1. Con le leggi regionali 21 maggio 2024, n. 3 (Modifiche della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 8 in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale 24 gennaio 2024, n. 39) e 14 giugno 2024, n. 4 (Abrogazione della legge regionale 31 dicembre 2022, n. 27 e della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 9. Abrogazione degli articoli 2 e 3 della legge regionale 19 settembre 2023, n. 4), Regione Molise interviene a diverso titolo sulle leggi di approvazione dei Rendiconti regionali relativi agli anni 2020, 2021 e 2022. I due provvedimenti legislativi sono consequenziali a due pronunce della Corte costituzionale – la sentenza n. 39/2024 e la sentenza n. 58/2024 – le quali originano da due questioni di legittimità in via incidentale sollevate, rispettivamente, dalla Corte dei Conti e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Entrambi i giudizi si risolvono con una dichiarazione di illegittimità per contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. e), Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici: nel primo caso, l’illegittimità investe solo alcuni articoli della legge che approva il Rendiconto generale 2020 e di quella che approva l’Assestamento del bilancio di previsione 2021-2023 (l.r. n. 6/2021 e l.r. n. 7/2021); nel secondo riguarda l’intera legge regionale 31 dicembre 2022, n. 27 (Rendiconto generale 2021). Per cercare di ricostruire brevemente i principali profili di rilevanza delle due leggi regionali, può essere utile operare un percorso inverso che segue la scansione temporale degli eventi, utilizzando come punto di partenza le decisioni della Corte costituzionale, per arrivare solo in un secondo momento alle leggi regionali che ne sono derivate. Queste ultime sono infatti successive poiché frutto di un adeguamento resosi necessario dalle dichiarazioni di illegittimità.
Leggi tutto...
Sent. n. 227/2023 – giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
Deposito del 28/12/2023 – Pubblicazione in G.U. 03/01/2024, n. 1
Motivi della segnalazione
Con questa sentenza la Corte costituzionale ha deciso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato con ricorso del Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, del Giudice per le indagini preliminari e del GUP presso il medesimo Tribunale, che avrebbero violato, per il ricorrente, le prerogative costituzionali poste a presidio dell'esercizio della funzione parlamentare dall’art. 68, comma 3, della Costituzione, anche alla luce della sua attuazione ad opera degli artt. 4 e 6 della legge n. 140/2023.
Leggi tutto...
Sentenza n. 4/2024 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito dell’11/01/2024 – Pubblicazione in G.U. 17/01/2024 n. 3
Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 4/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato [legge finanziaria 2001]). La disposizione impugnata prevedeva che l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 384/1992 “si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità”, fatta “salva l’esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge”. Il giudice rimettente lamentava la violazione dei principi costituzionali relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale, nonché del diritto a un equo processo e alla parità delle parti in giudizio. La disposizione impugnata, infatti, avrebbe mirato a condizionare retroattivamente l’esito dei ricorsi collettivi pendenti, a fronte di un orientamento giurisprudenziale che si era già consolidato. I parametri invocati, perciò, erano gli artt. 3, 24, primo comma, 102, 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU).
Leggi tutto...