Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

A.S. Doc. XVIII n. 82 – 27 novembre 2014

Motivi della segnalazione

La 12ª Commissione Igiene e sanità del Senato ha espresso parere favorevole in relazione al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte di due proposte di regolamento in materia di medicinali per uso umano e veterinario: si tratta della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali COM (2014) 557 def. e della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai medicinali veterinari COM (2014) 558 def. Nel rendere tale parere, la Commissione ha tuttavia formulato alcuni rilievi relativi ai suddetti principi.

A.S. Doc. XVIII-bis n. 13 – 18 dicembre 2014

A.S. Doc. XVIII-bis n. 14 – 18 dicembre 2014

 

Motivi della segnalazione

La 14ª Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato ha approvato due pareri aventi ad oggetto, l’uno, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Orientamenti sull’applicazione delle misure per collegare l’efficacia dei fondi strutturali e d’investimento europei a una sana gestione economica conformemente all’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1303/2013» COM (2014) 494 e, l’altro, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Sesta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale: investimenti a favore della crescita e della creazione di posti di lavoro» COM (2014) 473.

Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea – dimensione parlamentare

 

Motivi della segnalazione

Nell’ambito della presidenza semestrale italiana del Consiglio dell’Unione europea, conclusasi il 31 dicembre 2014, si sono svolte presso il Parlamento italiano alcune conferenze e riunioni europee. Si tratta della Conferenza interparlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune e sulla politica di sicurezza e difesa comune (5-7 novembre 2014), della Riunione dei Presidenti delle Commissioni dei Parlamenti dell’Unione europea e del Parlamento europeo competenti in materia di occupazione, crescita e innovazione (20-21 novembre 2014) e della Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari dell’Unione nei parlamenti nazionali (COSAC) (30 novembre-2 dicembre 2014).

Nel periodo di riferimento considerato (Luglio 2014-Ottobre 2014), si segnalano in particolare due provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali prescrittivi rivolti «a tutti i titolari del trattamento in ambito giornalistico» [1] su questioni inerenti la diffusione di informazioni tratte da trascrizioni di intercettazioni telefoniche o da interrogatori.

Il riferimento è al «Provvedimento di blocco e prescrizione nei confronti di organi di informazione per la diffusione di dati personali eccedenti tratti da un interrogatorio» del 22 settembre 2014[2] e al «Provvedimento di blocco e prescrittivo nei confronti degli organi di informazione a tutela dei minori» del 9 luglio 2014[3].

Nel periodo di riferimento considerato, l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (d’ora in poi, A.G.Com.,) ha adottato due rilevanti provvedimenti di natura regolamentare, vale a dire:

1.La Delibera n. 494/14/CONS del 30 settembre 2014, recante “Criteri per la fissazione da parte del Ministero dello sviluppo economico dei contributi annuali per l’utilizzo delle frequenze nelle bande televisive”.

2.La Delibera n. 413/14/CONS, recante “Direttiva generale per l’adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi”.

Si illustreranno i contenuti delle due delibere nei successivi paragrafi.

La presente nota interviene a seguito di una importante modifica normativa che ha direttamente riguardato l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Ci si riferisce, in particolare, all’art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114) recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, a mente del quale le funzioni dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all’art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono trasferite all’Autorità Nazionale Anticorruzione. L’entrata in vigore di questa norma, dunque, ha determinato la soppressione di tutti gli organi operanti in seno alla vecchia Autorità e la stessa cancellazione di quest’ultima dall’ordinamento giuridico italiano.

Nel periodo di riferimento della presente nota – compreso tra i mesi di luglio e ottobre – l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha adottato un regolamento al fine di rafforzare la tutela del consumatore. Inoltre, è nuovamente tornata ad occuparsi della questione del rating di legalità delle imprese. Pertanto, articoleremo questa riflessione tenendo presenti i due filoni di intervento appena considerati[1].

Negli ultimi mesi, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha adottato due regolamenti di grande interesse. Il primo disciplina il procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163[1]. Il secondo regolamento detta una disciplina uniforme in materia di esercizio del potere sanzionatorio di cui all’art 8, quarto comma, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163[2].

Aggiornato al 27/06/2014

 Nel periodo di riferimento considerato (Marzo 2014-Giugno 2014), Il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato tre provvedimenti prescrittivi di carattere generale[1] (1. il provvedimento in materia di trattamento di dati presso i partiti politici e di esonero dall’informativa per fini di propaganda elettorale; 2. il provvedimento recante l’individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie; 3. il provvedimento generale in materia di trattamento dei dati personali nell’ambito dei servizi di mobile remote payment) e un provvedimento generale nella veste di Linee guida[2] (4. le Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati).

(aggiornato al 28.06.2014)

Nel periodo di riferimento della presente nota – compreso tra i mesi di marzo e giugno – l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha adottato un solo regolamento. Ci si riferisce al provvedimento n. 24894, recante la disciplina delle ipotesi di inesigibilità delle sanzioni pecuniarie irrogate dall’Autorità[1].

Nel regolamento in questione, dopo aver ricordato la procedura volta al recupero delle sanzioni non pagate – in particolare, nei casi in cui vengano in rilievo sanzioni sospese o annullate e quando sia necessario procedere all’insinuazione nello stato passivo fallimentare –, si prevede la possibilità di dichiarare l’inesigibilità della prestazione una volta che siano stati esperiti tutti i tentativi previsti dalla normativa vigente. Tale accertamento è compiuto periodicamente dall’Autorità, la quale, entro il 31 marzo di ogni anno, dovrà procedere ad accertare le ipotesi di incapienza patrimoniale verificatesi nell’anno precedente. Pertanto, ai sensi dell’art. 11, l’Antitrust potrà, sempre nei casi di impossibilità a riscuotere le sanzioni per i motivi indicati nel regolamento ovvero in presenza di ogni altra causa ostativa alla riscossione delle sanzioni, dichiarare l’inesigibilità delle suddette sanzioni e demandare all’ufficio competente il compito di aggiornare gli archivi relativi alle sanzioni, specificando la causa di inesigibilità. Il regolamento si chiude con la previsione della possibilità di riesaminare la causa di inesigibilità: infatti, ai sensi dell’art. 12, qualora “la causa di inesigibilità venga meno, l’Autorità riesamina la dichiarazione di inesigibilità precedentemente assunta, demandando all’Ufficio competente di aggiornare in tal senso gli archivi relativi alle sanzioni e di riavviare le procedure per la riscossione della sanzione divenuta esigibile”.

Si segnala, infine, che, sempre nel periodo di riferimento della presente nota, il presidente dell’Autorità, prof. Giovanni Pitruzzella, è stato ascoltato dinanzi alla X Commissione della Camera dei Deputati nell’ambito della “Indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale sulle principali problematiche in materia di energia”[2].



[1] Il regolamento è stato pubblicato sul bollettino settimanale del 19 maggio 2014, n. 20, reperibile sul sito istituzionale dell’Autorità alla pagina http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4240-20-14.html.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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