Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Sentenza n. 147/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 16/06/2016; Pubblicazione in G. U. 22/06/2016 n. 25

Motivo della segnalazione
La sentenza che viene qui segnalata riguarda il giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Campania e relativo all’art. 4-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 marzo 2015, n. 20. Si tratta di una disposizione che interviene sull’art. 43 della l. 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea), introducendovi il comma 9-bis; la normativa de qua riguarda il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di Regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell’Unione europea. Ai sensi della disposizione novellata, per consentire la tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna emesse dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, «il fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, gli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze, entro i termini di scadenza fissati dalle Istituzioni europee. Il fondo di rotazione provvede al reintegro delle somme anticipate mediante rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, sentite le stesse […]».

Sentenza n. 142/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 16/06/2016; Pubblicazione in G. U. 22/06/2016 n. 25

Motivo della segnalazione
La decisione qui segnalata riguarda la legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 552, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), sollevata con i ricorsi promossi dalle Regioni Campania, Abruzzo, Marche e Puglia; il fatto che i ricorsi regionali vertessero sulle medesime disposizioni ha reso opportuna la riunione dei giudizi ai fini di una decisione congiunta.

Sentenza n. 132/2016 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 10/06/2016; Pubblicazione in G. U. 15/06/2016, n. 24

Motivi della segnalazione

Il Consiglio di Stato, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dubita, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (d'ora in avanti «CEDU»), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014).

Sentenza n. 130/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 06/06/2016; Pubblicazione in G. U. 08/06/2016, n. 23

Motivi della segnalazione

La decisione risulta interessante soprattutto perché consente di tornare a riflettere sul significato e sui limiti del ricorso alla delefigicazione a livello regionale.

La questione oggetto della decisione della Corte è stata sollevata dal TAR Campania, in riferimento agli artt. 123, 117, terzo comma, 121, secondo comma, 5 e 1, secondo comma, della Costituzione, e verte sulla legittimità costituzionale dell'art. 43-bis della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio), introdotto nel 2011, nella parte in cui consente che la Regione disciplini con «regolamento di attuazione» i procedimenti di pianificazione territoriale in ambito regionale.

Sentenza n. 108/2016 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 20 maggio 2016 – Pubblicazione in G.U. del 25/05/2016, n. 21.

Motivi della segnalazione

Il Tribunale ordinario di Torino, in funzione di giudice del lavoro, ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 44 e 45, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione (quest'ultimo in relazione agli artt. 1 e 2 della direttiva 27 novembre 2000, n. 2000/78/CE del Consiglio, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro).

Sentenza n. 94/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 06/05/2016 – Pubblicazione in G. U. 11/05/2016

Motivi della segnalazione

La Corte fonda la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, inserita in un decreto-legge in sede di conversione, sul rilievo della mancanza di omogeneità fra tale disposizione e le disposizioni del testo originario del decreto-legge. La disposizione dichiarata illegittima (art. 4-quater del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49), introducendo l'art. 75-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) aveva previsto una nuova contravvenzione per l'inosservanza di misure di prevenzione nei confronti di tossicodipendenti, istituite con la medesima disposizione. La decisione è degna di nota in quanto esplicitamente riafferma e applica i principi già enunciati nella sentenza n. 32/2014, la quale aveva dichiarato illegittime, in quanto ugualmente affette dal vizio di "disomogeneità sopravvenuta" e pertanto lesive dell'art. 77, co. 2 Cost.., altre disposizioni (art. 4-bis e 4-vicies ter ) del medesimo decreto-legge inserite in sede di conversione. La stessa Corte richiama tale "precedente specifico", il quale aveva ravvisato nella "eterogeneità" di quelle disposizioni (che avevano modificato il regime sanzionatorio in materia di stupefacenti) "rispetto al contenuto, alla finalità e alla ratio complessiva dell'originario decreto-legge" il motivo della loro illegittimità (cfr. cons. n. 4.1 della sentenza in commento); per rilevare subito dopo che "le considerazioni sviluppate con la citata sentenza n. 32 del 2014 – che hanno indotto questa Corte a censurare la disomogeneità delle disposizioni aggiunte dagli artt. 4-bis e 4-vicies ter rispetto all'originario decreto-legge – valgono anche per la disposizione oggi censurata di cui all'art. 4-quater" (cons. n. 4.2).

Sentenza n. 63/2016 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 24/03/2016 – Pubblicazione in G.U. 30/03/2016 n. 13

Motivi della segnalazione

Con la sentenza n. 63/2016 la Corte costituzionale ha parzialmente accolto il ricorso con cui il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 70, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, e 72, commi 4, 5 e 7, lettere e) e g), della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 2, disposizioni modificate, da ultimo, dalla legge regionale 3 febbraio 2015, n. 2.

Sentenza n. 52/2016 – Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

Deposito del 10/03/2016 – Pubblicazione in G.U. 16/03/2016 n. 11 

Motivi della segnalazione

La decisione segnalata presenta numerosi profili di interesse, affrontando e risolvendo, in una maniera ritenuta da molti discutibile in dottrina, una questione di estrema rilevanza concernente, da un particolare punto di vista, l’interpretazione dell’art. 8 Cost.

La decisione della Corte, pronunciata nell’ambito di un giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri contro le Sezioni unite della Corte di cassazione, si colloca al termine di una lunga vicenda giudiziaria, dipanatasi dinanzi ad organi di giustizia amministrativa e approdata anche davanti alla Corte di cassazione, in seguito a un ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, per “motivi inerenti alla giurisdizione” (art. 111, ult. comma, Cost.). All’origine della vicenda si pone un ricorso al TAR Lazio da parte dell’UAAR (Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti) contro una delibera del Consiglio dei  Ministri con cui si era deciso di non avviare le trattative finalizzate alla conclusione dell’intesa con la stessa UAAR, sul presupposto che la professione di ateismo non potesse essere assimilata ad una confessione religiosa.

Sentenza n. 36/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 19/02/2016 – Pubblicazione in G. U. 24/02/2016, n. 8

Motivi della segnalazione

Oggetto del giudizio di costituzionalità è l'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), così come aggiunti dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848.

Interpretazione autentica e limiti all’efficacia retroattiva delle leggi: necessario “appiglio semantico” fra la norma interpretativa e la norma oggetto di interpretazione (in conformità al canone del  “significato proprio delle parole” di cui all’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale) 

Sentenza n. 260/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 11/12/2015 – Pubblicazione in G. U. 16/12/2015

 

Motivo della segnalazione

La Corte, nel sindacare la legittimità costituzionale di una norma sedicente di interpretazione autentica, pronuncia alcune affermazioni di portata generale, riguardanti la natura della relazione che deve sussistere fra una norma asseritamente interpretativa e la norma oggetto di interpretazione affinché possa concludersi che la prima svolga effettivamente la funzione dichiarata. Dalle argomentazioni svolte si evince chiaramente che fra le due norme deve esservi un “appiglio semantico”: la norma di interpretazione autentica è tenuta a rispettare il canone ermeneutico generale del “significato proprio delle parole” di cui all’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e pertanto deve “enunciare una pausibile variante di senso” della norma oggetto di interpretazione. Diversamente, “non si può ritenere [...] che la norma interpretativa sia servita al legislatore, per emendare un’imperfezione del testo originario, ripristinando il significato autentico della disposizione interpretata, o che abbia risolto contrasti interpretativi, forieri di incertezze rilevanti”, bensì può concludersi che essa è servita ad introdurre una nuova disciplina a cui il legislatore pretende di attribuire illegittimamente efficacia retroattiva, allo scopo di  impedire, in giudizi in corso e con riferimento a vicende non ancora definite, l’applicazione di orientamenti giurisprudenziali consolidati rispettosi del significato proprio delle parole che compongono la norma interpretata (scilicet perché si tratta di orientamenti che ostano al conseguimento del fine perseguito mediante la nuova disciplina sedicente interpretativa). Sicché in simili casi dovrà riconoscersi la lesione, ad un tempo, dell’ “affidamento dei consociati nella sicurezza giuridica” e delle “attribuzioni costituzionali dell’autorità giudiziaria”. Questi i principi che la lettura della motivazione permette di estrapolare (cfr., in particolare i  nn. 5 e 6 del considerato in diritto, da cui sono tratte le citazioni), coerenti con quanto affermato nella precedente giurisprudenza costituzionale in materia di interpretazione autentica e di limiti all’efficacia retroattiva delle leggi (cfr., in particolare, sent. n. 209/2010, richiamata al cons. n. 6 della sentenza in commento, nonché le decisioni anteriori richiamate in quella pronuncia).

Il principio dell’accordo nei rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni a statuto speciale non ha rango costituzionale e può, pertanto, essere derogato entro determinati limiti

Sentenze nn. 238 e 239/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 19 novembre 2015 – Pubblicazione in G.U. del 25/11/2015, n. 47

 

Motivo della segnalazione

Le due pronunce oggetto di segnalazione si collocano nell’ampio filone giurisprudenziale  concernente l’applicabilità, nei riguardi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, delle disposizioni statali recanti principi di coordinamento della finanza pubblica.

Entrambe le pronunce originano dai ricorsi presentati dalle regioni ad autonomia speciale e dalle province autonome avverso, rispettivamente, l’articolo 1, commi 526 e 527, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), e l’articolo 1, commi 499, 500, 502 e 504 della medesima legge. Tuttavia, avendo le ricorrenti nelle more del giudizio raggiunto accordi con lo Stato aventi ad oggetto le disposizioni sopra citate, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere nei riguardi di tutte le ricorrenti, fatta eccezione per la regione Sicilia che ha ritenuto, nonostante l’avvenuta conclusione di un accordo, di non rinunciare ai ricorsi presentati avverso i commi 499 e 526 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014).

Osservatorio sulle fonti

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