Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Sentenza n. 89/2014 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 10/04/2014 – Pubblicazione in G. U. del 16/04/2014

Motivi della segnalazione

La Provincia autonoma di Bolzano promuove – tra gli altri – q.l.c. dell'art. 14, comma 24-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in riferimento all'art. 8, primo comma, numero 1), e al Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

L'Avvocatura generale dello Stato interviene nel giudizio sostenendo che il ricorso sia tardivo, in quantp proposto avverso disposizioni del d.l. n. 78 del 2010 non modificate in sede di conversione e quindi, in ipotesi, immediatamente lesive delle competenze regionali. Tali disposizioni, dunque, avrebbero dovuto essere impugnate entro il termine di decadenza di cui all'art. 127, secondo comma, Cost., decorrente dalla data di pubblicazione del decreto-legge.

Sentenza n. 50/2014 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 14/03/2014 – Pubblicazione in G. U. del 19/03/2014

Motivi della segnalazione

In questa sentenza, per la parte di nostro interesse, la Corte costituzionale ha modo di soffermarsi sulla relazione che deve sussistere tra legge di delegazione e decreto legislativo delegato, con particolare riferimento all'individuazione dei confini entro cui il legislatore delegato può legittimamente muoversi senza che l'atto prodotto incorra nel vizio di difetto di delega. Nel caso di specie, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di una violazione degli artt. 70 e 76 Cost., «l'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), nella parte in cui prevedono un meccanismo di sostituzione sanzionatoria della durata del contratto di locazione per uso abitativo e di commisurazione del relativo canone in caso di mancata registrazione del contratto entro il termine di legge, nonché l'estensione di tale disciplina – e di quella relativa alla nullità dei contratti di locazione non registrati – anche alle ipotesi di contratti di locazione registrati nei quali sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo, o di contratti di comodato fittizio registrati», è posto a confronto con i principi e criteri direttivi enunciati dalla legge n. 42/2009 (sul federalismo fiscale), che statuiscono, tra l'altro, il necessario rispetto dello statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000).

Sentenza n. 35/2014 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 06/03/2014 Pubblicazione in G. U. 12/03/2014

Motivi della segnalazione:

Con questa sentenza la Corte costituzionale dichiara costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 1 della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria - concernente la riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale (approvata in prima lettura dal Consiglio regionale con deliberazione n. 230 del 9 ottobre 2012 e in seconda lettura con deliberazione n. 279 del 18 marzo 2013), nella parte in cui sostituisce il numero «50» con quello di «40», anziché con quello di «30», e l'art. 2 della medesima delibera legislativa statutaria della Regione Calabria - concernente la riduzione del numero dei componenti della Giunta regionale, nella parte in cui prevede «un numero di Assessori non superiore a otto» anziché «un numero di Assessori non superiore a sei».

Sentenza n. 30/2014 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 25/02/2014 Pubblicazione in G. U. 05/03/2014

Motivi della segnalazione:

In questa sentenza la Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma 1, lettera d ), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU), nella parte in cui - sostituendo l'art. 4 della legge n. 89 del 2001 - preclude la proposizione della domanda di equa riparazione durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione della ragionevole durata si assume verificata.

Sentenza n. 12/2014 – giudizio sull’ammissibilità dei referendum 

Deposito del 29/01/2014 – Pubblicazione in G.U. del 03/02/2014

Motivi della segnalazione: 

In questa sentenza la Corte costituzionale era chiamata a pronunciarsi in ordine all’ammissibilità di una richiesta di referendum abrogativo presentata dai Consigli regionali delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Campania, Liguria e Piemonte in merito all’ art. 1, commi 2, 3, 4, 5 e 5-bis della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), come modificato dall’art. 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative) ed all’intero decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148) e dell’intero decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148).

Sentenza n. 5/2014 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 23 gennaio 2014 – Pubblicazione in G.U. del 29 gennaio 2014

Motivo della segnalazione:

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2268 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), nella parte in cui, al numero 297 del comma 1, abroga il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare) e dell’art. 1 del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore), nella parte in cui modifica il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), espungendo dalle norme mantenute in vigore il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43.

Sentenza n. 4/2014 - giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 23 gennaio 2014 – Pubblicazione in G. U. del 29 gennaio 2014

Motivi della segnalazione:

Con la sentenza n. 4 del 2014 la Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 8, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2012, n. 25 (Riordino istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale). 

I motivi di interesse risiedono nell’esame che la Corte compie in via preliminare in merito alla questione delle sopravvenienze normative intervenute dopo la proposizione del ricorso.

Sentenza n. 1/2014 – giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito del 13 gennaio 2014 – Pubblicazione in G. U. del 15 gennaio 2014

Motivi della segnalazione:

Con la sentenza n. 1 del 2014 la Corte ha dichiarato l’illegittimità del premio di maggioranza e del meccanismo del voto bloccato di lista previsti dalla legge 270 del 2005.

La sentenza muove dai dubbi di legittimità che la Corte di cassazione nutre nei confronti di alcune disposizioni del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) e del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), relative all’attribuzione del premio di maggioranza su scala nazionale alla Camera e su scala regionale al Senato, nonché di quelle disposizioni che, disciplinando le modalità di espressione del voto come voto di lista, non consentono all’elettore di esprimere alcuna preferenza.

Sentenza n. 308/2013 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale 

Deposito del 17/12/2013 - Pubblicazione in G.U. 27/12/2013

Motivi della segnalazione:

La decisione, in applicazione dei principi affermati nella precedente giurisprudenza costituzionale in materia di leggi di interpretazione autentica (indicati nelle sentt. nn. 41/2011 e 78/2012, esplicitamente richiamate), dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, co. 1 della legge della Regione Sardegna n. 20 del 2012 (Norme di interpretazione autentica in materia di beni paesaggistici).  La Corte giunge a tale esito in quanto esclude che la norma regionale impugnata, “che si autoqualifica di interpretazione autentica” abbia lo scopo di rimediare ad un’imperfezione tecnica della legge interpretata e ristabilire un’interpretazione più aderente all’originaria volontà del legislatore. Di conseguenza la norma interpretativa, “dal contenuto sostanzialmente provvedimentale” e adottata in seguito al deposito di una sentenza del Consiglio di Stato nella quale era stata affermata un’interpretazione diversa, deve ritenersi posta “in violazione di quei limiti che la giurisprudenza costituzionale ha ravvisato alla portata retroattiva delle leggi, con particolare riferimento al rispetto delle funzioni riservate al potere giudiziario”.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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