Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Nei mesi novembre 2014-febbraio 2015 il Consiglio provinciale della Provincia Autonoma di Trento ha approvato 6 leggi provinciali, fra le quali si segnala in particolare:

La legge, c.d. legge provinciale sull'Europa, disciplina la partecipazione della Provincia autonoma di Trento alla formazione degli atti dell'Unione europea e stabilisce le modalità per adempiere agli obblighi derivanti da tale ordinamento, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, trasparenza, partecipazione democratica e leale collaborazione con lo Stato. Inoltre stabilisce le modalità, anche organizzative, per realizzare iniziative e interventi d'interesse europeo, interregionale e di cooperazione territoriale svolti dalla Provincia.

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2015, il Governo ha provveduto ad impugnare la legge della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 4 del 2015. La legge in esame ha disposto l'istituzione di un registro regionale che raccolga le dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari (DAT) dei cittadini residenti o che abbiano eletto domicilio nella Regione ove quest'ultimi si trovassero in uno stato di perdita permanente e irreversibile della coscienza. Contestualmente a tale dichiarazione, è possibile rendere esplicita la propria volontà in merito alla donazione post mortem dei propri organi e tessuti. La legge impugnata presenterebbe profili d'incostituzionalità per violazione sia dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., per contrasto con le regole in materia di ordinamento civile e penale, sia dell'art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute, nonché per violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

D.Lgs. 9 aprile 2015, n.75. Norma di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche all'articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.

Il decreto legislativo reca modifiche all’art. 20 ter del d.P.R. n. 752/76, che disciplina le dichiarazioni individuali di appartenenza o di aggregazione al gruppo linguistico rese dai cittadini della provincia di Bolzano che vogliano beneficiare degli effetti giuridici derivanti dall’appartenenza o dall’aggregazione ad uno dei ai tre gruppi linguistici (italiano, tedesco e ladino) presenti sul territorio provinciale.

Nei mesi marzo-luglio 2015 il Consiglio provinciale della Provincia Autonoma di Trento ha approvato 14 leggi provinciali, fra le quali si segnalano in particolare:

Legge provinciale 6 marzo 2015, n. 4

Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per i titolari di reddito da pensione, e modificazioni dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, in materia di imposta provinciale di soggiorno

Sentenza n. 193/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 24/09/2015 – Pubblicazione in G. U. 30/09/2015 n. 39

Motivo della segnalazione

In questa decisione la Corte si pronuncia su alcuni profili di possibile incostituzionalità della legge elettorale della Regione Lombardia n. 17/2012, oggetto di questioni di costituzionalità sollevate dal TAR della Lombardia, nell'ambito di un giudizio volto all'annullamento, in parte qua, del verbale delle operazioni elettorali dell'Ufficio centrale elettorale e dei presupposti verbali degli Uffici centrali circoscrizionali.

Ordinanza n. 175/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 16/07/2015; Pubblicazione in G. U. 22/07/2015, n. 29

Motivo della segnalazione

Con ricorso notificato il 9 agosto 2014 e depositato il successivo 18 agosto, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione siciliana, relativa al disegno di legge n. 475, recante «Norme per la prevenzione delle patologie del cavo orale», approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 1° agosto 2014; in particolare, l’art. 4 di tale disegno di legge dispone che, al fine dell’assunzione degli igienisti dentali, le Aziende sanitarie provinciali provvedano mediante rimodulazione dei posti in pianta organica attraverso la soppressione di figure di operatori sanitari equiparabili e con equivalenti livelli salariali.

Sentenza n. 171/2015 – giudizio di costituzionalità in via principale

Deposito del 16/07/2015; Pubblicazione in G. U. 22/07/2015, n. 29

Motivo della segnalazione

La Regione Abruzzo ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116, per contrasto con gli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, quest'ultimo anche in riferimento all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3).

Sentenza n. 169/2015 – giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito del 16/07/2015; Pubblicazione in G. U. 22/07/2015, n. 29

Motivo della segnalazione

Con due ordinanze di analogo contenuto, il Tribunale ordinario di Napoli, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, e 136 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 23 maggio 2014, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015) [recte: dell’art.5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015) convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80 – come aggiunto dall’Allegato alla legge di conversione], secondo cui «Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

Sentenza n. 158/2015 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 24/06/2015 - Pubblicazione in G.U. 22/07/2015

Motivi della segnalazione

In applicazione di principi affermati da precedenti pronunce – sentenze nn. 81, 64 e 55 del 2015 – la decisione dichiara l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 123 Cost., dell’intero testo della legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 11, approvata dal Consiglio regionale nel periodo di prorogatio successivo allo scioglimento dell’assemblea regionale per fine legislatura (ed antecedente alla data fissata per lo svolgimento delle nuove elezioni), provvedimento impugnato dal Governo in base all’assunto che esso fosse stato adottato in difetto dei presupposti per l’esercizio del potere legislativo regionale che caratterizzano tale periodo, come indicati dallo statuto regionale. In particolare il Governo aveva denunciato la violazione dell’art. 123 Cost., allegando l’assenza delle condizioni che legittimano il Consiglio regionale a legiferare, contemplate nell’art. 86, comma 3 dello statuto abruzzese, in base al quale «[…] nei casi di scioglimento anticipato e di scadenza della Legislatura: a) le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento, sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità […]».

Sentenza n. 154 del 2015 – giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito del 15/07/2015; Pubblicazione in G. U. 22/07/2015 n. 29

Motivo della segnalazione

Il Consiglio di Stato, sezione IV giur., ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, c. 7-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, lamentando la violazione degli artt. 3, 77, c. 2, e 97, c. 2 Cost.

Sentenza n. 153/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 14/07/2015; Pubblicazione in G. U. 22/07/2015, n. 29

Motivo della segnalazione

La Regione Campania impugna l'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, in riferimento agli articoli 3, 97, 117 primo, terzo e quarto comma, 118, 119, 120 e 123 della Costituzione, nella parte in cui impone alle Regioni di «adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1 [del medesimo art. 13], ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto».

Osservatorio sulle fonti

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