Rubriche

1. Con le leggi regionali 21 maggio 2024, n. 3 (Modifiche della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 8 in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale 24 gennaio 2024, n. 39) e 14 giugno 2024, n. 4 (Abrogazione della legge regionale 31 dicembre 2022, n. 27 e della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 9. Abrogazione degli articoli 2 e 3 della legge regionale 19 settembre 2023, n. 4), Regione Molise interviene a diverso titolo sulle leggi di approvazione dei Rendiconti regionali relativi agli anni 2020, 2021 e 2022. I due provvedimenti legislativi sono consequenziali a due pronunce della Corte costituzionale – la sentenza n. 39/2024 e la sentenza n. 58/2024 – le quali originano da due questioni di legittimità in via incidentale sollevate, rispettivamente, dalla Corte dei Conti e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Entrambi i giudizi si risolvono con una dichiarazione di illegittimità per contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. e), Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici: nel primo caso, l’illegittimità investe solo alcuni articoli della legge che approva il Rendiconto generale 2020 e di quella che approva l’Assestamento del bilancio di previsione 2021-2023 (l.r. n. 6/2021 e l.r. n. 7/2021); nel secondo riguarda l’intera legge regionale 31 dicembre 2022, n. 27 (Rendiconto generale 2021). Per cercare di ricostruire brevemente i principali profili di rilevanza delle due leggi regionali, può essere utile operare un percorso inverso che segue la scansione temporale degli eventi, utilizzando come punto di partenza le decisioni della Corte costituzionale, per arrivare solo in un secondo momento alle leggi regionali che ne sono derivate. Queste ultime sono infatti successive poiché frutto di un adeguamento resosi necessario dalle dichiarazioni di illegittimità.

Sent. n. 227/2023 – giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

Deposito del 28/12/2023 – Pubblicazione in G.U. 03/01/2024, n. 1

 Motivi della segnalazione

Con questa sentenza la Corte costituzionale ha deciso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato con ricorso del Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, del Giudice per le indagini preliminari e del GUP presso il medesimo Tribunale, che avrebbero violato, per il ricorrente, le prerogative costituzionali poste a presidio dell'esercizio della funzione parlamentare dall’art. 68, comma 3, della Costituzione, anche alla luce della sua attuazione ad opera degli artt. 4 e 6 della legge n. 140/2023.

Sentenza n. 4/2024 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito dell’11/01/2024 – Pubblicazione in G.U. 17/01/2024 n. 3

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 4/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato [legge finanziaria 2001]). La disposizione impugnata prevedeva che l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 384/1992 “si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità”, fatta “salva l’esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge”. Il giudice rimettente lamentava la violazione dei principi costituzionali relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale, nonché del diritto a un equo processo e alla parità delle parti in giudizio. La disposizione impugnata, infatti, avrebbe mirato a condizionare retroattivamente l’esito dei ricorsi collettivi pendenti, a fronte di un orientamento giurisprudenziale che si era già consolidato. I parametri invocati, perciò, erano gli artt. 3, 24, primo comma, 102, 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU).

Titolo completo "È costituzionalmente illegittimo l’art. 18 della l. n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il coniuge o la persona alla quale è unita civilmente o con la quale stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né ragioni giudiziarie"

Sent. n. 10/2024 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 26 gennaio 2024 – Pubblicazione in G.U. del 31/01/2024, n. 5

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 10 del 2024 la Corte costituzionale torna a occuparsi di una questione di legittimità della disposizione dell’ordinamento penitenziario (l. n. 354 del 1975) che impone lo svolgimento dei colloqui con il coniuge “a vista” del personale di custodia, impedendo di fatto l’intimità della relazione affettiva. La Consulta, investita in passato di analoga questione, ne aveva dichiarato l’inammissibilità con la sentenza n. 301 del 2012, sottolineando l’incidenza del proprio intervento sulla discrezionalità del legislatore e il vuoto normativo nel quale si sarebbe collocata una eventuale pronuncia ablativa.

Sent. n. 22/2024 - giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 22/02/2024 – Pubblicazione in G.U. 28/02/2024, n. 9

Motivo della segnalazione

Con la sentenza in commento la Consulta si esprime in merito ad un giudizio in via incidentale, promosso dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), censurato per difformità rispetto al criterio di delega dettato dall’art. 1, comma 7, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro).

Sentenza n. 77/2024 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 06/05/2024 – Pubblicazione in G.U. 08/05/2024 n. 19

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 77/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 36, commi 1 e 2, della legge n. 449/1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). Ad avviso del giudice rimettente, tali disposizioni, il cui scopo dichiarato era offrire un’interpretazione autentica dell’art. 8, comma 12, della legge n. 537/1993, avrebbero attribuito effetto retroattivo a una deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) annullata in sede giurisdizionale, così sterilizzando gli effetti della sentenza definitiva di annullamento. Tra i parametri invocati figuravano il principio di ragionevolezza e gli artt. 24, 111, 113 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU.

Sentenza n. 84/2024 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 10 maggio 2024 – Pubblicazione in G.U. del 15/05/2024, n. 20

Motivo della segnalazione

Nella sentenza n. 84 del 2024 la Corte costituzionale ha affrontato le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 71, comma 1, lettere c), s) e v), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui disciplinano la nuova pena sostitutiva della detenzione domiciliare, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 27 settembre 2021, n. 134 (c.d. riforma Cartabia).

Titolo completo "La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze in riferimento all’art. 76 Cost., dell’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 8 del 2016, che esclude dalla depenalizzazione, disposta dal comma 1, il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato"

Sent. n. 88/2024 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 14 maggio 2024 – Pubblicazione in G.U. del 15/05/2024, n. 20

Motivo della segnalazione

La sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2024 si inserisce nel solco di una consolidata giurisprudenza inerente la definizione dei rapporti tra legge di delega e decreto legislativo, con particolare riferimento all’osservanza dei principi e dei criteri direttivi, fissati dalla prima, da parte del secondo. L’occasione è fornita da due questioni sollevate dal Tribunale di Firenze, il quale dubita della legittimità costituzionale rispettivamente dell’art. 1, comma 4, d.lgs. n. 8 del 2016 e dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 7 del 2016, in entrambi i casi per violazione dei principi fissati nella delega in ordine alle ipotesi di reato da sottoporre a depenalizzazione da parte del Governo.

Sentenza n.  96/2024 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 03/06/2024 – Pubblicazione in G. U. 05/06/2024

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 96 del 2024 la Corte costituzionale si è pronunciata su varie questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 171-bis cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 (riforma Cartabia), che prevede, nell’ambito della nuova disciplina del processo ordinario di cognizione, l’emanazione di un decreto di fissazione dell’udienza da parte del giudice, prima del deposito delle memorie illustrative delle parti e della comparizione delle stesse: decreto con cui il giudice, prima dell’udienza stessa e senza sentire le parti, decide in ordine alle “verifiche preliminari”, riguardanti, tra l’altro, la sussistenza del potere rappresentativo, la ritualità delle notifiche, l’integralità del contraddittorio, la chiamata in causa di terzi. 

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Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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