizzato.


Sent. TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Trieste sez. I, 3 maggio 2012, n. 153

L'art. 54, comma 3, del TU degli enti locali (nel testo antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 6 del d.l. n. 92/2008), in deroga alla regola generale, dispone che "in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici..., adottando i provvedimenti di cui al comma 2", ossia atti emessi nella forma di ordinanze contingibili e urgenti.

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 9.3.2012, nn. 3763 – 3764 – 3765 – 3766 – 3767 - 3768; CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 13.4.2012, nn. 5833 – 5835

La sezione tributaria di fronte ad una divergenza interpretativa relativa ad una norma di un regolamento comunale per l’applicazione dell’accertamento con adesione all’ICI, predilige l’interpretazione coerente coi principi dettati dalla giurisprudenza relativamente all’omologo istituto dettato per i tributi statali (sebbene l’altra interpretazione prospettata sia comunque sorretta da un argomento logico-razionale).

Sent. TAR Toscana, sez. III, 9.7.2012, n. 1294

 

Nell’arco temporale tra la data di entrata in vigore della l. n. 142 del 1990 e l’entrata in vigore della l. n. 191 del 1998 (c.d. Bassanini ter) l’ambito delle attribuzioni dirigenziali, quanto alle attività gestionali di rilevanza esterna non espressamente emergenti dal dato normativo, come nella materia delle sanzioni edilizie, necessitava della mediazione statutaria. Pertanto ove lo statuto non prevedeva una attribuzione ai dirigenti, la competenza ad assumere le relative determinazioni doveva ritenersi ancora sussistente in capo al sindaco.

Link web:

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%203/1998/199802369/Provvedimenti/201201294_01.XML

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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