Fonti delle Regioni ordinarie

Rubriche

sent. n. 15/2020. Giudizio di costituzionalità in via incidentale.
Deposito del 11/02/2020; Pubblicazione in G. U. 12/02/2020 n. 7.

Motivo della segnalazione

La Consulta, sollecitata da un ricorso promosso dal Tribunale ordinario di Firenze, III sezione penale, è stata chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità dell’art. 135 del Codice penale, con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., “nella parte in cui stabilisce il tasso di ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive in ragione di 250 euro, o frazione di 250 euro, per un giorno di pena detentiva, anziché il diverso tasso, previsto dall’art. 459, comma 1-bis, del codice di procedura penale, di 75 € per un giorno di pena detentiva, aumentabili fino al triplo tenuto conto della condizione economica complessiva dell’imputato e del suo nucleo familiare.”.

Ord. n.  60/2020 – giudizio sull’ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato
Deposito del 26 marzo 2020 – Pubblicazione in G.U. del 1/04/2020, n. 14.

Motivo della segnalazione

Con l’ordinanza n. 60 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato presentati dai Presidenti e componenti di alcuni gruppi parlamentari, nonché dai medesimi gruppi, avverso la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) e il relativo iter parlamentare di approvazione, per violazione delle prerogative costituzionali spettanti agli stessi ricorrenti.

Sentenza n. 53/2020 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 13/3/2020 – Pubblicazione in G.U. 18/3/2020 n. 12

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 53/2020 la Corte costituzionale ha rigettato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 66/2018, recante Disposizioni sul servizio di pronto soccorso e di continuità assistenziale. La difesa erariale denunciava un contrasto fra questa disposizione e l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Sentenza n. 254/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 5/12/2019 – Pubblicazione in G.U. 11/12/2019, n. 50

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 254/2019 la Corte costituzionale ha parzialmente accolto una questione di costituzionalità avente ad oggetto l’art. 72, commi 1, 2 e 5, secondo periodo, della legge della Regione Lombardia n. 12/2005 (Legge per il governo del territorio), nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 2/2015, recante, fra l’altro, principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi.

Sentenza n. 247/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 4/12/2019 – Pubblicazione in G.U. dell’11/12/2019, n. 50

Motivo della segnalazione

In questa sentenza la Corte costituzionale è chiamata da un ricorso della Regione Molise a pronunciarsi in merito ad una disposizione, l’art. 25-septies, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), che, introdotta in sede di conversione del decreto-legge (la legge 17 dicembre 2018, n. 136), dispone la incompatibilità del conferimento e del mantenimento dell’incarico di commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario delle Regioni con l’espletamento di incarichi istituzionali presso la Regione soggetta a commissariamento, a cominciare evidentemente da quello di Presidente della Regione, norma applicabile anche agli incarichi commissariali in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Sentenza n. 242/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 22/11/2019 – pubblicazione in G. U. 27/11/2019, n. 48

Motivo della segnalazione

La sentenza n. 242 ha dichiarato illegittimo l’art. 580 cod. pen., per violazione degli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., nella parte in cui non esclude la punibilità di chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche reputate intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.

Sentenza n. 227/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 29/10/2019 – Pubblicazione in G. U. 30/10/2019, n. 44 

Motivo della segnalazione

La decisione qui segnalata riguarda la legittimità costituzionale dell’art. 1-bis, comma 2, lettera e), del d.l. 6 luglio 2010, n. 103 (Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, nella l. n. 127/2010, nella parte in cui inserisce l’art. 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

Sentenza n. 223/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 24/10/2019 – Pubblicazione in G. U. 30/10/2019, n. 44

Motivo della segnalazione

La sentenza qui segnalata riguarda la compatibilità con la Costituzione del d. lgs. 36/2018, recante «Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103», nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela anche per i delitti previsti dall’art. 590-bis, I comma, del codice penale, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario).
Il parametro di legittimità costituzionale è individuato nell’art. 76 Cost.

Le Giunte per il Regolamento delle due Camere si sono recentemente espresse su alcune modalità di svolgimento dei lavori parlamentari adottate in relazione alle misure di prevenzione sanitaria dovute alla pandemia da COVID-19: in particolare, la questione è stata affrontata nelle sedute del 31 marzo, per la Camera, e del 9 giugno per il Senato.

Nella gestione dell’emergenza sanitaria in corso, le Camere hanno finora adottato strategie differenti in relazione alla partecipazione a distanza ai propri lavori.

La Camera, con un parere della Giunta per il regolamento del 4 novembre 2020, ha autorizzato lo svolgimento di una serie piuttosto ampia di attività di Commissione, concernenti le sedute dedicate allo svolgimento di comunicazioni del Governo (art. 22, comma 3, del regolamento che, a differenza di quanto accade in Assemblea, non possono concludersi con la votazione su atti di indirizzo); lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo; ogni altra seduta delle Commissioni (o di Comitati permanenti costituiti al suo interno) in sede formale nella quale sia previsto esclusivamente lo svolgimento di una discussione e non siano previste votazioni.

Al contrario, al Senato, il parere adottato dalla omologa Giunta il 9 novembre successivo ha limitato l’utilizzo della modalità telematica per le sedute delle Commissioni e delle Commissioni bicamerali per le quali trova applicazione il Regolamento del Senato alle sole audizioni (formali e informali), ferma restando la presenza in sede almeno del Presidente o del Vice Presidente della Commissione, nonché del capo dell’Ufficio di segreteria.

Resta in ogni caso preclusa, allo stato, la possibilità di effettuare votazioni da remoto in qualsiasi sede parlamentare.

Nello stesso tempo, presso entrambe le Camere sono state depositate proposte di modifica regolamentare tese all’introduzione – a regime – di forme di partecipazione a distanza ai lavori parlamentari. In entrambi i casi, si ipotizza la possibilità non soltanto di partecipare alla discussione da remoto, ma anche di esercitare il voto. Nei contenuti specifici, tuttavia, le proposte divergono in maniera significativa.

Alla Camera, la proposta del deputato Ceccanti (A.C., Doc. II, n. 15), piuttosto che disciplinare direttamente i casi e le modalità di ricorso a tale ipotesi, individua nell’Ufficio di Presidenza il soggetto deputato a disciplinare la materia, nonché quello titolare della decisione nei singoli casi di richiesta di accesso alla partecipazione a distanza. Al Senato, la proposta della sen. Botto (A.S, Doc. II, n. 5), procede invece a una diretta individuazione dei casi in cui poter immaginare una partecipazione a distanza (dichiarazione dello stato di emergenza nazionale ovvero in caso di un pericolo imminente che minaccia il Paese; gravidanza, maternità, paternità o malattia grave; casi ulteriori di forza maggiore, valutati con decisione del Presidente del Senato, sentito il parere unanime della Giunta per il Regolamento).

Questa segnalazione è dedicata a una proposta di modifica del regolamento del Senato della Repubblica, il Doc. II, n. 4, presentato dalla senatrice Paola Taverna il 20 febbraio 2020 in materia di presentazione delle petizioni in formato elettronico. Si inserisce, con intenti innovatori, nella disciplina di uno strumento antico, ben radicato nella nostra storia costituzionale, il quale si ritrova nell’art. 57 dello Statuto del Regno e nell’art. 50 della vigente Costituzione, che reca: «tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità».

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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