Fonti delle Regioni ordinarie

Rubriche

TAR LOMBARDIA, Brescia, 29 dicembre 2016, n. 1791

I ricorrenti avevano impugnato la deliberazione della Giunta comunale di Stezzano n. 199
del 27.09.2016, la quale aveva disposto che le unioni civili fossero costituite in una stanza adiacente all’ufficio servizi demografici. La stanza, in questione, che era stata mostrata ai ricorrenti, era “angusta e indecorosa, non […] affatto idonea ad accogliere la cerimonia di costituzione dell'unione […] alla presenza di parenti e amici”, e assai diversa dalla sala di rappresentanza del municipio riservata alla celebrazione dei matrimoni civili.

TAR EMILIA-ROMAGNA, Parma, 20 dicembre 2016, n. 363

La sentenza è resa nella causa di impugnazione del provvedimento con cui il Dirigente del servizio edilizia privata - SUAP del Comune di Parma aveva negato il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di uno spettacolo viaggiante-circo nel periodo compreso tra il 15 aprile 2016 e il 1° maggio 2016, sulla scorta della previsione di cui all'art. 27, comma 5, del Regolamento Comunale, la quale non ne consentiva l'installazione nel mese antecedente e successivo all'inizio dei Parchi Tradizionali e per tutta la loro durata.

TAR FRIULI-VENEZIA GIULIA, Trieste, 16 gennaio 2017, n. 20

I ricorrenti avevano impugnato la delibera del Consiglio Comunale di Trieste n. 72 del 28 novembre 2016 recante modifiche al Regolamento comunale per i servizi della prima infanzia ed educativi comunali, avente ad oggetto l'introduzione dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale quale requisito di accesso ai servizi educativi comunali per l'età da 0 a 6 anni, contestando l’esercizio della potestà regolamentare da parte del Comune, in quanto l’ente non avrebbe nessuna competenza né in materia di istruzione né in materia di tutela della salute.

TAR PUGLIA, Bari, 12 gennaio 2017, n. 16

La sentenza trae origine dal ricorso del Comune di Barletta avverso la deliberazione consiliare di approvazione dello Statuto della Provincia BAT, n. 10 del 21 maggio 2010, per la scelta di collocare nella città di Andria la sede legale della nuova Provincia, istituita con L. n. 148/2004.
Il TAR dà preliminarmente atto della persistenza dell’interesse al ricorso del Comune: anche se la L. 7 aprile 2014, n. 56 (cd. Legge Delrio) ha ridefinito, in attesa di una più ampia riforma costituzionale, l’assetto istituzionale e le funzioni fondamentali delle Province, quali enti di vasta area, imponendo di adottare le modifiche statutarie conseguenti alla legge, per il resto non ha inciso sull’interesse di cui si afferma titolare il Comune di Barletta all’ubicazione nel proprio territorio della sede legale dell’Ente provinciale.

TAR Lazio, Roma,10 gennaio 2017, n. 296

Il ricorrente aveva impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Rocca di Papa n. 13 del 29/04/2013 con cui era stato approvato il "regolamento comunale per la disciplina degli insediamenti territoriali delle stazioni radio base per la telefonia cellulare"
Nel giudicare sulla previsione di alcune sanzioni amministrative previste nel medesimo regolamento, il TAR evidenzia come il Comune non ha il potere di introdurre sanzioni amministrative nei casi in cui tale potere non sia stato previamente attribuito e determinato dalla legge.
Il rispetto del principio di legalità nell’ambito dell’illecito amministrativo comporta che la fattispecie dell’illecito e la relativa sanzione non possono essere introdotti direttamente da fonti normative secondarie, anche se si ammette che i precetti della legge, se sufficientemente individuati, possano essere integrati da norme regolamentari, in virtù della particolare tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare (cfr. di recente Cassazione civile n. 4114 del 2016).

TAR SICILIA, Catania, 31 gennaio 2017, n. 212

La Giunta comunale del Comune di Saponara aveva impugnato il nuovo statuto comunale approvato dal Consiglio, censurando alcuni emendamenti che avrebbero determinato uno sconfinamento del Consiglio comunale nelle competenze della Giunta.
Il TAR accoglie il ricorso limitatamente alle censure relative alle disposizioni sul potere del Sindaco di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, e quelle relative al potere del Sindaco di nominare esperti esterni; mentre lo rigetta, o dichiara inammissibile per difetto di legittimazione, per il resto.

TAR FRIULI-VENEZIA GIULIA, Trieste, 19 gennaio 2017, n. 24

La sentenza dichiara inammissibile il ricorso principale proposto avverso il Regolamento comunale per la telefonia mobile del Comune di Udine, per carenza di interesse, in quanto diretto a contestare la legittimità di un atto regolamentare non immediatamente lesivo.
È nota e pacifica in giurisprudenza la distinzione «tra regolamenti cd. volizioni preliminari, che, caratterizzati da requisiti di generalità e astrattezza, contengono previsioni normative astratte e programmatiche che non si traducono in una immediata incisione della sfera giuridica del destinatario e i regolamenti c.d. volizioni-azioni, che contengono, almeno in parte, previsioni destinate alla immediata applicazione, come tali capaci di produrre un immediato effetto lesivo della sfera giuridica del destinatario» (così, T.A.R. Toscana, Sez. I^, sentenza n. 1194/2015).
Ora, come il Tribunale aveva già avuto modo di affermare (con sentenza n. 644/2014), il Regolamento del Comune di Udine in esame è ascrivibile alla prima categoria di regolamenti, e come tale è impugnabile esclusivamente unitamente all’atto applicativo.

TAR LAZIO, Roma, ordinanza 20 gennaio 2017, n. 1027

Con l’ordinanza il TAR Lazio afferma la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, co. 26-31 d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito in legge dall’art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122, che ha imposto ai comuni di dimensioni minori (con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) l’obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali, come dalla legge individuate.

TAR LOMBARDIA, Milano, 29 dicembre 2016, n. 2482

Le disposizioni sulla partecipazione di cui all'art. 7 e ss., l. n. 241 del 1990 - in materia di ordinanze contingibili e urgenti - possono essere derogate, in quanto incompatibili con l'urgenza di provvedere, anche in ragione della perdurante attualità dello stato di pericolo che si sarebbe aggravata con il trascorrere del tempo. La comunicazione di avvio del procedimento nelle ordinanze contingibili ed urgenti del Sindaco non può che essere di pregiudizio per l'urgenza di provvedere.

TAR Veneto, Venezia, 06 dicembre 2016, n. 1346

La società ricorrente, esercente l’attività di videolotteria con sistemi di gioco VLT, aveva impugnato il Regolamento comunale, disciplinante la materia dei giochi leciti di competenza comunale, adottato dal Comune di San Donà di Piave con delibera n. 75 del 25 luglio 2006.
Per il TAR risulta legittima la scelta del Comune di regolare in modo generale gli orari di apertura delle sale giochi mediante lo strumento regolamentare ai sensi dell’art. 20 L.R. n. 6/2015, in quanto non sussiste alcun obbligo in capo all’Amministrazione comunale di disciplinare singulatim l’orario di ogni singola sala gioco, considerando altresì che, anche con lo strumento dell’Ordinanza sindacale ai sensi dell’art. 50, comma 7, D.Lgs n. 267/2000, il Sindaco regola in via generale ed uniforme gli orari di apertura delle varie categorie di esercizi commerciali, non dovendo affatto procedere alla valutazione e regolazione degli orari caso per caso.
Il regolamento è illegittimo, per eccesso di potere, nella parte in cui consente l'apertura delle sale giochi autorizzate ai sensi degli articoli 86 e 88 T.U.L.P.S. "dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i festivi" (e, quindi, per un totale di sei ore giornaliere), perché la drastica riduzione dell'orario di apertura risulta sproporzionata e ingiustificata: orario ridotto a 6 ore giornaliere, con un abbattimento superiore al 50%.

CASS. CIV., sez. un., 05 dicembre 2016, n. 24740

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, dinanzi alle quali siano impugnate decisioni di un giudice speciale per motivi attinenti alla giurisdizione, possono rilevare unicamente l'eventuale superamento dei limiti esterni della giurisdizione medesima, non essendo loro consentito di estendere il proprio sindacato anche al modo in cui tale giurisdizione è stata esercitata.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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