- Antonio Colavecchio
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Il Consiglio di Stato traccia i limiti alla possibilità di compensare la "caduta" della legalità sostanziale con il "potenziamento" della legalità procedurale nel caso degli atti regolamentari dell'AEEGSI
Il Consiglio di Stato, VI Sezione, con la sentenza 24 maggio 2016, n. 2182, è tornato ad occuparsi del tema dell'applicazione del principio di legalità ai poteri di regolazione generale dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI).
Il giudizio verteva sulla deliberazione 612/2013/R/eel, relativa al codice di rete tipo per la distribuzione dell'energia elettrica, che, nella parte contestata, aveva previsto che le imprese distributrici potessero richiedere agli utenti del servizio di trasporto e vendita dell'energia (c.d. "traders") opportune garanzie a copertura di tutti gli obblighi derivanti dalla stipula del contratto di trasporto, "tenendo conto quindi anche degli oneri a carico del cliente finale".
In particolare, l'appellante (una società operante nel mercato elettrico in qualità di trader) contestava che la normativa primaria attribuisse all'AEEGSI il potere di imporre ai traders, con atto di regolazione, obblighi di garanzia a favore dei soggetti distributori in caso di inadempimento, da parte dei clienti, degli obblighi posti dalla legge a loro carico.