Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Negli ultimi mesi, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha apportato alcune modifiche al regolamento in materia di procedure istruttorie a tutela del consumatore[1].

Tale regolamento si applica, per espressa previsione dell’art. 2, ai procedimenti dell’Autorità in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di pratiche commerciali scorrette, di violazioni dei diritti dei consumatori nei contratti, di violazioni del divieto di discriminazioni, nonché di clausole vessatorie.

La nuove disciplina si fonda sul positivo riconoscimento in capo ai soggetti indicati nell’art. 18, primo comma, lett. a), b), d bis) del Codice del Consumo del potere di segnalare e chiedere l’intervento dell’Autorità nei confronti di pubblicità che ritenga ingannevole o illecita, ai sensi del normativa di rango primario sulla pubblicità ingannevole, ovvero di pratiche commerciali che ritenga scorrette, ai sensi del Codice del Consumo. Tale istanza – che deve necessariamente contenere tutti gli elementi di cui all’art. 4 del regolamento in parola – può anche indicare eventuali esigenze di riservatezza del segnalante.

Aggiornato al 13/07/2015

Nella presente nota ci occuperemo di tre atti che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato nel corso dell’ultimo quadrimestre:

  1. Determinazione 28 aprile 2015, n. 6[1] recante le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico cheilleciti (c.d. whistleblower)”;
  2. Segnalazione al Governo e al Parlamento[2] ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. f), del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante “Proposte di modifica, correzione e integrazione della normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi”;
  3. Regolamento 8 aprile 2015[3], recante la “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione”.

(Aggiornato al 31/1/2015)

Nel periodo di riferimento considerato (Novembre 2014-Gennaio 2015), si segnalano due provvedimenti prescrittivi di carattere generale[1] del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito «Garante»): 1) il «Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria» del 12 novembre 2014[2] e 2) il Provvedimento intitolato «Informazioni sulle convinzioni religiose dei pazienti: i casi in cui possono essere raccolte durante il ricovero» del 12 novembre 2014[3].

(Aggiornato al 19/02/2015)

Nel periodo di riferimento considerato (novembre 2014 – febbraio 2015), l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (d'ora in poi, indicata con l'acronimo A.G.Com.,) ha adottato un rilevante provvedimento di natura regolamentare, vale a dire la Delibera n. 529/14/CONS[1], recante il nuovo Testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni.

Nel corso degli ultimi mesi, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha completato il processo di riorganizzazione interna[1] avviando definitivamente le procedure volte al compimento di tutte le attività istituzionali indicate nella legge istitutiva. Ciò ha determinato l’emanazione di un discreto numero di atti, così come si evincerà dalla lettura della presente nota[2].

In via del tutto preliminare, occorre ribadire che, in piena continuità con lo spirito che ha sempre contraddistinto questa rubrica, ci occuperemo esclusivamente degli atti aventi portata generale, ben consapevoli del fatto che l’impegno profuso dall’Autorità nel periodo considerato ha riguardato molto spesso casi concreti e specifici, in relazione ai quali l’ANAC è dovuta intervenire, in più di una occasione, comminando le sanzioni previste dal quadro normativo di riferimento.

Nel periodo di riferimento della presente nota – compreso tra i mesi di ottobre dello scorso anno e febbraio 2015 – l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha adottato vari atti normativi: con alcuni di essi, l’Autorità è tornata ad occuparsi di temi già affrontati, anche di recente; altri atti, invece, hanno avuto ad oggetto questioni completamente nuove, frutto, come vedremo, della intensa collaborazione avviata con le altre Autorità indipendenti. Pertanto, riteniamo utile suddividere le seguenti riflessioni in due parti, organizzando il pensiero secondo la distinzione appena fatta.

Adottato il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne

L’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ha adottato, con delibera n. 86 del 15 ottobre 2015, il Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne (d’ora in poi, Regolamento), allegato alla delibera stessa.

Due recenti provvedimenti normativi dell’IVASS in tema di semplificazione degli adempimenti burocratici e contenimento della spesa pubblica: i regolamenti n. 8 del 3 marzo 2015 e n. 9 del 19 maggio 2015.

Si tratta dei regolamenti nn. 8 e 9 - adottati rispettivamente in data 3 marzo 2015 e 19 maggio 2015 - recanti norme in tema di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici, di cui si rende opportuna una trattazione congiunta in ragione di un duplice ordine di profili.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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