Fonti delle Regioni ordinarie

Rubriche

CASS. CIV., sez. VI, 7 dicembre 2016, n. 25214

Con questa pronuncia la Suprema Corte ribadisce il principio di diritto, più volte affermato, secondo cui in tema di TARSU “è legittima la Delib. comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quelle delle civili abitazioni ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce, infatti, un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore: i rapporti tra le tariffe, indicati dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma 2, tra gli elementi di riscontro della legittimità della Delib., non vanno d'altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica”.

TAR UMBRIA, Perugia, 17 gennaio 2017, n. 95

Le ordinanze contingibili ed urgenti devono essere assistite da tutte le garanzie compatibili in concreto con i presupposti e gli effetti dell'atto, ivi compresa la partecipazione al procedimento; ne consegue che il ricorso all'ordinanza contingibile ed urgente non giustifica di per sé l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento, essendo al contrario necessaria un'urgenza qualificata in relazione alle circostanze del caso concreto, debitamente esplicitata in specifica motivazione.

TAR CAMPANIA, Napoli, 9 novembre 2016, n. 5163

Nel caso di ricorso allo strumento dell'ordinanza contingibile urgente avente valenza ambientale, l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento si giustifica solo nel caso di un'urgenza qualificata che, in relazione alle circostanze del caso concreto, deve essere espressamente esplicitata in motivazione, attesa l'intrinseca conflittualità tra le ragioni pubbliche, di tutela immediata della pubblica incolumità, e le esigenze del privato di partecipazione per una verifica in contraddittorio sia sull'effettiva legittimazione passiva, sia essa correlata al titolo di proprietà o meno, in capo ai possibili destinatari dell'atto sia, in caso di esito positivo, in ordine all'individuazione della migliore soluzione tecnico - logistica per la rimozione dei rifiuti depositati nell'area e, in definitiva, per la sua messa in sicurezza.

TAR TOSCANA, Firenze, 16 gennaio 2017, n. 38

Nella gerarchia delle fonti regolanti la disciplina di pianificazione del territorio non può porsi in dubbio la prevalenza del Piano strutturale sul Regolamento urbanistico essendo il primo lo strumento di indirizzo programmatico che detta le linee generali e i principi ispiratori della pianificazione urbanistica comunale con una durata tendenzialmente indeterminata (T.A.R. Toscana, sez. I, 27 giugno 2016 n. 1090). Tanto alla luce del fatto che il Piano strutturale è uno degli strumenti della pianificazione territoriale (art. 9 l. reg. n. 1/2005), mentre il Regolamento urbanistico è qualificato come atto di “governo del territorio” alla stregua dei piani complessi di intervento e dei piani attuativi (art. 10 l. reg. citata).

1. Introduzione

Il presente contributo si pone in linea di continuità con il precedente scritto, pubblicato su questo stesso Osservatorio dal medesimo Autore, sul tema del servizio farmaceutico regionale.
In quell’occasione, si scelse di concentrare l’attenzione su alcune Regioni, la cui normativa fu analizzata con particolare riferimento alle regole in materia di turni e ferie.
Questo breve scritto, invece, sarà incentrato sulla regolamentazione delle farmacie rurali, con particolare riferimento all’indennità di residenza della quale esse beneficiano.
Anche in questo caso, onde evitare di riportare pedissequamente le previsioni contenute in ciascuna legge regionale, si cercherà di razionalizzare l’esposizione attraverso l’analisi delle norme contenute in alcune di esse, in ispecie in quelle che non sono state oggetto del precedente contributo.

Fra le novità intervenute in Provincia Autonoma di Trento si segnalano, in particolare, due pronunce della Corte costituzionale, nn. 212 e 231 del 2017, che hanno definito giudizi promossi dalla Provincia.

Per quanto riguarda la realtà regionale, si segnala invece la Legge regionale regionale 27 luglio 2017, n. 7, Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2017-2018.

Tra le novità relative alla Provincia di Bolzano nel periodo aprile-luglio 2017 si segnalano:

 

“Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale”

La legge disciplina l’assistenza sanitaria in Alto Adige nonché l’organizzazione della stessa.
A tal fine individua le competenze della Giunta provinciale (art. 2); dell’Amministrazione provinciale (art. 3); dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (art. 4), nonché gli atti dell’Azienda Sanitaria sottoposti a controllo preventivo di legittimità.
Il titolo II disciplina l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, con riferimento agli organi e al vertice (art. 6-15); e all’organizzazione del settore sanitario (artt. 19-30) e amministrativo (art. 31).

“Riforma delle indennità per gli organi del Consiglio e della Giunta provinciali”

La legge introduce misure volte a ridurre e rendere più trasparenti le spese di funzionamento degli organi statutari, a integrazione delle disposizioni della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, “Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e della deliberazione del Consiglio provinciale n. 3/14 del 12 marzo 2014, riguardante l’approvazione del “Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione”.
L’art. 2 stabilisce l’ammontare delle indennità di carica per il presidente della Provincia (4.600 euro); il presidente del Consiglio provinciale (3.300 euro); il vicepresidente della Giunta provinciale (4.100 euro); assessore/a provinciale (3.600 euro); vicepresidente del Consiglio provinciale (2.400 euro); segretario questore/segretaria questora (1.200 euro); presidente di commissione legislativa (800 euro); presidente di un gruppo consiliare composto da almeno 2 componenti: (1.100 euro); presidente di un gruppo consiliare composto da un solo componente: (600 euro).
L’art. 3 disciplina i viaggi di servizio dei/delle componenti della Giunta provinciale e dell’ufficio di presidenza del Consiglio provinciale; l’art. 4 i viaggi di servizio delle consigliere e dei consiglieri provinciali.
Si disciplinano poi i rimborsi previsti per la partecipazione alle sedute (art. 5); le conseguenze economiche in caso di assenza ingiustificata (art. 6); la partecipazione alle sedute delle commissioni legislative e degli altri organi collegiali e conseguenze economiche in caso di assenza ingiustificata (art. 7); il rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali a favore dei/delle consiglieri/e provinciali (art. 8); il compenso per i/le rappresentanti del Consiglio provinciale nelle commissioni paritetiche per le norme di attuazione dello Statuto speciale e il rimborso spese per i/le componenti della Commissione permanente per i problemi della provincia di Bolzano (misura 137 del “Pacchetto”).
L’art. 10 impegna la Provincia ad assicurare l’operatività di un sistema informativo in cui fare confluire tutti i dati relativi al finanziamento dell’attività dei gruppi politici.

“Legge provinciale sui musei e sulle collezioni”

La legge sostituisce la previgente legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, recante “Disciplina dei musei e provvidenze per il loro sviluppo”.
La nuova legge definisce il proprio ambito di applicazione: musei e collezioni (art. 1), le finalità (art. 2); disciplina istituzione, compiti, organizzazione e vigilanza, finanziamento, personale, oggetti delle collezioni, immobili dei musei provinciali; nonché l’incentivazione di musei di enti pubblici e musei privati e la Consulta museale.

 

Negli ultimi mesi del 2016, la Consulta ha emesso tre pronunce riguardanti la Regione Siciliana: l'ordinanza n. 264 e le sentenze nn. 277 e 280. Due di queste sono state adottate per giudizi di legittimità costituzionale in via principale, una per questioni sollevate in via incidentale.

 

Osservatorio sulle fonti

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